Legge Ordinaria n. 890 del 17/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 24 dicembre 1986 n. 298)
Integrazioni e modifiche alle leggi 7 agosto 1985, n. 427 e n. 428, sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e dei servizi periferici del Ministero del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
      Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato

  1.  Tutte  le  attivita'  concernenti  l'esercizio  delle  funzioni
attribuite  agli  organi  ed  agli uffici centrali e periferici della
Ragioneria  generale  dello  Stato  sono  disciplinate  in maniera da
consentire,  in  quanto  possibile,  il  loro  svolgimento  in  forma
automatizzata.
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita' di conduzione tecnica del
centro  elaborazione  dati,  la  Ragioneria  generale  dello Stato si
avvale  di un organico nel limite massimo di 300 unita' di personale,
utilizzando  a  tal  fine una corrispondente quota dell'aumento della
dotazione  organica  di  cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1985, n. 427.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica, da emanare su
proposta del Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative  nel  settore,  verranno  definite,  in
conformita'  ai  principi  di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, le
modalita'  per  lo  svolgimento  dei  concorsi, la composizione delle
commissioni  esaminatrici, i corsi di formazione, di qualificazione e
di  aggiornamento  tecnico-professionale, l'orario di lavoro, nonche'
le  norme  transitorie  di  inquadramento  del  personale in servizio
presso  il  sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato
alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge, norme che
dovranno  tener conto dei requisiti di professionalita' richiesti per
l'esercizio delle diverse funzioni.
  4.   Per   assicurare  lo  sviluppo  del  sistema  informativo,  la
Ragioneria generale dello Stato puo' affidare incarichi di consulenza
ad  esperti  o a societa' specializzate nel settore dell'informatica.
Inoltre  il Ministro del tesoro e' autorizzato a stipulare una o piu'
convenzioni  per  l'affidamento a societa' specializzate a prevalente
partecipazione  statale,  anche  indiretta,  secondo  criteri  ed  in
conformita'  con gli obiettivi fissati dal Ministro stesso e sotto la
direzione  e  la  vigilanza  della  Ragioneria  generale dello Stato,
dell'attivita' di sviluppo e, ove occorra, della gestione del sistema
informativo.
  5.  Le  convenzioni  di  cui  al  precedente  comma,  che potranno,
altresi',   prevedere   l'affidamento   dell'incarico   di  procedere
all'acquisizione  di  beni  e servizi occorrenti per il funzionamento
del  sistema  e  che avranno durata non superiore a cinque anni, sono
stipulate  e  le  relative  spese  sono eseguite in deroga alle norme
sulla  contabilita'  dello  Stato,  con  esclusione  di ogni forma di
gestione fuori bilancio.
  6.  Nei  confronti  del  personale  di cui al presente articolo non
trovano  applicazione le disposizioni degli articoli 56, 58 e 199 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni ed integrazioni.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1, comma 2:
            Il  testo  dell'art.  3, comma 1, della legge n. 427/1985
          sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato, e'
          il seguente:
            "1.  In  relazione  ai  compiti connessi con l'attuazione
          delle  norme  di  contabilita', generale dello Stato di cui
          alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e alle esigenze derivanti
          dall'attuazione  dell'art.  11  del  decreto-legge 1 luglio
          1980,  n. 285, convertito, con modificazioni, nella legge 8
          agosto  1980,  n. 441, la dotazione organica cumulativa del
          personale  appartenente  ai  ruoli  centrale  e provinciale
          della  Ragioneria  generale  dello Stato, di cui al secondo
          comma  dell'art.  5  della legge 11 luglio 1980, n. 312, e'
          aumentata di 2.300 unita'.".

          Nota all'art. 1, comma 3:
            La   legge  n.  93/1983  concerne  la  "Legge-quadro  sul
          pubblico impiego".

          Nota all'art. 1, comma 6:
            Il  testo  degli  articoli  56,  58 e 199 del testo unico
          delle  disposizioni  relative  allo statuto degli impiegati
          civili  dello  Stato,  approvato con D.P.R. n. 3/1957 e' il
          seguente:
            "Art.   56  (Comando  presso  altra  amministrazione).  -
          L'impiegato  di  ruolo  puo'  essere  comandato  a prestare
          servizio presso altra amministrazione statale o presso enti
          pubblici,   esclusi   quelli   sottoposti   alla  vigilanza
          dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
            Il  comando  e'  disposto, per tempo determinato e in via
          eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando
          sia richiesta una speciale competenza.
            Al   comando   si   provvede  con  decreto  dei  Ministri
          competenti,   sentiti   l'impiegato   ed  il  consiglio  di
          amministrazione.
            Per  il comando presso un ente pubblico il decreto dovra'
          essere  adottato  anche con il concerto del Ministro per il
          tesoro   e   del   Ministro  titolare  dell'amministrazione
          vigilante.
            Per  l'impiegato  con qualifica non inferiore a direttore
          generale   si  provvede  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri,
          su proposta dei Ministri competenti.
            Salvo   i  casi  previsti  dai  precedenti  commi  e  dal
          successivo   art.  58,  e'  vietata  l'assegnazione,  anche
          temporanea,  di impiegati ad uffici diversi da quelli per i
          quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.".
            "Art.  58 (Presupposti e procedimento). - Il collocamento
          fuori  ruolo  puo'  essere  disposto  per  il disimpegno di
          funzioni  dello  Stato  o  di altri enti pubblici attinenti
          agli  interessi  dell'amministrazione  che lo dispone e che
          non      rientrino      nei      compiti      istituzionali
          dell'amministrazione stessa.
            L'impiegato  collocato fuori ruolo non occupa posto nella
          qualifica   del   ruolo   organico  cui  appartiene;  nella
          qualifica iniziale del ruolo stesso e' lasciato scoperto un
          posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.
            Al  collocamento  fuori ruolo si provvede con decreto dei
          Ministri  competenti  di  concerto  con  il Ministro per il
          tesoro,    sentiti   l'impiegato   ed   il   Consiglio   di
          amministrazione.
            Al  collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica
          non   inferiore   a   direttore  generale  si  provvede  in
          conformita' al quarto comma dell'art. 56.
            I  casi  nei quali gli impiegati possono essere collocati
          fuori ruolo, sono determinati col regolamento.".
            "Art.   199  (Modalita).  -  L'amministrazione  che,  per
          speciali   esigenze   di   determinati   servizi,   ritenga
          necessario avvalersi stabilmente dell'opera di un impiegato
          appartenente    alla    carriera    direttiva    di   altra
          amministrazione, in quanto dotato di particolare competenza
          in  tali  servizi,  puo'  avanzare  motivata  richiesta  al
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  che,  sentiti
          l'amministrazione   cui   l'impiegato   appartiene   ed  il
          Consiglio  superiore  della  pubblica  amministrazione,  ne
          dispone, con il consenso dell'interessato, il trasferimento
          nei ruoli dell'amministrazione richiedente.
            Analoga    richiesta    puo'    essere   avanzata   dalle
          amministrazioni   che,  in  relazione  alla  situazione  di
          organico  ed  alle esigenze di servizio, ritengono di poter
          utilizzare    contingenti    di    impiegati    di    altre
          amministrazioni,  appartenenti a carriere diverse da quelle
          direttive  tanto  dei ruoli organici che dei corrispondenti
          ruoli aggiunti.
            Il  Presidente  del  Consiglio, sentita l'amministrazione
          cui  appartengono  i  contingenti richiesti e previo parere
          del  Consiglio superiore della pubblica amministrazione, ne
          dispone il trasferimento con proprio decreto.
            Per   le  carriere  che  contemplano  qualifiche  diverse
          l'equiparazione  alle precedenti, ai fini dell'applicazione
          del  presente  decreto,  risulta dai citati quadri distinti
          con i numeri 82, 83 e 84.
            Al  personale  delle  carriere direttive e di concetto di
          cui   ai  precedenti  commi  sono  estese  le  disposizioni
          stabilite negli altri titoli del presente decreto in quanto
          siano  applicabili e non si sia diversamente provveduto nel
          presente titolo.".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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