Legge Ordinaria n. 777 del 20/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 26 novembre 1986 n. 275)
Differimento dei termini di scadenza dei contributi dovuti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato
il versamento della prima, seconda e terza rata dei contributi di cui
all'articolo  13, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, e'
fissato al 30 novembre 1986.
  2. Per l'anno 1986 il termine entro il quale deve essere effettuato
il  versamento  della  prima  e  della  seconda  rata  del contributo
aggiuntivo  aziendale  dovuto  dai  coltivatori  diretti,  mezzadri e
coloni  di  cui  all'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge 28
febbraio 1986, n. 41, e' fissato al 30 novembre 1986.
  3.  I  versamenti  dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali
dovuti  a tutto il 10 novembre 1986 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo  2,  commi 3.1 e 6, del decreto-legge 12 agosto 1983, n.
371,  convertito,  con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n.
546,  ed  all'articolo  1-bis,  comma 3, del decreto-legge 2 dicembre
1985,  n.  688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio
1986, n. 11, sono considerati effettuati nei termini purche' eseguiti
entro il 30 novembre 1986.
  4.  I  versamenti  dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali
dovuti  per  gli  operai agricoli a tempo indeterminato impiegati nel
terzo   e   nel  quarto  trimestre  1985,  eseguiti  entro  le  date,
rispettivamente, del 5 febbraio e del 5 maggio 1986, sono considerati
effettuati nei termini.
  5.  A  decorrere  dall'anno 1987 il contributo aziendale aggiuntivo
per  invalidita',  vecchiaia  e  superstiti di cui all'articolo 3 del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  26  febbraio  1982,  n.  54, nonche' il
contributo  dovuto  dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri per le
prestazioni  del Servizio sanitario nazionale, per la parte eccedente
le  misure  minime  di  cui all'articolo 31, comma 10, della legge 28
febbraio  1986,  n.  41,  sono  versati  in unica rata scadente il 30
novembre  dell'anno  solare  di  competenza, a mezzo di bollettini di
conto  corrente  postale  inviati a ciascun contribuente dal Servizio
contributi agricoli unificati.
  6.  Le  misure  minime  di contribuzione di cui al precedente comma
sono versate secondo le modalita' ed i termini previsti dall'articolo
13 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
  7.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 novembre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              DE MICHELIS,   Ministro  del  lavoro  e
                                della previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI

 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 1:
            Il  testo  dell'intero  art.  13  della legge n. 155/1981
          (Adeguamento  delle  strutture  e  delle  procedure  per la
          liquidazione  urgente delle pensioni e per i trattamenti di
          disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e
          pensionistica),  come  modificato  dall'art. 13 del D.L. 29
          luglio  1981,  n. 402, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 settembre 1981, n. 537, e' il seguente:
            "Art.  13  (Modalita'  di  riscossione dei contributi nel
          settore agricolo).
            -  A  decorrere  dal 1 gennaio 1981 i contributi agricoli
          unificati  di  cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938,
          n.   2138,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
          nonche'  i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
          dai   coltivatori   diretti  e  dai  coloni  e  mezzadri  e
          rispettivi  concedenti  sono  versati  in  quattro  rate di
          eguale  importo,  con  scadenza  del  giorno 10 dei mesi di
          luglio,  settembre  e novembre dell'anno di competenza e di
          gennaio   dell'anno   successivo,   a   mezzo  di  appositi
          bollettini   di  conto  corrente  postale  predisposti  dal
          Servizio per i contributi agricoli unificati.
            In  fase  di  prima  applicazione della presente legge il
          termine  entro il quale devono essere effettuati il primo e
          il   secondo   versamento  trimestrale  e'  fissato  al  10
          settembre 1981.
            Le ditte che non effettuano i versamenti alle scadenze di
          cui  ai  commi  precedenti  sono  tenute al pagamento degli
          interessi  calcolati  per  il  periodo intercorrente tra la
          data  della  scadenza e la data dell'avvenuto pagamento. Il
          versamento  deve essere effettuato a mezzo di bollettini di
          conto  corrente  postale  predisposti  dal  Servizio  per i
          contributi agricoli unificati.
            Sono   abrogate   tutte  le  disposizioni  relative  alla
          riscossione  a mezzo di ruoli esattoriali incompatibili con
          il presente articolo.
            Il   tasso   di  interesse  per  ritardato  pagamento  e'
          determinato nella stessa misura prevista dall'art. 23 della
          legge 21 dicembre 1978, n. 843, e successive integrazioni e
          modificazioni".

          Nota all'art. 1, comma 2:
            Il  testo  dell'art. 22, comma 1, lettera e), della legge
          n.  41/1986  (Disposizioni  per  la formazione del bilancio
          annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge finanziaria
          1986), e' il seguente:
            "1. A decorrere dal 1 gennaio 1986:
              (Omissis);
              e)   il  contributo  aggiuntivo  aziendale  dovuto  dai
          coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni, resta stabilito
          nelle  misure previste dall'articolo 3 del decreto-legge 22
          dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella
          legge  26  febbraio  1982,  n. 54; il contributo aggiuntivo
          aziendale  non  puo'  comunque essere inferiore a L. 50.000
          ne' superiore a L. 822.000 per le aziende non montane ed e'
          ridotto  alla  meta'  per  le  aziende agricole situate nei
          territori  montani  di  cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  29  settembre  1973, n. 601, nonche' nelle zone
          agricole  svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15
          della legge 27 dicembre 1977, n. 984".

          Note all'art. 1, comma 3:
            -  Il  testo  dell'art.  2,  commi  3.1  e 6, del D.L. n.
          371/1983  (Misure  urgenti  per fronteggiare problemi delle
          calamita',   dell'agricoltura   e  dell'industria),  e'  il
          seguente:
            "3.1)  Per  le  aziende  di  cui  al comma 1, che abbiano
          fruito  del  disposto  di cui all'art. 2 del D.L. 16 luglio
          1982,  n. 449, convertito, con modificazioni, nella legge 9
          settembre  1982, n. 656, il recupero dei contributi sospesi
          verra'  effettuato,  senza aggravio di interessi, nell'arco
          del quinquennio successivo al mese di luglio 1985".
            "6.  E'  sospeso  il versamento dei contributi dovuti dai
          datori  di  lavoro  agricolo  e  dai  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni  e  rispettivi  concedenti  con aziende
          danneggiate  dagli eventi di cui al precedente primo comma,
          in  scadenza  a  partire  dalla  rata di luglio 1983 e fino
          quella  del mese di luglio 1985. Al recupero dei contributi
          sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel biennio
          successivo  alla  scadenza  dell'ultima rata sospesa con le
          modalita'  e  i termini che saranno fissati con decreto del
          Ministro del lavoro e della previdenza sociale".
            - Il testo dell'art. 1-bis, comma 3, del D.L. n. 688/1985
          (Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di
          servizi  delle  ragionerie  provinciali dello Stato), e' il
          seguente:
            "3.  Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza
          aggravio  di interessi nel quinquennio successivo a partire
          dal  1 luglio 1986 con le modalita' e i termini che saranno
          fissati  con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale".

          Note all'art. 1, comma 5:
            - Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 791/1981 (Disposizioni
          in materia previdenziale), e' il seguente:
            "Art.  3.- 1 contributi base e di adeguamento giornaliero
          relativi  ai  coltivatori  diretti,  mezzadri e coloni sono
          confermati  nella  misura  stabilita per l'anno 1981 e sono
          soggetti  alla  variazione annuale di cui all'art. 22 della
          legge 3 giugno 1975, n. 160.
            Per  l'anno  1982,  e'  dovuto  dai  titolari  di aziende
          diretto-coltivatrici,   coloniche   e   mezzadrili,  e  dai
          rispettivi     concedenti     alla     gestione    speciale
          dell'assicurazione  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed i
          superstiti  un  contributo  aggiuntivo aziendale pari al 30
          per cento del reddito agrario relativo all'anno precedente,
          aggiornato  con  l'applicazione dei coefficienti stabiliti,
          ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della
            Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, con decreto del
          Ministro delle finanze su conforme parere della commissione
          censuaria  centrale.  Tale  contributo aggiuntivo aziendale
          non  puo' essere comunque inferiore a L. 20.000 e superiore
          a L. 500.000.
            Il  contributo previsto dal comma precedente e' stabilito
          nella  misura  del  15  per  cento  per le aziende agricole
          situate  nei  territori  montani  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 601,
          nonche'  nelle  zone  agricole  svantaggiate  delimitate ai
          sensi  dell'articolo  15  della  legge 27 dicembre 1977, n.
          984. Le misure minime e massime del contributo previste dal
          comma precedente sono ridotte della meta'.
            I   titolari   delle  aziende  diretto-coltivatrici  sono
          tenuti,  a  richiesta  dello SCAU e dell'INPS, a presentare
          una   certificazione   catastale   comprovante  il  reddito
          agricolo di cui al secondo comma.
            Il contributo aggiuntivo aziendale di cui al secondo e al
          terzo  comma  e'  versato con le modalita' e nei termini di
          cui  all'art. 12, quarto comma, del decreto-legge 29 luglio
          1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 16
          settembre 1981, n. 537".
            -  Il  testo  dell'art.  31,  comma  10,  della  legge n.
          41/1986, e' il seguente:
            "10.   Il  contributo  dovuto  dai  soggetti  di  cui  ai
          precedenti  commi  8  e  9,  con  esclusione  dei  soggetti
          titolari  di reddito da lavoro dipendente e assimilato, non
          puo'  comunque  essere inferiore rispettivamente alla somma
          annua  di  L.  648.000  e di L. 324.000, frazionabile per i
          mesi  di  effettiva  attivita'  svolta  nell'anno.  Per  le
          aziende   diretto-coltivatrici,   coloniche   e  mezzadrili
          ubicate  nei  territori  montani  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973, n. 601,
          nonche'  nelle  zone  agricole  svantaggiate  delimitate ai
          sensi  dell'articolo  15  della  legge 27 dicembre 1977, n.
          984, la misura predetta e' ridotta del 50 per cento".

          Nota all'art. 1, comma 6:
            Per il testo dell'art. 13 della legge n. 155/1981 si veda
          la precedente nota al comma 1.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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