Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 912 del 13/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1986 n. 301)
Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.
Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilita', hanno diritto a percepire le quote di pensione gia' maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessita' della deliberazione stessa. 2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 13 dicembre 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: L'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), stabilisce che: "In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilita', la pensione non puo' essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate alla data della morte". Nota all'art. 1, comma 2: L'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 381/1970 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), dispone che: "In caso di decesso dell'interessato l'assegno, non puo' essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote gia' maturate".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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