Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 80 del 25/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 29 marzo 1986 n. 74)
Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche.
Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Le indennita' di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennita' chilometriche, e i rimborsi forfettari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attivita' sportiva dilettantistica in manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del Comitato olimpico nazionale italiano, delle federazioni sportive nazionali, dei rispettivi organismi internazionali, nonche' degli enti ed associazioni di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente per la parte che eccede i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti che effettuano prestazioni a titolo gratuito preposti, secondo il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarita'. 2. Alle indennita' ed ai rimborsi che non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, a norma del comma precedente, nonche' ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applicano le disposizioni dell'articolo 7, quarto comma, e dell'articolo 21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreche' le somme corrisposte, al netto delle spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennita' chilometriche, non superino i limiti previsti dal primo periodo del terzo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Tuttavia i soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente in apposito registro e generalita' e l'indirizzo di ciascun percipiente nonche' l'entita' e la causale delle somme erogate. 3. Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, i premi che non superino l'importo di L. 100.000, corrisposti, anche in natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a manifestazioni sportive dilettantistiche in relazione alla classificazione ottenuta dai singoli atleti o dalle rispettive squadre, non concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente; se di importo superiore resta ferma l'applicazione sull'intero ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dal 1 gennaio 1986. Non si fa luogo a recuperi ne' a rimborsi di imposte nei confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennita' ed i rimborsi di cui alla presente legge.
Note all'art. 1, comma 1: - Il testo vigente dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974 (Norme di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426, sull'istituzione e l'ordinamento del Comitato olimpico nazionale italiano) e' il seguente: "Art. 31. (Riconoscimento delle societa' sportive). - Le societa', le associazioni e gli enti sportivi non hanno scopo di lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva. Il riconoscimento delle societa' polisportive e' fatto per le singole specialita' dello sport praticato. Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che svolgano esclusivamente attivita' di diffusione e promozione possono essere riconosciute enti di propaganda sportiva". - Il testo vigente dell'art. 48, terzo comma, primo periodo, del D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), come modificato prima dall'art. 10; lettera f) della legge 2 dicembre 1975, n. 576, quindi dall'art. 18 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e poi dall'art. 2 del decreto-legge 10 dicembre 1983, n. 653, convertito nella legge 28 gennaio 1984, n. 6, e' il seguente: "Le indennita' di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero". Note all'art. 1, comma 2: - Il testo vigente dell'art. 25, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), come modificato prima dall'art. 12 della legge 13 aprile 1977, n. 114, e poi sostituito dall'art. 43 del D.P.R. 30 dicembre 1980, n. 897, e' il seguente: "Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano ai compensi di importo inferiore a L. 50.000 corrisposti dai soggetti indicati nella lettera c) dell'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e sempreche' non costituiscano acconto di maggiori compensi". - Il testo vigente dell'art. 7, quarto comma, e dell'art. 21, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 come modificati dall'art. 2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e' il seguente: "Art. 7, quarto comma. - Per i pagamenti di cui al primo e al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25, 25-bis e 28 nonche' per quelli soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 26, devono essere indicati le generalita', il comune di iscrizione anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle somme corrisposte a ciascuno di essi, al lordo e al netto della ritenuta, l'importo di questa e la causale del pagamento. Devono essere indicate distintamente le somme corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le relative ritenute nonche' le somme non assoggettate a ritenuta". "Art. 21, secondo comma. - I compensi e le altre somme soggetti a ritenuta di acconto a norma degli articoli 25 e 25-bis e del quinto comma dell'art. 26 devono essere registrati in ordine cronologico e distintamente per causale in appositi conti individuali intestati a ciascun percipiente, con l'indicazione della causale e dell'ammontare al lordo e al netto delle ritenute operate. Per le provvigioni di cui all'art. 25-bis la registrazione puo' avvenire cumulativamente con riferimento a ciascun mese. I pagamenti d'importo non superiore a lire cinquantamila possono essere registrati globalmente entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Negli stessi conti, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 1, devono essere indicati, distintamente per percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora corrisposti nel periodo d'imposta precedente nonche' le somme pagate non soggette a ritenuta". - Per il testo dell'art. 48, terzo comma, del D.P.R. n. 597/1973 v. note all'art. 1, comma 1. Note all'art. 1, comma 3: - Il testo vigente dell'art. 47, primo comma, lettera b), del D.P.R. n. 597/1973 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 1, comma 1) e' il seguente: "Art. 47. (Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente). Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente: a) (omissis); b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonche' di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato;". - Il testo vigente dell'art. 30, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973 (per l'argomento del decreto v. nelle note all'art. 1, comma 2), come modificato dall'art. 3 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, e' il seguente: "L'aliquota della ritenuta e' stabilita nel dieci per cento per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti o comitati di beneficenza, nel venti per cento sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilita' o sull'alea o su entrambe, nel venticinque per cento in ogni altro caso".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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