Legge Ordinaria n. 775 del 11/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 26 novembre 1986 n. 275)
Modificazione dell'articolo 361 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Dopo  il  secondo comma dell'articolo 361 del testo unico delle
disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
telecomunicazioni,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il seguente comma:
  "Il  divieto  previsto  dal  precedente primo comma non si applica,
altresi',  a  tutte  le  stazioni operanti nell'ambito del sistema di
comunicazioni  marittime  via  satellite gestito dalla organizzazione
internazionale  INMARSAT.  L'uso  di  tali  stazioni,  tuttavia, puo'
essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle
acque  territoriali  per  motivi  di pubblica sicurezza o per ragioni
connesse alla operativita' delle Forze armate".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 11 novembre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GAVA,  Ministro  delle  poste  e  delle
                                telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il testo dell'art. 361 del testo unico delle disposizioni
          legislative   in   materia  postale,  di  bancoposta  e  di
          telecomunicazioni  (pubblicato  nel  supplemento  ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  113 del 3 maggio 1973), come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
            "Art.   361.  (Norme  e  divieti  relativi  ad  emissioni
          radioelettriche  in  acqua  territoriali).  - E' vietato di
          fare.    uso    delle    stazioni    radiotelegrafiche    e
          radiotelefoniche,  operanti nelle bande del servizio mobile
          marittimo,  installate  a  bordo  delle navi mercantili, da
          pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che
          siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso
          in  caso  di  pericolo,  ovvero per motivi di urgenza nella
          prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con
          la  terra  siano  impedite  da forza maggiore o vietate per
          misura sanitaria.
            Tale    divieto    non    si    applica   alle   stazioni
          radiotelefoniche  operanti  nella banda delle onde metriche
          (VHF),  qualora  si  colleghino  con  le  stazioni costiere
          italiane.
            Il  divieto  previsto  dal  precedente primo comma non si
          applica, altresi', a tutte le stazioni operanti nell'ambito
          del   sistema  di  comunicazioni  marittime  via  satellite
          gestito dalla organizzazione internazionale INMARSAT. L'uso
          di tali stazioni, tuttavia, puo' essere limitato, sospeso o
          proibito   in   determinati   porti   o  aree  delle  acque
          territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni
          connesse alla operativita' delle Forze armate.
            L'autorita'  marittima  portuale ha facolta' di procedere
          alla  chiusura  a chiave ed al suggellamento delle porte di
          accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od
          alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
            Le  chiavi  devono  essere consegnate al comandante della
          nave  che  rimane,  a  tutti  gli effetti di legge, custode
          della integrita' dei sigilli.
            Il  disuggellamento  o  la  riapertura  delle  porte o il
          ripristino della funzionalita' degli impianti sono eseguiti
          dal  comandante  della  nave  dopo l'uscita di questa dalle
          acque territoriali, salva la facolta' di procedervi in ogni
          momento  nei  casi  di  pericolo  o richiesta di soccorso e
          sempreche'  manchi  la  possibilita' di comunicare comunque
          con la terraferma.
            Il  comandante  della  nave  deve  anche  provvedere alla
          riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalita'
          degli  impianti  nei  casi  di  visite  di  ispezione  o di
          collaudo  da parte dei funzionari dei Ministeri delle poste
          e  delle telecomunicazioni, della marina mercantile e della
          difesa-marina, all'uopo incaricati.
            I  trasgressori  del  presente  articolo  sono puniti con
          l'ammenda  da L. 20.000 a L. 80.000 e con l'arresto fino ad
          un anno, separatamente o cumulativamente".
            Per  effetto  dell'art. 113, quarto comma, della legge 24
          novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale,
          la   misura   minima  e  massima  della  sanzione  indicata
          nell'ultimo    comma    dell'articolo   soprariportato   e'
          raddoppiata.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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