Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 92 del 03/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 9 aprile 1986 n. 82)
Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura.
Proroga della permanenza all'estero di personale in servizio presso gli Istituti italiani di cultura.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il personale di ruolo delle amministrazioni dello Stato, in servizio all'estero alla data del 10 settembre 1985 in qualita' di direttore, vice direttore o addetto presso gli Istituti italiani di cultura, per il quale l'articolo 7 della legge 25 agosto 1982, n. 604, dispone la restituzione ai ruoli di provenienza nel periodo 10 settembre 1985 - 9 settembre 1987, puo' essere mantenuto in servizio all'estero per un ulteriore biennio decorrente dalla data della rispettiva restituzione ai ruoli di provenienza, ovvero esservi nuovamente impiegato, qualora nel frattempo restituito ai ruoli, per un ulteriore biennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che risultino vacanti i relativi posti in organico. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 3 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'articolo unico: La legge n. 604/1982 reca: "Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri". Il testo dell'art. 7 della predetta legge e' il seguente: "Art. 7. (Durata del servizio all'estero). - La permanenza all'estero del personale di cui all'art. 1 della presente legge non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 7 anni scolastici; per i direttori degli istituti di cultura italiana all'estero non puo' essere superiore ad un periodo complessivo di 10 anni scolastici. Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del regio decreto 12 febbraio 1940, n. 740, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per un ulteriore periodo di 4 anni scolastici, fatta salva la possibilita' di venir nuovamente impiegato presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'art. 1 della presente legge. Il personale di ruolo in servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, alla data di entrata in vigore della presente legge, vi potra' essere mantenuto in servizio per i periodi massimi di seguito indicati: a) se si trova nel primo settennio di servizio all'estero: per un ulteriore periodo di 4 anni dopo il compimento del settennio stesso; b) se si trova nel secondo settennio di servizio all'estero: al compimento del settennio stesso. Al personale da destinare alle scuole europee, ivi compresa la scuola europea di Varese, si applicano le norme dello statuto del personale docente di dette scuole, che prevedono la conferma in servizio per periodi di insegnamento quadriennali, dopo il superamento dell'anno di prova".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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