Legge Ordinaria n. 870 del 01/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 16 dicembre 1986 n. n. 291 suppl. ord.)
Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  I  ruoli  organici  del personale del Ministero dei trasporti -
Direzione  generale  della  motorizzazione  civile e dei trasporti in
concessione,  approvati  con  la  legge 18 ottobre 1978, n. 625, sono
sostituiti da quelli stabiliti nella tabella 1 allegata alla presente
legge.
  2.  Per  la  copertura  dei posti portati in aumento dalla presente
legge,  la  Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e dei
trasporti in concessione provvede come segue:
    a)  per  i  posti di primo dirigente da destinare prevalentemente
agli  uffici  periferici  di  maggiore  rilievo  della motorizzazione
civile,  con  l'osservanza  delle  norme  di cui all'articolo 6 della
legge 10 luglio 1984, n. 301;
    b) per i posti della ex carriera direttiva tecnica (VII qualifica
funzionale),   della   ex   carriera  direttiva  amministrativa  (VII
qualifica  funzionale),  della  ex carriera di concetto (VI qualifica
funzionale),  della  ex carriera esecutiva (IV qualifica funzionale),
della  ex  carriera ausiliaria e del ruolo degli operai (II qualifica
funzionale),  per  un'aliquota del 50 per cento con le procedure e le
modalita'  di  cui ai successivi articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per la
rimanente  aliquota  del  50  per  cento  secondo le norme vigenti in
materia  di  pubblici  concorsi  ordinari,  salvo quanto previsto dai
successivi articoli 9, 10 e 11.
  3.  Sono  soppressi il consiglio di amministrazione, la Commissione
di  disciplina  ed  i ruoli del personale di cui all'articolo 8 della
legge 18 marzo 1968, n. 413; il personale di detti ruoli transita nei
ruoli organici della Direzione generale della motorizzazione civile e
dei  trasporti in concessione, conservando l'anzianita' di carriera e
la qualifica possedute e va ad occupare la riserva di posti di cui al
terzo  comma  dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978, n. 625. E'
abrogato il quarto comma dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 1978,
n. 625.
  4.  Il  personale assunto per la copertura dei posti previsti dalla
presente  legge  dovra'  permanere  nella  sede  di servizio di prima
assegnazione   per  almeno  cinque  anni  decorrenti  dalla  data  di
presentazione in servizio.
 
          NOTE

          Nota all'art 1, comma 1;
            La legge n. 625/1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          le n. 295 del 20 ottobre 1978 reca:
            "Provvedimenti  urgenti  per il funzionamento dei servizi
          della  Direzione generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti  in concessione, adeguamento delle tariffe per le
          operazioni  in  materia  di motorizzazione e modifiche alla
          legge 6 giugno 1974, n. 298".

          Nota all'art 1, comma 2, lettera a):
            Il  testo  dell'art.  6 della legge n. 301/1984 (Norme di
          accesso alla dirigenza statale) e il seguente:
            "Art.   6.  -  A  partire  dal  1  gennaio  1984  e  fino
          all'entrata in vigore della legge di riforma organica della
          dirigenza,  tutti i posti che si siano resi liberi o che si
          prevede  si  renderanno  comunque  liberi al 31 dicembre di
          ciascun  anno  saranno  destinati  per  il  40 per cento al
          concorso  speciale  per  esami  e  per  i  40  per cento al
          corso-concorso di formazione dirigenziale.
            Il  restante  20  per  cento dei posti disponibili verra'
          coperto  mediante  concorsi  pubblici  per  titoli ed esami
          secondo le modalita' di cui al successivo art. 8.
            I  vincitori  del  concorso  speciale  per  esami  e  dei
          concorsi  pubblici  per  titoli  ed  esami saranno tenuti a
          frequentare   il  periodo  di  applicazione  presso  grandi
          imprese  pubbliche  o  private con le stesse modalita' e la
          stessa valutazione conclusiva di cui all'art. 3.
            La  nomina  a  dirigente  decorre  al 1 gennaio dell'anno
          successivo.  Si applicano le norme previste nel comma terzo
          del precedente art. 1".

          Note all'art. 1, comma 3:
            -   Il   testo   dell'art.  8  della  legge  n.  413/1968
          (Soppressione   dell'Ente   autotrasporti   merci)   e'  il
          seguente:
            "Art.   8.   -   Presso  il  Ministero  dei  trasporti  e
          dell'aviazione   civile,   sono   istituiti   i   ruoli  ad
          esaurimento  del  personale  della  carriera  direttiva, di
          concetto,  esecutiva  ed ausiliaria, di cui alle tabelle I,
          II, III e IV annesse alla presente legge.
            Il  consiglio  d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi
          sui  provvedimenti  concernenti  il  personale dei ruoli ad
          esaurimento  di  cui  alle  annesse tabelle I, II e III, e'
          presieduto  dal  Ministro  per  i  trasporti  e l'aviazione
          civile o, per delega, da un Sottosegretario di Stato, ed e'
          composto  dai  direttori  generali e dai capi del personale
          delle  direzioni  generali  del  Ministero  dei trasporti e
          dell'aviazione  civile - ivi compresa quella delle ferrovie
          dello  Stato - nonche' da due rappresentanti del personale,
          appartenenti    ai   ruoli   anzidetti,   designati   dalle
          organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente
          rappresentative.    Le    funzioni   di   segretario   sono
          disimpegnate  da un impiegato del Ministero dei trasporti e
          dell'aviazione  civile, con qualifica di ispettore generale
          o  equiparata,  al  quale,  con  decreto del Ministro, sono
          altresi' attribuite le funzioni di capo del personale per i
          ruoli ad esaurimento istituiti dal comma precedente.
            Il  consiglio  d'amministrazione, chiamato a pronunciarsi
          sui  provvedimenti  concernenti  il  personale dei ruoli ad
          esaurimento, di cui alla annessa tabella IV, e' composto in
          conformita' dell'ultimo comma dell'art. 146 del testo unico
          10 gennaio 1957 n. 3.
            La  commissione di disciplina, per il personale dei ruoli
          ad  esaurimento  istituiti  dal  primo  comma  del presente
          articolo,  e'  presieduta  da  un  direttore  centrale  del
          Ministero  dei  trasporti  e  dell'aviazione  civile  ed e'
          composta  da  due  impiegati  dello  stesso  Ministero, con
          qualifica   di   ispettore  generale  o  equiparata,  ferme
          restando  le  altre  disposizioni  dell'art.  148 del testo
          unico 10 gennaio 1957, n. 3".
            -  Il  testo  dell'art.  1,  terzo  comma  della legge n.
          625/1978 e' il seguente:
            "Nei   ruoli   del  personale  della  carriera  direttiva
          amministrativa,  della carriera di concetto, della carriera
          esecutiva  nonche' in quella del personale ausiliario, deve
          essere  lasciato  scoperto  un  numero complessivo di posti
          pari  a  quello  degli impiegati di corrispondente carriera
          appartenenti  ai ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge
          18  marzo  1968,  n.  413,  e destinati a prestare servizio
          presso  la Direzione generale della motorizzazione civile e
          dei trasporti in concessione.
            A  tali  effetti  il  ruolo  ad  esaurimento degli agenti
          tecnici   e'   considerato   corrispondente  a  quello  del
          personale ausiliario".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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