Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 876 del 13/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 20 dicembre 1986 n. 295)
Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.
Integrazione dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. All'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari".
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: Il testo dell'art. 12 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente: "Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto cio' che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo: 1) di diaria o d'indennita' di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare; 2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro; 3) di indennita' di anzianita'; 4) di indennita' di cassa; 5) di indennita' di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare; 6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalita', per eventi eccezionali e non ricorrenti, purche' non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale; 7) di emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati, nei casi consentiti dalla legge, direttamente dal datore di lavoro, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari a carico della Cassa unica assegni familiari. L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e' abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi. L'elencazione degli elementi esclusi da calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo. La retribuzione come sopra determinata e' presa, altresi', a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate"". Si precisa che con l'art. 1, comma 4, del D.L. 1 marzo 1985, n. 44 (Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno ed immediate misure in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, l'art. 12 della legge n. 153/1969 e' stato interpretato nel senso che sono esclusi dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale i contributi versati al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime.
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