Legge Ordinaria n. 910 del 22/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1986 n. 301 Suppl. ord. n. 1)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il limite massimo del saldo netto da finanziare per l'anno  1987
resta determinato in termini di competenza in lire 177.830  miliardi,
comprese lire  22.343  miliardi  concernenti  regolazione  di  debiti
pregressi e lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti di bilancio
sostitutivi di anticipazioni  di  tesoreria  all'INPS.  Tenuto  conto
delle operazioni di rimborso di prestiti dell'anno 1987,  il  livello
massimo del ricorso al mercato finanziario  di  cui  all'articolo  11
della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  ivi  compresi  l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo  non  superiore  a  lire  3.500
miliardi relativo ad  interventi  non  considerati  nel  bilancio  di
previsione per il 1987, nonche' le  suddette  regolazioni  contabili,
resta fissato, in termini di competenza, in lire 203.783 miliardi per
l'anno finanziario 1987. 
  2. Non rientrano nei limiti di cui al comma 1 le somme da iscrivere
in bilancio in forza dell'articolo  10,  sesto  e  settimo  comma,  e
dell'articolo 17, terzo comma, della  legge  5  agosto  1978  n.  468
nonche'  le  emissioni  effettuate  per  la  sostituzione  dei  buoni
ordinari del tesoro in scadenza con titoli di media  e  lunga  durata
nei limiti del valore di emissione dei titoli in  scadenza  e  quelle
destinate alla estinzione anticipata di debiti esteri. 
  3. Per l'esercizio 1987, le facolta' di cui agli articoli  7,  9  e
12, primo comma, della legge 5  agosto  1978,  n.  468,  non  possono
essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di  capitoli  le
cui disponibilita' siano state in tutto o in parte utilizzate per  la
copertura di nuove o  maggiori  spese  disposte  con  legge.  Non  e'
altresi' consentito utilizzare eventuali economie di spesa relative a
capitoli di stipendi per esigenze di altra natura. 
  4.  Le  nuove  o  maggiori  entrate,  derivanti  da   provvedimenti
legislativi approvati nell'anno 1987,  nonche'  le  economie  che  si
dovessero realizzare nella categoria "Interessi" del  bilancio  dello
Stato e dei bilanci delle aziende autonome per il triennio 1987-1989,
nonche' nello stanziamento  del  capitolo  n.  6840  dello  stato  di
previsione del Ministero del tesoro, non  possono  essere  utilizzate
per la copertura di nuove o maggiori spese  e  vengono  acquisite  al
bilancio al fine di migliorare il saldo  netto  da  finanziare  quale
risulta individuato in termini di competenza al comma 1. 
  5. Gli importi da iscrivere in  relazione  alle  autorizzazioni  di
spesa recate da leggi a carattere  pluriennale  restano  determinati,
per ciascuno degli anni 1987, 1988  e  1989,  nelle  misure  indicate
nella tabella A allegata alla presente legge. 
  6. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui  all'articolo
10 della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  per  il  finanziamento  dei
provvedimenti legislativi che si  prevede  possano  essere  approvati
nell'anno 1987, restano determinati in lire 37.947  miliardi  per  il
fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di
cui alla tabella B allegata alla presente  legge  e  in  lire  10.475
miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale
secondo il dettaglio di cui alla tabella  C  allegata  alla  presente
legge. 
  7. Gli importi  previsti  dal  comma  6  risultano  dal  saldo  tra
accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione  di  entrate  e
accantonamenti per riduzione di spese o per  incremento  di  entrate.
Gli accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzione di  entrate
contrassegnati nelle tabelle B e C da lettere alfabetiche non possono
essere  utilizzati,  ai   fini   dalla   copertura   finanziaria   di
provvedimenti legislativi fino  a  che  non  siano  stati  promulgati
quelli, anch'essi individuati nelle stesse tabelle B e C  comportanti
riduzione della spesa o incremento delle entrate contrassegnati dalle
medesime lettere alfabetiche, nei limiti della minore spesa  o  delle
maggiori entrate da questi  effettivamente  risultanti  per  ciascuno
degli esercizi considerati. 
  8. Ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo comma, della legge 22
dicembre 1984, n. 87, le dotazioni da iscrivere nei singoli stati  di
previsione del bilancio 1987  e  triennale  1987-1989  sono  indicate
nella tabella D allegata alla presente legge. 
  9. E' fatta salva la possibilita' di  provvedere  in  corso  d'anno
alle integrazioni da dispone in forza dell'articolo 7 della  legge  5
agosto 1978,  n.  468  relativamente  agli  stanziamenti  di  cui  al
precedente comma 8 relativi a capitoli ricompresi  nell'elenco  n.  1
allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 
  10. Ai fini di quanto disposto  dall'articolo  15  della  legge  29
marzo 1983, n. 93, la spesa per i rinnovi contrattuali, tenuto  conto
di quanto gia' autorizzato con l'articolo 6, commi 2 e 6, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, ivi compreso il personale militare e  quello
dei Corpi di polizia, e' stabilita in lire 700  miliardi  per  l'anno
1986, in lire 2.384 miliardi per l'anno 1987, ivi  compresi  miliardi
297 relativi  alla  competenza  dell'anno  1986,  ed  in  lire  2.855
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 
 
NOTE

Nota all'art. 1 comma 1:
  Il  testo  dell'art.  11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune
norme  di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio) e
il seguente:
  "Art.  11  (Legge finanziaria). Al fine di adeguare le entrate e le
uscite  del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti
pubblici  che  si  ricollegano alla finanza statale agli obiettivi di
politica  economica  cui  si  ispirano  il  bilancio pluriennale e il
bilancio  annuale. Il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro
del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze presenta al Parlamento contemporaneamente al disegno di legge
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, un disegno di
"legge  finanziaria"  con  la  quale  possono  operarsi  modifiche ed
integrazioni  a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio
dello  Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti
che si ricollegano alla finanza statale.
  La  legge  finanziaria  indica  il  livello  massimo del ricorso al
mercato  finanziario.  Tale  ammontare  concorre,  con  le  entrate a
determinare  le  disponibilita' per la copertura di tutte le spese da
iscrivere nel bilancio annuale.
  La  legge  finanziaria  provvede  a  tradurre in atto la manovra di
bilancio  per  le  entrate  e  le  spese che si intende perseguire in
coerenza con quanto previsto dal precedente art. 4".
  L'art.   4   della   stessa   legge  richiamato  nell'ultimo  comma
dell'articolo sopra riportato, reca norme sul bilancio pluriennale di
previsione dello Stato

  Note all'art. 1, comma 2:
  Il  testo  dell'intero  art. 10 della legge n. 468/1978 e riportato
nella nota all'art. 1 comma 6.
  Il  terzo comma dell'art. 17 della citata legge n. 468/1978 prevede
"Le  riassegnazioni  ai  capitoli  di  spesa di cui all'art. 5 ultimo
comma della presente legge sono disposte con decreto del Ministro del
tesoro  da  registrati  alla  Corte  dei  conti e riguardano le somme
versate  all'entrata entro il 31 ottobre di ciascun anno finanziario.
Le  somme  versate  dopo  tale  data  e  comunque  entro  la chiusura
dell'esercizio  sono  riassegnate con decreto del Ministro del tesoro
ai corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo".

Note all'art. 1, comma 3:
  Il  testo  degli articoli 7, 9 e del primo comma dell'art. 12 della
legge n. 468/1978 e il seguente:
  "Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).
Nello  stato  di  previsione  della spesa del Ministero del tesoro e'
istituto  nella  parte  corrente,  un  "Fondo di riserva per le spese
obbligatorie   e   d'ordine"   le   cui  dotazioni  sono  annualmente
determinate,  con  apposito articolo, dalla legge di approvazione del
bilancio.
  Con  decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei
conti,  sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia
delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le
somme necessarie:
    1)  per  il  pagamento  dei  residui  passivi  di parte corrente,
eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in
caso  di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai
capitoli  di  provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel
caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso.
    2)  per  aumentare  gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi
carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione
delle entrate.
  Allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
allegato  l'elenco  dei  capitoli  di cui il precedente numero 2), da
approvarsi  con  apposito  articolo  dalla  legge di approvazione del
bilancio.
  "Art.  9 (Fondo di riserva per le spese impreviste). Nello stato di
previsione del Ministero del tesoro e' istituito nella parte corrente
un  "Fondo  di  riserva  per le spese impreviste" per provvedere alle
eventuali   deficienze   delle  assegnazioni  di  bilancio,  che  non
riguardino  le  spese  di  cui  al  precedente art. 7 (punto 2) ed al
successivo  art. 12 e che comunque non impegnino i bilanci futuri con
carattere di continuita'.
  Il   trasferimento   di   somme   dal  predetto  fondo  e  la  loro
corrispondente   iscrizione  ai  capitoli  di  bilancio  hanno  luogo
mediante  decreti  del  Presidente  della  Repubblica su proposta del
Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte dei conti, e riguardano
sia  le  norme  di  competenza  che  quelle  di  cassa  dei  capitoli
interessati.
  Allo  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro e'
allegato  un  elenco da approvarsi, con apposito articolo della legge
di   approvazione  del  bilancio,  delle  spese  per  le  quali  puo'
esercitarsi la facolta' di cui al comma precedente.
  Alla  legge  di  approvazione del rendiconto generale dello Stato e
allegato  un  elenco  dei  decreti  di  cui  al secondo comma, con le
indicazioni da motivi per i quali si e' proceduto ai prelevamenti dal
fondo di cui al presente articolo.".
  "Art. 12, primo comma. Con decreti del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  sentiti  il  Consiglio dei
Ministri,  possono  iscriversi  in  bilancio somme per restrizioni di
tributi indebitamente riscossi ovvero di tasse ed imposte su prodotti
che si esportano, per pagare vincite al lotto, per eseguire pagamenti
relativi   al   debito   pubblico  in  dipendenza  di  operazioni  di
conversione  od altre analoghe autorizzate da leggi, per integrare le
assegnazioni  relative  a  stipendi,  pensioni e altri assegni fissi,
tassativamente  autorizzati  e  regolati  per legge, per integrare le
dotazioni del fondo speciale di cui al precedente art. 8, nonche' per
fronteggiare  le  esigenze  derivanti  al  bilancio dello Stato dalle
disposizioni  di  cui agli articoli 10, paragrafo II, e 12, paragrafo
II,  del regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 2891/77 del Consiglio in
data 19 dicembre 1977 e successive modificazioni".

Nota all'art. 1, comma 6:
  Il testo dell'art. 10 della legge n. 468/1978 e il seguente:
  "Art.  10  (Fondi  speciali). Nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  del  tesoro  sono  iscritti  appositi fondi speciali,
indicati  dalla  legge  finanziaria  di  cui  al  successivo art. 11,
destinati  a far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che
si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio.
  Le  somme  di  cui al primo comma possono essere portate in aumento
degli stanziamenti, di competenza e di cassa, di capitoli esistenti o
di  nuovi  capitoli  solo  dopo  la  pubblicazione  dei provvedimenti
legislativi che autorizzano.
  I fondi devono essere tenuti distinti a seconda che siano destinati
al  finanziamento  di  spese  correnti  o di spese in conto capitale,
ovvero al rimborso di prestiti.
  In appositi elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero
del   tesoro   sono  indicati  i  provvedimenti  per  i  quali  viene
predisposta la copertura con i fondi speciali.
  Le  quote  dei  fondi  non  utilizzate, ai sensi del secondo comma,
entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economie di spesa.
  La copertura finanziaria - nella forma di nuove o maggiori entrate,
di  riduzioni  di  capitoli  di  spesa  o di accantonamenti nei fondi
speciali  -  relativa  a  provvedimenti  legislativi non perfezionati
entro   il   termine  dell'esercizio  resta  valida  per  l'esercizio
successivo  purche'  tali  provvedimenti  entrino  in vigore entro il
termine di detto esercizio successivo.
  In   tal   caso,  fermi  restando  l'acquisizione  della  copertura
finanziaria,   come  precisata  nel  comma  precedente,  al  bilancio
dell'esercizio  in  cui  e'  stata iscritta le nuove o maggiori spese
derivanti  dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi
sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano
in vigore i provvedimenti stessi.
  Le  economie  di  spesa  da  utilizzare  a  tal fine nell'esercizio
successivo  formano  oggetto  di  appositi  elenchi allegati al conto
consuntivo del Ministero del tesoro".

Nota all'art. 1, comma 8:
  Il  quattordicesimo  comma  dell'art.  19  della  legge n. 887/1984
(Legge finanziaria 1985) prevede che "Con effetto dal 1 gennaio 1986,
le  disposizioni  di  legge che rinviano per la quantificazione dello
stanziamento  annuo  alla  legge  di  approvazione del bilancio dello
Stato  cessano  di  avere  efficacia.  La quantificazione predetta e'
disposta,   su   base   triennale,   dalla   legge  finanziaria,  con
aggiornamento  annuale  per scorrimento. Nelle more dell'approvazione
della  legge  finanziaria  relativa  all'anno  1986,  il  bilancio di
previsione  dello  Stato  afferente  lo stesso anno considera, per le
disposizioni  di  legge  di cui al comma precedente, uno stanziamento
non  superiore  a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno
1988.

Nota all'art. 1, comma 9:
  Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 e riportato nella nota
all'art. 1, comma 3.

Nota all'art. 1, comma 10:
  Il  testo  dell'art.  15  della  legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul
pubblico impiego) e' il seguente:
  "Art.  15  (Copertura finanziaria). Nella indicazione delle ipotesi
circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale
dello  Stato,  di  cui  all'art. 4 della legge 8 agosto 1978, n. 468,
sono  delineate  le  compatibilita'  generali di tutti gli impegni di
spesa da destinate al pubblico impiego.
  In  particolare  nel  bilancio  pluriennale viene indicata la spesa
destinata   alla   contrattazione   collettiva   per   il   triennio,
determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.
  L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sara' determinato
con  apposita  norma  da inserire nella legge finanziaria, nel quadro
delle indicazioni del comma precedente.
  Il  Governo,  in relazione alla contrattazione collettiva, non puo'
assumere  impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai
sensi  del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del
Parlamento  che,  con  legge,  modifica  la  disposizione della legge
finanziaria di cui al comma precedente nel rispetto delle norme della
copertura  finanziaria  determinata  dall'art. 4 della legge 5 agosto
1978, n. 468.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  delle norme concernenti il
personale  statale e provvede mediante corrispondente riduzione di un
apposito,  fondo  che  sara'  iscritto  nello stato di previsione del
Ministero  del tesoro la cui misura sara' annualmente determinata con
apposita  norma  da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del
tesoro  e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni
di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.
  Analogamente  provvederanno  per  i  propri  bilanci le regioni, le
province  ed  i comuni nonche' gli enti pubblici non economici cui si
applica la presente legge.
  I   commi  2  e  6  dell'art.  6  della  legge  n.  41/1986  (Legge
finanziaria) cosi' dispongono:
  "2.  Ai  fini  di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo
1983,  n.  93,  la  spesa  per gli anni 1986, 1987 e 1988 relativa ai
rinnovi  contrattuali  per  il triennio 1985-1987 del personale delle
Amministrazioni statali compreso quelle delle Aziende autonome, resta
determinata nelle somme seguenti:
    anno 1986 miliardi 350.
    anno 1987 miliardi 350.
    anno 1988 miliardi 350.
  le  quali  potranno  essere integrate con le economie che, rispetto
agli  aumenti  di cui al precedente comma 1, potranno essere reperite
in sede di contrattazione per i rinnovi contrattuali".
  "6.  Per  il  personale  delle  Amministrazioni  statali,  anche ad
ordinamento  autonomo,  nello  stato  di previsione del Ministero del
tesoro   e'   iscritto   per  gli  anni  1987  e  1988  un  fondo  di
incentivazione in misura pari rispettivamente a lire 470 miliardi e a
lire 500 miliardi".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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