Legge Ordinaria n. 903 del 13/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 29 dicembre 1986 n. 300)
Norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
Rappresentanze   elettive   del   personale    nel    consiglio    di
             amministrazione del Ministero dell'interno 
 
  1. Ai fini della composizione del consiglio di amministrazione  del
Ministero dell'interno, per la trattazione degli  affari  concernenti
il  personale  del  Corpo  nazionale  dei   vigili   del   fuoco,   i
rappresentanti di cui alla lettera d) del primo  comma  dell'articolo
146 del testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  successive  modificazioni,  sono
eletti dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco tra gli
appartenenti al Corpo, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle
disposizioni di cui al decreto del  presidente  della  Repubblica  22
luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. La commissione di avanzamento prevista  dalla  legge  13  maggio
1961, n. 469, e' soppressa e le relative attribuzioni  sono  devolute
al consiglio di amministrazione di cui al precedente comma 1. 
  3. Per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di
amministrazione cui compete la trattazione degli  affari  concernenti
l'Amministrazione della pubblica sicurezza e degli affari relativi al
personale dell'Amministrazione civile si continuano ad  applicare  le
disposizioni stabilite, rispettivamente, nell'articolo 41 della legge
1° aprile 1981, n. 121, e nell'articolo 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -  La  lettera  d)  del  primo  comma dell'art. 146 dello
          statuto  degli  impiegati civili dello Stato, approvato con
          D.P.R.  n.  3/1957, come modificata dall'art. 1 della legge
          22  gennaio  1982,  n. 8 (in precedenza la medesima lettera
          era stata modificata prima dall'art. 7 della legge 18 marzo
          1968, n. 249 e poi dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970,
          n.   775)   prevede  che  presso  ciascun  Ministero,  Alto
          commissariato   o   altra   amministrazione   centrale  sia
          costituito  un consiglio di amministrazione, presieduto dal
          Ministro  o  da  un  Alto  Commissario o, per delega, da un
          Sottosegretario   di   Stato   oppure   dall'impiegato  con
          qualifica  piu'  elevata  composto, oltre che dai membri di
          cui  alle  lettere  a),  b)  e  c),  "da rappresentanti del
          personale  in  numero  pari  ad  un  terzo,  e comunque non
          inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a),
          b)  e  c),  da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con
          decreto  del  Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai
          sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
          1977, n. 721".
            -  Il  D.P.R.  n.  721/1977  approva  il  regolamento per
          l'elezione  dei  rappresentanti  del  personale  in seno ai
          consigli  di  amministrazione  e  organi similari, ai sensi
          dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

          Nota all'art. 1, comma 2:
            La  legge  n. 469/1961 concerne: "Ordinamento dei servizi
          antincendi  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco e
          stato  giuridico  e trattamento economico del personale dei
          sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del corpo nazionale
          dei vigili del fuoco".

          Note all'art. 1, comma 3:
            -  Il  testo  dell'art. 41 della legge n. 121/1981 (Nuovo
          ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza),
          e' il seguente:
            "Art.  41.  I  rappresentanti  del  personale di cui alla
          lettera  d)  del  primo comma dell'art. 146 del testo unico
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio  1957,  n. 3, modificato dall'art. 7 della legge 28
          ottobre   1970,   n.  775,  sono  eletti  direttamente  dal
          personale della Polizia di Stato".
            -   Il   testo   dell'art.   5  del  D.P.R.  n.  340/1982
          (Ordinamento  del  personale  e organizzazione degli uffici
          dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno), e'
          il seguente:
            "Art.  5.  -  Ai fini della composizione del consiglio di
          amministrazione   del   Ministero   dell'interno,   per  la
          trattazione   degli   affari   concernenti   il   personale
          dell'Amministrazione civile, i rappresentanti del personale
          di  cui  alla  lettera d) del primo comma dell'art. 146 del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica   10   gennaio   1957,   n.   3,   e  successive
          modificazioni,      sono      eletti      dal     personale
          dell'Amministrazione   civile  fra  gli  appartenenti  alla
          stessa Amministrazione.
            Si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 ottobre
          1970,  n.  775 e al decreto del Presidente della Repubblica
          22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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