Legge Ordinaria n. 770 del 11/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 24 novembre 1986 n. 273)
Disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento
autonomo,  per  soddisfare  le proprie esigenze di conoscenza ai fini
dell'acquisizione    di    materiali,    impianti,    macchinari   ed
apparecchiature  di  alta  tecnologia sono autorizzate a stipulare, a
seguito   di   trattativa   privata   preceduta   da   un   confronto
concorrenziale,  contratti  di ricerca e di sviluppo di prototipi con
le  universita',  il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti
pubblici  di  ricerche,  nonche'  con  imprese  o associazioni, anche
temporanee,   di  imprese,  aventi  adeguata  capacita'  tecnologica,
previamente accertata dall'amministrazione committente.
  2.  Qualora la natura delle prestazioni o altre circostanze rendano
non  conveniente  il confronto concorrenziale di cui al comma 1, puo'
procedersi direttamente alla trattativa privata con i soggetti di cui
allo  stesso comma 1. Le determinazioni delle amministrazioni devono,
in tal caso, essere adottate con espressa motivazione.
  3.  Le procedure ed i criteri per il confronto di economicita' e di
convenienza  delle  proposte  e  delle offerte formulate dai soggetti
pubblici  e  privati di cui al comma 1 sono stabiliti con decreti del
Ministro del tesoro di concerto con i Ministri competenti.
  4.  Per  le  associazioni  temporanee  di  imprese  si applicano le
disposizioni  contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n.
113.
  5.  I  programmi di ricerca e di sviluppo di cui al comma 1 possono
essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla
caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione
dei  sistemi,  la  progettazione,  la  produzione  di  prototipi e la
sperimentazione sugli stessi.
  6.  La  presente  legge  non  si  applica  ai  contratti di ricerca
disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 4:
            Il testo dell'art. 9 della legge n. 113/1981, concernente
          "Norme  di  adeguamento  delle  procedure di aggiudicazione
          delle pubbliche forniture alla direttiva della CEE n. 77/62
          del   21  dicembre  1976",  e'  il  seguente:  i  "Art.  9.
          (Raggruppamenti    di    imprese).    -   Alle   gare   per
          l'aggiudicazione  delle  forniture  di  cui  alla  presente
          legge,  sono,  (ammesse  a presentare offerte anche imprese
          appositamente e temporaneamente raggruppate.
            L'offerta  congiunta deve essere sottoscritta da tutte le
          imprese  raggruppate  e  deve  specificare  le  parti della
          fornitura  che  saranno  eseguite  dalle  singole imprese e
          contenere  l'impegno  che,  in caso di aggiudicazione della
          gara,  le  stesse  imprese si conformeranno alla disciplina
          prevista nei commi successivi.
            L'offerta  congiunta comporta la responsabilita' solidale
          nei  confronti  dell'amministrazione  di  tutte  le imprese
          raggruppate.
            Le  singole  imprese,  facenti parte del gruppo risultato
          aggiudicatario  della  gara,  devono  conferire,  con unico
          atto,  mandato  speciale con rappresentanza ad una di esse,
          designata  quale  capogruppo.  Tale  mandato deve contenere
          espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e
          risultare  da  scrittura  privata  autenticata,  secondo la
          forma  prevista  dal  Paese  in  cui  il  relativo  atto e'
          redatto.  La  procura e' conferita al rappresentante legale
          dell'impresa capogruppo.
            Il mandato e' gratuito e irrevocabile e la sua revoca per
          giusta     causa    non    ha    effetto    nei    riguardi
          dell'amministrazione.
            Al    mandatario    spetta   la   rappresentanza,   anche
          processuale,    delle   imprese   mandanti   nei   riguardi
          dell'amministrazione  per tutte le operazioni e gli atti di
          qualsiasi  natura  dipendenti  dal contratto, anche dopo il
          collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto.
            Tuttavia  l'amministrazione  puo' far valere direttamente
          le responsabilita' a carico delle imprese mandanti.
            Il   rapporto   di   mandato  non  determina  di  per  se
          organizzazione  o  associazione  fra  le  imprese  riunite,
          ognuna  delle  quali  conserva la propria autonomia ai fini
          della  gestione,  degli  adempimenti  fiscali e degli oneri
          sociali.
            In  caso  di  fallimento  dell'impresa  mandataria  o, se
          trattasi   di   impresa  individuale,  in  caso  di  morte,
          interdizione     o     inabilitazione     del     titolare,
          l'amministrazione  ha  facolta'  di proseguire il contratto
          con  altra  impresa  del  gruppo  o  altra, in possesso dei
          prescritti  requisiti  di  idoneita', entrata nel gruppo in
          dipendenza  di  una delle cause predette, che sia designata
          mandataria  nel  caso  indicato  al precedente quarto comma
          ovvero di recedere dal contratto.
            In  caso  di  fallimento  di  una  impresa mandante o, se
          trattasi   di   impresa  individuale,  in  caso  di  morte,
          interdizione   o  inabilitazione  del  titolare,  l'impresa
          mandataria,  qualora non indichi altra impresa subentrante,
          in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  idoneita', e'
          tenuta  alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre
          imprese mandanti".

          Nota all'art. 1, comma 6:
            La  legge  n.  46/1982  reca  "Interventi  per  i settori
          dell'economia di rilevanza nazionale".
            Si  trascrive  il  testo  dei primi due articoli di detta
          legge:
            "Art.  1.  - E' autorizzato il conferimento, a carico del
          bilancio  dello  Stato,  della somma di lire 1.700 miliardi
          nel  biennio  1982-83  al  "Fondo  speciale  per la ricerca
          applicata"  istituito  con  l'articolo  4  della  legge  25
          ottobre  1968,  n.  1089.  Le  quote  relative  ai  singoli
          esercizi saranno determinate dalla legge finanziaria.
            Art.  2  - Possono beneficiare degli interventi del fondo
          di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti:
              a) imprese industriali;
              b) consorzi tra le imprese industriali;
              c)  enti  pubblici  economici  che  svolgono  attivita'
          produttiva;
              d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo
          tra  i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra
          le  societa'  finanziarie  di  controllo  e  di gestione di
          imprese industriali;
              e)  centri  di  ricerca  industriale  con  personalita'
          giuridica  autonoma,  promossi  dai  soggetti  di  cui alle
          lettere  a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di
          controllo e di gestione di imprese industriali;
              f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici.
              Il  fondo  di  cui  all'articolo  precedente finanzia i
          seguenti tipi di attivita':
                1)    progetti    di   ricerca   applicata   definiti
          autonomamente   e   realizzati   dai  soggetti  di  cui  al
          precedente primo comma;
                2)  programmi  nazionali  di ricerca finalizzati allo
          sviluppo  di tecnologie fortemente innovative e strategiche
          suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo;
                3)  le iniziative per il trasferimento alle piccole e
          medie   imprese   delle   conoscenze  e  delle  innovazioni
          tecnologiche nazionali;
                4)    i    contratti   di   ricerca   che   pubbliche
          amministrazioni,   anche   regionali,   propongono  per  la
          realizzazione  da  parte  dei soggetti di cui al precedente
          primo comma.
                La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e
          sperimentazione  ai  consorzi  di  cui  alla lettera f) del
          precedente  primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di
          ricerca  ed  approvata  dal  Ministro  vigilante sentito il
          parere  del  Ministro  del  tesoro  e  del  Ministro per il
          coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
          tecnologica".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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