Legge Ordinaria n. 861 del 12/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 15 dicembre 1986 n. 290)
Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                              Amnistia 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia: 
    a) per ogni reato non finanziario per il quale e'  stabilita  una
pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, ovvero una  pena
pecuniaria, sola o congiunta a detta pena; 
    b) per ogni reato non finanziario per il quale e'  stabilita  una
pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni,  ovvero  una
pena pecuniaria, sola o congiunta  a  detta  pena,  se  commesso  dal
minore degli anni diciotto o  da  chi,  al  momento  dell'entrata  in
vigore del decreto che  concede  l'amnistia,  ha  superato  gli  anni
sessantacinque; 
    c) per i  reati  previsti  dall'articolo  57  del  codice  penale
commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile,  quando  sia
noto l'autore della pubblicazione; 
    d) per il reato previsto  dall'articolo  491  in  relazione  agli
articoli 476 e 482 del codice penale, salvo che il fatto riguardi  un
testamento olografo; 
    e) per i reati di cui all'articolo 7 in relazione  agli  articoli
1, 2 e 4 della legge 2 ottobre 1967,  n.  895  (disposizioni  per  il
controllo delle armi), come modificata dalla legge 14  ottobre  1974,
n. 497, quando ricorra  l'attenuante  di  cui  all'articolo  5  della
predetta legge; 
    f) per il reato di cui al  comma  terzo  dell'articolo  23  della
legge 18 aprile 1975, n.  110  (norme  integrative  della  disciplina
vigente  per  il  controllo  delle  armi,  delle  munizioni  e  degli
esplosivi), quando concerna armi la cui detenzione  l'imputato  o  il
condannato aveva  denunciato  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,
nonche' per il reato di cui al comma decimo  dell'articolo  10  della
citata legge, limitatamente alla sua applicazione alle fattispecie di
cui ai commi sesto e ottavo dello stesso articolo  10,  allorche'  il
fatto, per la sua qualita' e il numero  limitato  delle  armi,  debba
ritenersi di lieve entita'; 
    g) per i reati previsti dagli  articoli  337  e  610  del  codice
penale e dell'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948,  n.
66, commessi a causa e in occasione di manifestazioni sindacali o  in
conseguenza di situazioni di gravi disagi  dovuti  a  disfunzioni  di
pubblici servizi o a problemi abitativi anche  se  i  suddetti  reati
sono aggravati dal numero o dalla  riunione  delle  persone  e  dalle
circostanze  di  cui  all'articolo  61  del  codice   penale,   fatta
esclusione per quella prevista dal numero 1, nonche' da quella di cui
all'articolo 112,  numero  2,  del  codice  penale,  sempre  che  non
ricorrano altre aggravanti e il fatto non abbia  cagionato  ad  altri
lesioni personali o la morte; 
    h) per ogni reato commesso da minore degli anni  diciotto  quando
il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale ai
sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge  20  luglio  1934,  n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio  1935,  n.
835, come sostituito da  ultimo  dall'articolo  112  della  legge  24
novembre 1981, n. 689; 
    i) per  i  reati  per  i  quali  e'  stata  pronunciata  sentenza
estintiva del  reato  per  intervenuta  applicazione  della  sanzione
sostitutiva a norma dell'articolo 77 della legge 24 novembre 1981, n.
689. 
 
          AVVERTENZA:

            Le  note  esplicative delle disposizioni richiamate nella
          legge  sono  riportate  in  calce al decreto del Presidente
          della  Repubblica relativo alla concessione dell'amnistia e
          dell'indulto,   che   verra'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale - serie generale - n. 291 del 16 dicembre 1986.

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