Legge Ordinaria n. 732 del 17/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 5 novembre 1986 n. 257)
Integrazioni agli articoli 744 e 748 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  744  del  codice della navigazione, approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  744.  (Aeromobili  di  Stato  e  aeromobili privati). - Sono
aeromobili  di  Stato gli aeromobili militari e quelli, di proprieta'
dello  Stato,  destinati esclusivamente alla polizia, alla dogana, al
Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, alla posta o ad altro servizio
di Stato.
  Tutti gli altri aeromobili sono considerati privati.
  Salvo   che   non   sia   diversamente   stabilito  da  convenzioni
internazionali,  agli  effetti della navigazione aerea internazionale
sono  considerati privati anche gli aeromobili di Stato, ad eccezione
di  quelli  militari, di dogana, di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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