Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 769 del 17/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 22 novembre 1986 n. 272)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o piu' aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalita'.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o piu' aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e da alti tassi di mortalita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, concernente proroga dei poteri straordinari di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1985, n. 73, recante realizzazione di programmi integrati plurisettoriali in una o piu' aree sottosviluppate caratterizzate da emergenza endemica e seguente modificazione: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. I poteri straordinari conferiti al Ministro degli affari esteri e delegati ad un Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 1, comma primo, della legge 8 marzo 1985, n. 73, nonche' le disposizioni della citata legge, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore della nuova normativa organica in materia di cooperazione allo sviluppo, e comunque non oltre il 28 febbraio 1987, nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 9 della medesima legge".
AVVERTENZE: Il decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 24 settembre 1986. Non sara' pubblicato il testo coordinato in quanto l'art. 1 del decreto-legge 22 settembre 1986, n. 572, e' stato interamente sostituito dalla legge di conversione e l'art. 2 riguarda soltanto l'entrata in vigore del decreto-legge stesso. NOTE Note all'art. 1: - Il primo comma dell'art. 1 della legge n. 73/1985 cosi' dispone: "I poteri straordinari previsti dalla presente legge per la realizzazione di programmi integrati e plurisettoriali, volti al fine di assicurare la sopravvivenza del maggior numero possibile di persone minacciate dalla fame e dalla denutrizione, e comunque in stato di grave necessita', in una o piu' aree caratterizzate da emergenza endemica e da attribuiti al Ministro degli affari esteri, il quale li delega ad un Sottosegretario di Stato per gli affari esteri". - Lo stanziamento previsto dall'art. 9 della medesima, legge ammonta complessivamente a lire 1.900 miliardi.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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