Legge Ordinaria n. 778 del 20/11/1986 (Pubblicata nella G. U del 26 novembre 1986 n. 275)
Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
  hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  206  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
  "Sono  considerate  aziende  agricole  o  forestali,  ai  fini  del
presente   titolo,   quelle  esercenti  una  attivita'  diretta  alla
coltivazione  dei  fondi,  alla  silvicoltura,  all'allevamento degli
animali ed attivita' connesse, ai sensi dell'articolo 2135 del codice
civile.  Si  reputano  in ogni caso agricole, a norma del primo comma
del  medesimo  articolo,  le  attivita'  di  allevamento delle specie
suinicole,   avicole,  cunicole,  itticole,  dei  selvatici  a  scopo
alimentare  e  quelle  attinenti  all'apicoltura, alla bachicoltura e
simili".
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            Il   D.P.R.  n.  1124/1965,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 257 del 13 ottobre
          1965,   approva  il  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali.


          Note all'art. 1:
            - Il titolo nel quale e' compreso l'art. 206 e' il titolo
          II,   riguardante   l'assicurazione  infortuni  e  malattie
          professionali in agricoltura.
            -  Il  testo  dell'art.  2135  del  codice  civile  e' il
          seguente:
            "Art.  2135  (Imprenditore  agricolo).  - E' imprenditore
          agricolo    chi    esercita   un'attivita'   diretta   alla
          coltivazione  del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento
          del bestiame e attivita' connesse.
            Si   reputano   connesse   le   attivita'   dirette  alla
          trasformazione  o  all'alienazione  dei  prodotti agricoli,
          quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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