Legge Ordinaria n. 752 del 08/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 novembre 1986 n. 264)
Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Al  fine  di  assicurare  continuita'  pluriennale  e  coerenza
programmatica  alla  spesa  pubblica nel settore agricolo e in quello
forestale,  e'  autorizzata  per  il  quinquennio  1986-90  la  spesa
complessiva di lire 16.500 miliardi in ragione di lire 2.765 miliardi
per  l'anno  1986,  di  lire  2.993 miliardi per l'anno 1987, di lire
3.250  miliardi  per  l'anno  1988, di lire 3.592 miliardi per l'anno
1989  e  di  lire  3.900  miliardi  per l'anno 1990. Gli stanziamenti
indicati  dai  successivi articoli, salvo quanto disposto dall'ultima
parte  dell'articolo 3, comma 2, e all'articolo 10, fanno carico alla
complessiva autorizzazione di spesa recata dal presente comma.
  2.  A  decorrere  dal  1987  potranno essere disposte, con la legge
finanziaria,  eventuali variazioni in aumento delle autorizzazioni di
spesa  stabilite  dal  comma  1,  in  relazione  al  sopravvenire  di
occorrenze eccezionali.
  3.  Le  somme  di  cui  al  comma 1 sono destinate a finanziare gli
interventi demandati rispettivamente alle regioni e province autonome
di  Trento  e  di  Bolzano  e  al  Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.  Sono  destinate  inoltre  a  finanziare  le  quote di parte
nazionale previste dai regolamenti CEE a complemento delle erogazioni
a carico della sezione orientamento del Fondo europeo di orientamento
e   garanzia   agricola,   nell'ambito   delle   azioni   volte  alla
razionalizzazione e al miglioramento delle strutture agricole.
  4.  Gli interventi e le azioni di cui al comma 3 sono programmati e
realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti
dallo   Stato   nell'esercizio  delle  funzioni  di  indirizzo  e  di
coordinamento  in  materia  di  politica  agricola  e  forestale, con
particolare riguardo alle determinazioni del Piano agricolo nazionale
e di quello forestale previsti dall'articolo 2.
  5.   Sono   assunti  come  obiettivi  unificanti  delle  iniziative
finanziate  dalla  presente  legge:  il  sostegno  e  lo sviluppo dei
redditi  agricoli,  in  particolare  di quelli dell'impresa familiare
coltivatrice,   la   difesa   dell'occupazione   in  agricoltura,  il
riequilibrio territoriale con particolare riguardo al Mezzogiorno, la
difesa  dell'ambiente,  il  contenimento e la riduzione del disavanzo
agroalimentare.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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