Legge Ordinaria n. 943 del 30/12/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 gennaio 1987 n. 8)
Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL
n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con la legge 10 aprile 1981, n. 
158, garantisce  a  tutti  i  lavoratori  extracomunitari  legalmente
residenti  nel  suo  territorio  e  alle  loro  famiglie  parita'  di
trattamento e piena uguaglianza di  diritti  rispetto  ai  lavoratori
italiani.  La  Repubblica  italiana  garantisce  inoltre  i   diritti
relativi  all'uso  dei  servizi   sociali   e   sanitari,   a   norma
dell'articolo  5  del  decreto-legge  30  dicembre  1979,   n.   663,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980,  n.  33,
al  mantenimento  dell'identita'  culturale,  alla  scuola   e   alla
disponibilita'  dell'abitazione,  nell'ambito  delle  norme  che   ne
disciplinano l'esercizio. 
 
          NOTE

          Note all'art. 1, comma 1:
            -  La  convenzione  dell'OIL  n. 143 del 1975, ratificata
          dalla  legge  n. 158/1981, reca norme sulle immigrazioni in
          condizioni  abusive  e  sulla  promozione  della parita' di
          opportunita' e di trattamento dei lavoratori migranti.
            -  Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 663/1979, concernente
          provvedimenti  per  il finanziamento del Servizio sanitario
          nazionale, per la previdenza, per il contenimento del costo
          del  lavoro  e per la proroga dei contratti stipulati dalle
          pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977,
          n. 285, sull'occupazione giovanile, e' il seguente:
            "Art.   5.   -  In  attesa  dell'approvazione  del  piano
          sanitario  nazionale a decorrere dal 1 gennaio 1980 a tutti
          i   cittadini  presenti  nel  territorio  della  Repubblica
          l'assistenza   sanitaria   e'  erogata,  in  condizioni  di
          uniformita' e di uguaglianza, nelle seguenti forme:
              a)    assistenza    medico-generica,    pediatrica   ed
          ostetrico-generica   con   le   modalita'   previste  dalle
          convenzioni vigenti;
              b)  assistenza farmaceutica con le modalita' e i limiti
          previsti  nella  convenzione,  nel prontuario terapeutico e
          nella legge 5 agosto 1978, n. 484;
              c)   assistenza  ospedaliera  nei  presidi  pubblici  e
          convenzionati;
              d)  assistenza  specialistica nei presidi ed ambulatori
          pubblici o convenzionati;
              e)  assistenza integrativa nei limiti delle prestazioni
          ordinarie erogate agli assistiti dal disciolto INAM nonche'
          dalle  casse  mutue  delle  province  autonome  di Trento e
          Bolzano,  fatte  salve  quelle  autorizzate  prima  del  31
          dicembre 1979, fino al termine del ciclo di cura.
              E'   consentito   inoltre   il  ricorso  all'assistenza
          ospedaliera  in  forma indiretta, secondo le modalita' ed i
          limiti  stabiliti dalle vigenti leggi regionali. Le regioni
          prevedono   eventuali  forme  di  assistenza  specialistica
          indiretta.
              Per l'assistenza specialistica convenzionata, in attesa
          dell'adozione della convenzione unica ai sensi dell'art. 48
          della legge 23 dicembre 1978, n. 833, spetta alle regioni e
          alle  province autonome di Trento e Bolzano stabilire norme
          finalizzate  alla  erogazione  delle prestazioni nei limiti
          previsti  dall'accordo nazionale del 14 luglio 1973 tra gli
          enti  mutualistici  e la Federazione nazionale degli ordini
          dei medici e con le tariffe ivi stabilite con esclusione di
          qualsiasi   forma   di   indicizzazione,  fatti  salvi  gli
          eventuali  conguagli  derivanti  dalla  futura convenzione.
          Fino  alla  emanazione delle anzidette disposizioni restano
          ferme le modalita' di erogazione previste dalle convenzioni
          vigenti.
              Resta  fermo  quanto  disposto  dall'art.  57,  terzo e
          quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
              Con  provvedimento  regionale  saranno  disciplinate le
          modalita'  di  erogazione,  fino  alla  costituzione  delle
          unita'  sanitarie locali, delle prestazioni di cui ai commi
          precedenti  a  favore  dei  cittadini non tenuti secondo la
          legislazione  in vigore al 31 dicembre 1979, all'iscrizione
          a   casse   mutue   eroganti  prestazioni  obbligatorie  di
          malattia.
              Ferme  restando  le norme che disciplinano l'assistenza
          sanitaria  a  cittadini  stranieri  in  base  a  trattati e
          accordi  internazionali  bilaterali  o  multilaterali,  gli
          stranieri  residenti  in  Italia possono, a domanda, fruire
          dell'assistenza di cui al primo comma.
              Agli  stranieri  presenti nel territorio nazionale sono
          assicurate,  nei  presidi pubblici e convenzionati, le cure
          urgenti ospedaliere per malattia, infortunio e maternita'.
              Con  il  provvedimento  previsto  dall'art.  63, quarto
          comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono stabilite
          le  misure  e  le modalita' della partecipazione alla spesa
          sanitaria  da  parte  degli  stranieri  residenti che hanno
          chiesto di fruire del beneficio di cui al precedente comma,
          nonche'  le  rette  di  degenza  da  porre  a  carico degli
          stranieri  che hanno fruito delle cure ospedaliere ai sensi
          del settimo comma.
              Fino   all'emanazione   della   disciplina  legislativa
          prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 37 della legge
          23  dicembre  1978,  n.  833, e del decreto di cui al primo
          comma dell'art. 70 della stessa legge, sono prorogati tutti
          i  poteri  dei  commissari  liquidatori  nominati  ai sensi
          dell'art.  72  della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833,
          dei  commissari  liquidatori  delle  gestioni  e servizi di
          assistenza   sanitaria  delle  Casse  marittime  adriatica,
          tirrena e meridionale, nonche', per la parte riguardante le
          suddette materie, dei commissari di cui al successivo comma
          e   degli  organi  di  amministrazione  della  Croce  rossa
          italiana.
              Detti   commissari   devono  operare  nel  rispetto  di
          direttive  emanate  dalle regioni e dalle province autonome
          di  Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
          al  comma successivo. Il finanziamento dell'attivita' degli
          enti  e'  assicurato  nelle  forme  e con le modalita' gia'
          seguite nel 1979, salvo l'adeguamento dei contributi di cui
          all'art.  4  della  legge  2 maggio 1969, n. 302, in base a
          decreti del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
          del lavoro e della previdenza sociale e della sanita'.
              Fino all'emanazione della disciplina legislativa di cui
          al  richiamato  art. 37 le regioni continuano ad assicurare
          l'assistenza  ospedaliera  fuori  del  territorio nazionale
          sulla base delle vigenti disposizioni.
              Fino  all'effettivo trasferimento alle unita' sanitarie
          locali  delle  funzioni di cui alla legge 23 dicembre 1978,
          n.  833,  i  commissari  liquidatori  di  cui alla legge 29
          giugno   1977,   n.   349,   limitatamente  alle  attivita'
          sanitarie,  anche  in  deroga  ai  vigenti  ordinamenti dei
          rispettivi  enti,  e  con  provvedimenti  autorizzati  o di
          delega    generali,    devono    assicurare    l'attuazione
          territoriale  delle  direttive  dei competenti organi delle
          regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano volte
          a  realizzare  le  finalita'  e  gli obiettivi del Servizio
          sanitario nazionale.
              Restano fermi i compiti degli ispettorati del lavoro di
          cui  all'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fino
          all'istituzione  dell'istituto superiore per la prevenzione
          e  la  sicurezza  del  lavoro e all'effettivo trasferimento
          delle   attribuzioni  alle  unita'  sanitarie  locali.  Gli
          ispettorati   del   lavoro   nell'espletamento  delle  loro
          funzioni   dovranno  altresi'  assicurare  il  rispetto  di
          direttive  emanate  dalle regioni e dalle province autonome
          di  Trento e Bolzano nell'ambito delle finalita' richiamate
          al comma precedente.
              L'assistenza  sanitaria di cui al primo comma comprende
          anche  la  tutela sanitaria delle attivita' sportive. Fermo
          restando  quanto disposto dall'art. 61, quarto comma, della
          legge  23  dicembre 1978, n. 833, i controlli sanitari sono
          effettuati,   oltre   che   dai  medici  della  Federazione
          medico-sportiva  italiana,  dal personale e dalle strutture
          pubbliche e private convenzionate, con le modalita' fissate
          dalle  regioni d'intesa con il CONI e sulla base di criteri
          tecnici  generali  che  saranno  adottati  con  decreto del
          Ministro della sanita'".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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