Legge Ordinaria n. 736 del 22/10/1986 (Pubblicata nella G. U del 6 novembre 1986 n. 258)
Proroga della gestione privata dell'aeroporto di Torino Caselle.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.   La   durata   della   gestione   privata   dell'aeroporto   di
Torino-Caselle, stabilita dall'articolo 1 della legge 21 luglio 1965,
n.  914,  e dal decreto ministeriale 1 ottobre 1965, e' prorogata per
ulteriori venti anni.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 ottobre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            -  Il  testo  dell'art.  1 della legge n. 914/1965 (Norme
          concernenti l'aeroporto di Torino-Caselle) e' il seguente:
            "Art.  1. - Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione
          civile  e'  autorizzato  a  riconoscere,  agli  effetti del
          codice  della  navigazione  approvato  con regio decreto 30
          marzo  1942,  n.  327,  e  di  ogni  altra  legge in quanto
          applicabile,  per  la  durata  di anni trenta, la qualifica
          privata dell'aeroporto di Torino-Caselle.
            Allo  scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite
          dal   comune   di  Torino  sulla  parte  dell'aeroporto  di
          Torino-Caselle di pertinenza del Demanio statale diverranno
          di proprieta' dello Stato.
            I  Ministri per i trasporti e per l'aviazione civile, per
          la  difesa,  per  le  finanze e per il tesoro provvederanno
          all'adozione  degli atti di rispettiva competenza necessari
          per   l'esecuzione   della  presente  legge,  nonche'  alla
          disciplina,   mediante   apposita   convenzione  di  durata
          trentennale,  dei  rapporti  tra  lo  Stato ed il comune di
          Torino,  al  quale,  per  il  periodo  in  cui e' abilitato
          all'esercizio  dell'aeroporto,  competono  tutti  i diritti
          derivanti  dall'esercizio  aeroportuale, compresi quelli di
          cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24".
            -  Il  D.M.  1  ottobre  1965,  con  il  quale  e'  stata
          riconosciuta   la   qualifica   privata  dell'aeroporto  di
          Torino-Caselle,   e'   stato   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 265 del 22 ottobre 1965.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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