Legge Ordinaria n. 84 del 25/03/1986 (Pubblicata nella G. U del 3 aprile 1986 n. 77)
Assunzione di personale a termine nelle aziende di trasporto aereo ed esercenti i servizi aeroportuali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                           Articolo unico

  All'articolo  1, secondo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 230,
dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
  "f)  quando  l'assunzione  venga effettuata da aziende di trasporto
aereo  o  da  aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo
per  lo  svolgimento  dei  servizi  operativi  di terra e di volo, di
assistenza  a  bordo  ai  passeggeri  e merci, per un periodo massimo
complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno,
e  di  quattro  mesi  per  periodi  diversamente distribuiti, e nella
percentuale  non  superiore  al  15 per cento dell'organico aziendale
che,  al  1  gennaio  dell'anno  a  cui le assunzioni si riferiscono,
risulti  complessivamente  adibito  ai  servizi sopra indicati. Negli
aeroporti  minori  detta  percentuale  puo' essere aumentata da parte
delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione
dell'ispettorato  del  lavoro,  su  istanza documentata delle aziende
stesse.  In  ogni  caso,  le  organizzazioni sindacali provinciali di
categoria  ricevono  comunicazione  delle  richieste di assunzione da
parte delle aziende di cui alla presente lettera".

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. e' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 25 marzo 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

 
          Nota all'articolo unico:
            Il  testo vigente dell'art. 1 della legge 18 aprile 1962,
          n.   230  (Disciplina  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
          determinato),  come  modificato dalla legge 23 maggio 1977,
          n. 266 e dalla legge qui pubblicata, e il seguente:
            "Art.  1.  -  Il  contratto  di  lavoro si reputa a tempo
          indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.
            E  consentita l'apposizione di un termine alla durata del
          contratto:
              a)  quando  cio'  sia  richiesto  dalla speciale natura
          dell'attivita'    lavorativa    derivante   dal   carattere
          stagionale della medesima;
              b)  quando  l'assunzione  abbia  luogo  per  sostituire
          lavoratori  assenti  e  per  quali sussiste il diritto alla
          conservazione del posto, sempreche' nel contratto di lavoro
          a  termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e
          la causa della sua sostituzione;
              c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di
          un'opera  o  di  un  servizio definiti e predeterminati nel
          tempo aventi carattere straordinario od occasionale;
              d)  per le lavorazioni a fasi successive che richiedono
          maestranze   diverse,   per   specializzazioni,  da  quelle
          normalmente    impiegate    e   limitatamente   alle   fasi
          complementari  od  integrative  per  le  quali  non  vi sia
          continuita' di impiego nell'ambito dell'azienda;
              e)  nelle  assunzioni di personale riferite a specifici
          spettacoli  ovvero  a  specifici  programmi  radiofonici  o
          televisivi;
              f)  quando  l'assunzione venga effettuata da aziende di
          trasporto   aereo   o   da   aziende  esercenti  i  servizi
          aeroportuali  ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi
          operativi  di  terra  e  di  volo, di assistenza a bordo ai
          passeggeri  e  merci, per un periodo massimo complessivo di
          sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di
          quattro  mesi per periodi diversamente distribuiti, e nella
          percentuale  non  superiore  al  15 per cento dell'organico
          aziendale  che,  al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni
          si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi
          sopra  indicati.  Negli  aeroporti minori detta percentuale
          puo'  essere  aumentata  da parte delle aziende esercenti i
          servizi       aeroportuali,      previa      autorizzazione
          dell'ispettorato  del  lavoro, su istanza documentata delle
          aziende  stesse.  In ogni caso, le organizzazioni sindacali
          provinciali   di  categoria  ricevono  comunicazione  delle
          richieste  di assunzione da parte delle aziende di cui alla
          presente lettera.
            L'opposizione  del  termine  e'  priva  di effetto se non
          risulta da atto scritto.
            Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore
          di lavoro al lavoratore.
            La  scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata
          del  rapporto  di  lavoro  puramente  occasionale  non  sia
          superiore a dodici giorni lavorativi.
            L'elenco delle attivita' di cui al secondo comma, lettera
          a), del presente articolo sara' determinato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro per
          il  lavoro  e  la  previdenza  sociale, entro un anno dalla
          pubblicazione   della  presente  legge.  L'elenco  suddetto
          potra'  essere  successivamente  modificato con le medesime
          procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento,
          per  la  determinazione  di  dette  attivita' si applica il
          decreto  ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco
          delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di
          durata inferiore a sei mesi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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