Legge Ordinaria n. 80 del 25/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 29 marzo 1986 n. 74)
Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attivita' sportive dilettantistiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Le  indennita'  di  trasferta, al netto delle relative spese di
vitto,   alloggio   e  di  viaggio  documentate  o  delle  indennita'
chilometriche,  e  i  rimborsi  forfettari  di  spese, corrisposti ai
soggetti   che   svolgono   attivita'   sportiva  dilettantistica  in
manifestazioni  sportive  organizzate o svolte sotto il controllo del
Comitato  olimpico  nazionale  italiano,  delle  federazioni sportive
nazionali,  dei  rispettivi  organismi  internazionali, nonche' degli
enti   ed  associazioni  di  cui  all'articolo  31  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2  agosto  1974,  n. 530, concorrono a
formare  il  reddito  complessivo  del  percipiente  per la parte che
eccede   i   limiti  previsti  dal  primo  periodo  del  terzo  comma
dell'articolo  48  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  597.  Le  stesse  disposizioni  si applicano ai
soggetti  che  effettuano  prestazioni  a  titolo  gratuito preposti,
secondo  il vigente ordinamento sportivo, a realizzare lo svolgimento
delle manifestazioni sportive e ad assicurarne la regolarita'.
  2.  Alle  indennita' ed ai rimborsi che non concorrono a formare il
reddito  complessivo  del  percipiente, a norma del comma precedente,
nonche'  ai compensi di cui all'articolo 25, terzo comma, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 600, non si
applicano   le   disposizioni   dell'articolo   7,  quarto  comma,  e
dell'articolo  21, secondo comma, dello stesso decreto, sempreche' le
somme  corrisposte,  al  netto  delle  spese  di vitto, alloggio e di
viaggio  documentate o delle indennita' chilometriche, non superino i
limiti  previsti  dal  primo periodo del terzo comma dell'articolo 48
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597.
  Tuttavia  i  soggetti erogatori sono tenuti ad annotare mensilmente
in   apposito   registro  e  generalita'  e  l'indirizzo  di  ciascun
percipiente nonche' l'entita' e la causale delle somme erogate.
  3.  Salvi i casi in cui sia applicabile l'articolo 47, comma primo,
lettera  b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  597,  i  premi  che  non superino l'importo di L. 100.000,
corrisposti,  anche  in  natura, ai partecipanti a qualsiasi titolo a
manifestazioni    sportive   dilettantistiche   in   relazione   alla
classificazione  ottenuta  dai  singoli  atleti  o  dalle  rispettive
squadre,   non  concorrono  a  formare  il  reddito  complessivo  del
percipiente;  se  di  importo  superiore  resta  ferma l'applicazione
sull'intero  ammontare della ritenuta di cui all'articolo 30, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
  4.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano dal 1
gennaio  1986.  Non  si fa luogo a recuperi ne' a rimborsi di imposte
nei  confronti dei soggetti di cui al primo comma che anteriormente a
tale data hanno rispettivamente corrisposto o percepito le indennita'
ed i rimborsi di cui alla presente legge.
 
          Note all'art. 1, comma 1:
            -  Il  testo  vigente dell'art. 31 del D.P.R. n. 530/1974
          (Norme  di attuazione della legge 16 febbraio 1942, n. 426,
          sull'istituzione  e  l'ordinamento  del  Comitato  olimpico
          nazionale italiano) e' il seguente:
              "Art.  31.  (Riconoscimento delle societa' sportive). -
          Le  societa', le associazioni e gli enti sportivi non hanno
          scopo  di  lucro e sono riconosciuti, ai fini sportivi, dal
          Consiglio   nazionale   del   Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o, per delega, dalla giunta esecutiva.
            Il  riconoscimento  delle  societa' polisportive e' fatto
          per le singole specialita' dello sport praticato.
            Le organizzazioni polisportive d'importanza nazionale che
          svolgano   esclusivamente   attivita'   di   diffusione   e
          promozione  possono  essere riconosciute enti di propaganda
          sportiva".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  48,  terzo comma, primo
          periodo,  del  D.P.R. n. 597/1973 (Istituzione e disciplina
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche),  come
          modificato  prima  dall'art.  10;  lettera f) della legge 2
          dicembre  1975,  n. 576, quindi dall'art. 18 della legge 26
          luglio 1978, n. 417, e poi dall'art. 2 del decreto-legge 10
          dicembre  1983,  n.  653, convertito nella legge 28 gennaio
          1984, n. 6, e' il seguente:
              "Le  indennita'  di  trasferta  concorrono a formare il
          reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al
          giorno,   elevato   a   lire  100  mila  per  le  trasferte
          all'estero".

          Note all'art. 1, comma 2:
            -  Il testo vigente dell'art. 25, terzo comma, del D.P.R.
          n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
          delle imposte sui redditi), come modificato prima dall'art.
          12  della  legge  13  aprile 1977, n. 114, e poi sostituito
          dall'art.  43  del  D.P.R.  30 dicembre 1980, n. 897, e' il
          seguente:
              "Le  disposizioni dei precedenti commi non si applicano
          ai  compensi  di  importo inferiore a L. 50.000 corrisposti
          dai  soggetti  indicati  nella  lettera  c) dell'art. 2 del
          D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, per prestazioni di lavoro
          autonomo  non  esercitato  abitualmente  e  sempreche'  non
          costituiscano acconto di maggiori compensi".
            - Il testo vigente dell'art. 7, quarto comma, e dell'art.
          21,  secondo  comma, del D.P.R. n. 600/1973 come modificati
          dall'art.  2 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,
          con  modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, e'
          il seguente:
              "Art.  7,  quarto  comma.  -  Per i pagamenti di cui al
          primo  e  al secondo comma dell'art. 24 e agli articoli 25,
          25-bis   e  28  nonche'  per  quelli  soggetti  a  ritenuta
          d'acconto  ai  sensi dell'ultimo comma dell'art. 26, devono
          essere  indicati  le  generalita',  il comune di iscrizione
          anagrafica e l'indirizzo dei percipienti, l'ammontare delle
          somme  corrisposte  a ciascuno di essi, al lordo e al netto
          della  ritenuta,  l'importo  di  questa  e  la  causale del
          pagamento.  Devono  essere  indicate distintamente le somme
          corrisposte a un medesimo soggetto per causali diverse e le
          relative  ritenute  nonche'  le  somme  non  assoggettate a
          ritenuta".
              "Art.  21, secondo comma. - I compensi e le altre somme
          soggetti  a ritenuta di acconto a norma degli articoli 25 e
          25-bis  e  del  quinto  comma  dell'art.  26  devono essere
          registrati   in  ordine  cronologico  e  distintamente  per
          causale  in  appositi conti individuali intestati a ciascun
          percipiente,    con    l'indicazione    della   causale   e
          dell'ammontare  al lordo e al netto delle ritenute operate.
          Per  le provvigioni di cui all'art. 25-bis la registrazione
          puo'  avvenire  cumulativamente  con  riferimento a ciascun
          mese.   I   pagamenti   d'importo   non  superiore  a  lire
          cinquantamila  possono  essere registrati globalmente entro
          il   termine   stabilito   per   la   presentazione   della
          dichiarazione.   Negli   stessi  conti,  entro  il  termine
          stabilito  per  la presentazione della dichiarazione di cui
          all'art.  1,  devono  essere  indicati,  distintamente  per
          percipiente e per causale, i compensi deducibili non ancora
          corrisposti  nel  periodo  d'imposta  precedente nonche' le
          somme pagate non soggette a ritenuta".
            -  Per  il testo dell'art. 48, terzo comma, del D.P.R. n.
          597/1973 v. note all'art. 1, comma 1.

          Note all'art. 1, comma 3:
            - Il testo vigente dell'art. 47, primo comma, lettera b),
          del  D.P.R.  n.  597/1973  (per  l'argomento del decreto v.
          nelle note all'art. 1, comma 1) e' il seguente:
              "Art.  47.  (Redditi  assimilati  al  reddito di lavoro
          dipendente).
              Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente:
                a) (omissis);
                b)  le  indennita' e i compensi percepiti a carico di
          terzi  dai  prestatori  di  lavoro dipendente per incarichi
          svolti  in  relazione  a  tale  qualita',  ad esclusione di
          quelli   che   per   clausola  contrattuale  devono  essere
          riversati  al  datore  di lavoro, nonche' di quelli che per
          legge debbono essere riversati allo Stato;".
            -  Il  testo  vigente  dell'art.  30,  secondo comma, del
          D.P.R.  n.  600/1973  (per l'argomento del decreto v. nelle
          note  all'art. 1, comma 2), come modificato dall'art. 3 del
          D.P.R. 28 marzo 1975, n. 60, e' il seguente:
              "L'aliquota  della  ritenuta e' stabilita nel dieci per
          cento  per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi
          di  beneficenza  autorizzati a favore di enti o comitati di
          beneficenza,  nel  venti  per  cento  sui premi dei giuochi
          svolti   in   occasione   di  spettacoli  radio-televisivi,
          competizioni  sportive  o manifestazioni di qualsiasi altro
          genere  nei  quali  i  partecipanti si sottopongono a prove
          basate   sull'abilita'  o  sull'alea  o  su  entrambe,  nel
          venticinque per cento in ogni altro caso".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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