Legge Ordinaria n. 899 del 23/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 27 dicembre 1986 n. 299 testo coordinato con G.U. n.7 del 10 gennaio 1987)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, recante misure urgenti
per fronteggiare l'eccezionale carenza di  disponibilita'  abitative,
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: 
    L'articolo 1 e sostituito dal seguente: 
    "Art.  1.  -  1.  Fino  al  31  marzo   1987   l'esecuzione   dei
provvedimenti di rilascio degli  immobili  di  proprieta'  privata  e
pubblica ad uso abitazione e'  sospesa  nei  comuni  con  popolazione
superiore a 300.000 abitanti ed in quelli della delibera adottata dal
CIPE in data 30 maggio 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
19 giugno 1985. Le  stesse  disposizioni  si  applicano  negli  altri
comuni capoluogo di provincia. 
    2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente
decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31  marzo  1987
alla integrale revisione della delibera assunta  in  data  30  maggio
1985 classificando ad  alta  tensione  abitativa  solo  quei  comuni,
superiori  a  10.000  abitanti  secondo  le  risultanze   dell'ultimo
censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali  il  rapporto
tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e  le  famiglie
residenti  risulti  superiore  allo  stesso  rapporto  considerato  a
livello nazionale". 
  All'articolo 2: 
    al comma  1,  le  parole:  "articolo  4"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "articolo 1"; 
    al comma 3, le parole: "entrata in vigore" sono sostituite  dalla
parola: "conversione". 
  All'articolo 3: 
    al comma 1, dopo le parole: "decreto ingiuntivo" sono inserite le
seguenti: "provvisoriamente esecutivo"; 
    al comma 2, dopo le parole: "con dichiarazione" sono inserite  le
seguenti: "sostitutiva di atto di notorieta'"; 
    e aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "5-bis. Nei confronti dei soggetti titolari  di  assegnazioni  di
alloggi,  in  corso  di   costruzione   o   ultimati,   di   edilizia
sovvenzionata ovvero agevolata,  l'esecuzione  dei  provvedimenti  di
rilascio e' sospesa fino  alla  effettiva  consegna  dell'alloggio  e
comunque non oltre il 31 dicembre 1987, ferma restando la  esclusione
per morosita'". 
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 4. - 1. Le disposizioni  di  cui  agli  articoli  2  e  3  si
applicano sino al 31 marzo 1988 ai comuni di cui all'articolo 1. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 nonche' ai precedenti articoli
1, 2 e 3 non si applicano ai provvedimenti di rilascio emessi in  una
delle ipotesi previste dall'articolo  59,  primo  comma,  numeri  1),
limitatamente all'uso abitativo, 2), 3), 6), 7) e 8) della  legge  27
luglio 1978, n. 392, e dall'articolo 3, primo comma, numeri 2), 3, 4)
e 5) del decreto-legge 15 dicembre  1979,  n.  629,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.  25,  ovvero  fondati
sulla morosita' del  conduttore  o  del  subconduttore,  nonche'  per
morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo  o  da  altro
titolo esecutivo". 
  All'articolo 5: 
    al comma 1, lettera a),  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti
parole: "una  quota  non  superiore  al  20  per  cento  della  somma
assegnata a ciascun comune puo' essere utilizzata per il recupero  di
immobili di loro proprieta' destinati ad uso abitativo": 
      al comma 10, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: 
      "e tenendo comunque conto  della  composizione  e  del  reddito
complessivo del nucleo familiare del beneficiario"; 
      al  comma  13,  sono  soppresse  le  parole:   "nonche'   delle
disponibilita' alloggiative esistenti nei singoli comuni"; 
      dopo il comma 15, e' inserito il seguente: 
      "15-bis. I fondi di cui al comma 13 non utilizzati da parte dei
comuni di cui al comma 1 sono destinati da parte del CER, sulla  base
di richieste ad esso inoltrate, all'acquisto di alloggi da  parte  di
altri comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti in  cui  si
registrino difficolta' abitative nel mercato dell'affitto". 
    Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti: 
    "Art. 5-bis. - 1. Le disposizioni di cui ai commi  da  1  a  5  e
quelle di cui al comma 9-bis  dell'articolo  2  del  decreto-legge  7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  5
aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi  fino  al  31  dicembre
1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro  di
cui ai commi 1 e 9-bis del predetto articolo  e'  elevata  al  4  per
cento. 
    2 Tale beneficio viene  esteso  ai  cittadini  italiani  emigrati
all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano. 
    3. All'onere derivante dalle minori entrate di cui  al  comma  1,
valutato per l'anno 1987 in lire 180 miliardi, si  provvede  con  una
corrispondente   quota    delle    maggiori    entrate,    realizzate
successivamente alla presentazione del bilancio di  previsione  dello
Stato per l'anno medesimo, derivanti dai decreti del Presidente della
Repubblica adottati ai sensi  della  legge  25  marzo  1986,  n.  73,
recante delega al  Governo  per  l'emanazione  di  norme  concernenti
l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione  sui  prodotti
petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento  dei  prezzi
medi di tali prodotti. 
    4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Art.  5-ter.  -  1.  Il  termine  di  cui   all'articolo   17   del
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e' prorogato al 31 dicembre 1987". 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
          AVVERTENZE:

            Il  decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.  708,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          252 del 29 ottobre 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 10 gennaio 1987.

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