Legge Ordinaria n. 8 del 27/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 29 gennaio 1986 n. 23)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in materia di misure di controllo sugli imputati scarcerati per decorrenza dei termini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  decreto-legge  29 novembre 1985, n. 685, recante nuove norme in
materia  di  controllo  sugli  imputati scarcerati per decorrenza dei
termini, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    L'articolo 3 e' sostituito con il seguente:
    "I  commi  nono, decimo e undicesimo dell'articolo 272 del codice
di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
    "  Quando  sussista  taluna delle esigenze cautelari indicate nel
secondo  comma  dell'articolo  254,  con l'ordinanza di scarcerazione
puo' essere imposto all'imputato uno o piu' tra gli obblighi indicati
nell'articolo 282.
    Nello stesso modo si provvede quando dopo la scarcerazione emerge
o sopravviene taluna delle suddette esigenze.
    Se  l'imputato  viola gli obblighi impostigli, e la violazione e'
inconciliabile con le finalita' per le quali essi sono stati imposti,
ovvero se risulta che si e' dato o e' per darsi alla fuga, il giudice
emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i
termini   di   durata   della   custodia   cautelare.  Nei  confronti
dell'imputato  che  si  sia  dato  alla fuga si applicano altresi' le
disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 292.
    Si  osservano, per la competenza a decidere sulla scarcerazione e
ad imporre, modificare o revocare gli obblighi di cui al primo comma.
le disposizioni dell'articolo 279, in quanto applicabili"".
  L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:
  "L'articolo  282  del  codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  282.  (Sottoposizione a prescrizioni). - Con l'ordinanza che
concede  la liberta' provvisoria o con un'altra successiva il giudice
puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria.
  Il  giudice  puo'  imporre,  anche  in  aggiunta  alla prescrizione
prevista    dal    comma   precedente,   l'obbligo   di   presentarsi
periodicamente   all'autorita'   di   polizia   giudiziaria  indicata
nell'ordinanza,  in  giorni  ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle
occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal
luogo della presentazione;
  puo',  inoltre,  vietare  all'imputato di dimorare in un dato luogo
ovvero  puo' imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o
in altro comune, o in una frazione di essi.
  Quando  impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorita' di
polizia  alla  quale  l'imputato  deve  presentarsi  senza  ritardo e
dichiarare  il luogo dove fissera' la propria abitazione, nonche', se
prescritto   dal   giudice,  gli  orari  e  i  luoghi  in  cui  sara'
quotidianamente  reperibile  per  i necessari controlli. Le eventuali
variazioni   dei   luoghi   o  degli  orari  predetti  devono  essere
dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorita'.
  Del provvedimento che impone uno o piu' degli obblighi previsti dal
secondo   e   dal   terzo   comma  e'  data  immediata  comunicazione
all'autorita'  di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa
rapporto al giudice di ogni infrazione.
  L'ordinanza che impone, modifica o revoca taluna delle prescrizioni
previste  dal  presente  articolo,  anche  se successiva a quella che
concede  la  liberta'  provvisoria,  puo'  essere  impugnata  a norma
dell'articolo 281"".
  All'articolo 5, al capoverso, le parole: "puo' concedere ugualmente
la  liberta' provvisoria imponendo uno o piu' degli obblighi previsti
dal  secondo e dal terzo comma dell'articolo 282" sono sostituite con
le seguenti: "impone uno o piu' degli obblighi previsti dal secondo e
dal terzo comma dell'articolo 282".
  All'articolo 6, il secondo capoverso e' sostituito con il seguente:
  "Per comprovati motivi di salute, di famiglia o di lavoro, il
giudice    puo'   altresi'   consentire   deroghe   temporanee   alle
prescrizioni, impartendo le necessarie disposizioni per assicurare un
efficace controllo".
  L'articolo 8 e' sostituito con il seguente:
  "Nell'articolo  292 del codice di procedura penale, dopo il secondo
comma, e' inserito il seguente:
  "Gli   ufficiali  e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria  possono
procedere  al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti,
si  e'  dato  alla  fuga.  Del fermo e' data notizia, senza ritardo e
comunque   non   oltre  le  quarantotto  ore,  al  procuratore  della
Repubblica  del  luogo  dove  e'  stato  eseguito,  il  quale,  se lo
convalida,  emette  ordine  di arresto e trasmette immediatamente gli
atti  all'autorita'  giudiziaria  che  ha disposto gli obblighi per i
provvedimenti di sua competenza"".
 
          AVVERTENZA

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 5 febbraio 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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