Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 856 del 05/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 dicembre 1986 n. 289 Suppl. ord.)
Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.
Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. I servizi di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e successive modificazioni, esercitati, nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data di entrata in vigore della presente legge, da societa' del Gruppo Finmare, per i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per l'economia nazionale, sono oggetto di un programma di ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato. 2. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il programma di cui al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire la maggiore possibile economicita' della gestione dei servizi e' consentita l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare, dei mezzi nautici e delle linee o tratti di linea compresi nel programma. 3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di cui al comma 1.
NOTE Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge 20 dicembre 1974, n. 684 (Ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale) e' il seguente: "Art. 1. - Le Societa' di navigazione a partecipazione statale del gruppo Finmare concorrono a realizzare una nuova politica per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei traffici, il potenziamento della flotta nazionale. Le anzidette societa' di navigazione, al cui capitale l'Istituto per la, ricostruzione industriale partecipa, direttamente o indirettamente, per almeno il 51 per cento esercitano, ai fini predetti, le seguenti attivita': (omissis) b) il trasporto di merci di linea, ai sensi del successivo articolo 4".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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