Legge Ordinaria n. 856 del 05/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 13 dicembre 1986 n. 289 Suppl. ord.)
Norme per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare) e interventi per l'armamento privato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  I  servizi  di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1,
lettera  b),  della  legge  20  dicembre  1974,  n. 684, e successive
modificazioni,  esercitati,  nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, da societa' del Gruppo
Finmare,  per  i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire
l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per
l'economia    nazionale,    sono   oggetto   di   un   programma   di
ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.
  2.  Entro  due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
programma  di  cui  al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina
mercantile,  di  concerto  con  i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale
e  delle  partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate
dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire
la  maggiore  possibile  economicita'  della  gestione dei servizi e'
consentita  l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare,
dei  mezzi  nautici  e  delle  linee  o  tratti di linea compresi nel
programma.
  3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della  previdenza  sociale  e delle partecipazioni statali, riferisce
annualmente  al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di
cui al comma 1.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il testo dell'art. 1, lettera b), della legge 20 dicembre
          1974,  n.  684  (Ristrutturazione  dei servizi marittimi di
          preminente interesse nazionale) e' il seguente:
            "Art.  1.  -  Le Societa' di navigazione a partecipazione
          statale  del  gruppo  Finmare  concorrono  a realizzare una
          nuova politica per conseguire, con l'ulteriore sviluppo dei
          traffici, il potenziamento della flotta nazionale.
            Le  anzidette  societa'  di  navigazione, al cui capitale
          l'Istituto  per  la,  ricostruzione  industriale partecipa,
          direttamente  o  indirettamente, per almeno il 51 per cento
          esercitano, ai fini predetti, le seguenti attivita':
              (omissis)  b)  il trasporto di merci di linea, ai sensi
          del successivo articolo 4".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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