Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 97 del 09/04/1986 (Pubblicata nella G. U del 12 aprile 1986 n. 85)
Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.
Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cessioni e le importazioni di veicoli di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. 2. L'aliquota di cui al comma precedente si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l'aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell'acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l'aliquota ridotta entro il periodo suindicato e' stato cancellato da detto registro a norma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. 3. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti i criteri, le modalita' e le procedure per l'applicazione delle disposizioni della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 aprile 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Nota all'art. 1, comma 3: Il D.P.R. n. 393/1959 approva il testo unico delle norme sulla circolazione stradale. Il testo vigente dell'art. 61 del predetto testo unico e' il seguente: "Art. 61. (Cessazione della circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi). - L'intestatario della carta di circolazione di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio deve comunicarne, entro dieci giorni, all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico la distribuzione, la demolizione o la definitiva esportazione all'estero, restituendo la carta di circolazione e la targa. Detto ufficio, oltre ad eseguire gli adempimenti di sua competenza, ne da' immediata notizia all'ispettorato della motorizzazione civile, al quale trasmette la carta di circolazione e la targa del veicolo. Chiunque viola la disposizione del comma primo e punito con l'ammenda da lire quattromila a lire diecimila". L'importo minimo e massimo dell'ammenda, indicato nel terzo comma dell'art. 61 sopra riportato, e' stato moltiplicato per cinque per effetto del secondo comma dell'art. 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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