Legge Ordinaria n. 88 del 02/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 4 aprile 1986 n. 78)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure urgenti per il settore siderurgico.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, recante misure  urgenti
per il settore siderurgico, e' convertito in legge  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente. 
 
  "1. Alle imprese per la produzione  di  tubi  senza  saldature  che
entro  il  30  settembre  1986  realizzino,  anche  mediante  accordi
interaziendali, riduzioni  delle  capacita'  produttive  mediante  la
demolizione  degli  impianti  e'  concesso  un  contributo  di   lire
cinquantamila per ogni tonnellata di capacita' soppressa  cosi'  come
risultante a seguito degli  adempimenti  previsti  dal  quinto  comma
dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Alle imprese  per
la produzione di tubi senza saldature  che  realizzino  programmi  di
specializzazione produttiva il contributo predetto e' elevato a  lire
centomila per ogni tonnellata di capacita' produttiva soppressa. 
  2. Il predetto contributo e' elevato a lire duecentocinquantamila a
favore  delle  imprese  con  l'obbligo  di  reinvestire,   a   tutela
dell'occupazione  locale,  l'intero  importo  di  maggiorazione   del
contributo o in altri settori industriali, non incompatibili  con  il
regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge 31 gennaio 1983,  n.
19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, o  in  attivita'  di
servizi alla produzione. 
  3. Il contributo di cui al comma 1 e' elevato a lire trecentomila a
favore delle imprese localizzate nelle aree di  cui  al  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6  marzo  1978,
n. 218, ed  e'  cumulabile  con  ogni  altra  forma  d'incentivazione
produttiva prevista dalla  vigente  legislazione,  con  l'obbligo  di
reinvestire, a tutela dell'occupazione locale,  l'intero  importo  di
tale maggiorazione di contributo o in altri settori industriali,  non
incompatibili con il regime autorizzatorio previsto dal decreto-legge
31 gennaio 1983, n. 19, convertito dalla legge 31 marzo 1983, n.  87,
o in attivita' di servizi alla produzione. 
  4. I  predetti  impianti  debbono  essere  in  stato  di  accertata
effettiva agibilita' al 1 luglio 1983 e in possesso dell'istante alla
data del 30 giugno 1983. Il possessore non proprietario  deve  essere
autorizzato alla demolizione degli impianti  dal  proprietario  degli
stessi.  La  domanda  di  contributo  deve  pervenire  al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro  quattro  mesi
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. Per le procedure di concessione o di erogazione dei
contributi si fa riferimento a quanto disposto per i prodotti di  cui
al primo comma dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. 
  5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo  e'  autorizzata
la spesa di lire 40 miliardi da porre  a  carico  del  Fondo  per  la
razionalizzazione  aziendale   ed   interaziendale   degli   impianti
siderurgici, di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982,  n.
46". 
  Dopo l'articolo 2, sono aggiunti i seguenti: 
  "Art. 2-bis. - 1. Alle imprese per  la  produzione  di  tubi  senza
saldature che presentino programmi  di  ristrutturazione,  sempreche'
non si verifichino aumenti di capacita' produttiva  nel  settore  dei
tubi non saldati, o che presentino  programmi  di  riconversione  per
importi di spesa superiori a lire 70  miliardi  e  che  prevedano  la
realizzazione entro tre anni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, puo'  essere  concesso  un
contributo  a  fondo  perduto  pari  al  50  per  cento   del   costo
dell'investimento  previsto.  Qualora  il  programma  di   intervento
presentato preveda l'impiego  di  non  meno  di  400  lavoratori,  il
contributo predetto  e'  cumulabile  con  quelli  concessi  ai  sensi
dell'articolo 4 della legge 31 maggio 1984,  n.  193,  e  con  quelli
derivanti dal presente  decreto.  Le  domande  relative  ai  predetti
programmi devono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro il  30  settembre  1986.  Il  contributo  e'
concesso dal CIPI,  su  proposta  del  Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato  tecnico  di
cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio  1982,  n.  46,  ai  fini
della razionalizzazione complessiva del settore siderurgico. 
  Art. 2-ter. - 1. Fino alla data del 31  maggio  1986  il  CIPI,  su
proposta   del   Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo  20
della legge 17 febbraio 1982, n. 46, potra' esaminare le  domande  di
modifica di programma di reinvestimento  presentate  ai  sensi  degli
articoli 2 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193. 
  2. I programmi di reinvestimento di cui agli articoli 2 e  4  della
legge 31 maggio 1984, n. 193, previsti nelle domande presentate dalle
societa'  in  amministrazione  straordinaria  ai  sensi  dei   citati
articoli potranno essere  realizzati  anche  da  imprese  diverse  da
quelle istanti. A tali imprese,  esaurita  la  procedura  di  cui  ai
predetti articoli 2  e  4,  potra'  essere  direttamente  erogato  il
contributo, previa adozione di apposita delibera di modifica da parte
del CIPI su proposta del Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo  20
della legge 17 febbraio 1982, n. 46". 
  All'articolo 3: 
    il comma 2 e sostituito dal seguente: 
    "2. Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 4,  primo
comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e' prorogato al 31  luglio
1986". 
  All'articolo 4: 
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "4-bis. Per le finalita' connesse alla  riconversione  produttiva
derivante dalla dismissione di impianti siderurgici, e' concesso alla
regione Valle d'Aosta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo  12,
comma terzo, dello statuto speciale, un contributo a fondo perduto di
lire 8 miliardi, da utilizzare per l'acquisto di aree industriali, di
proprieta' delle imprese siderurgiche che abbiano soppresso i  propri
impianti. 
    4-ter. La liquidazione del contributo e' disposta con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato  a  seguito
di presentazione della documentazione comprovante la destinazione del
contributo all'acquisizione delle aree predette". 
    All'articolo 5: 
      e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
      "4-bis. Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 2, 2-bis
e 4 saranno altresi' utilizzabili le somme impegnate e non erogate ai
sensi dell'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46". 
    2. Restano validi gli atti ed i  provvedimenti  adottati  e  sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706. 
 
          AVVERTENZA:

            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 15 aprile 1986.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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