Legge Ordinaria n. 115 del 16/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 26 marzo 1987 n. 71)
Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e dei limiti
finanziari     indicati     dal     fondo     sanitario    nazionale,
progetti-obiettivo,  azioni  programmate  ed  altre idonee iniziative
dirette  a  fronteggiare la malattia del diabete mellito, considerata
di alto interesse sociale.
  2. Gli interventi regionali di cui al comma 1 sono rivolti:
    a)  alla  prevenzione  e  alla  diagnosi  precoce  della malattia
diabetica;
    b)  al  miglioramento  delle  modalita'  di  cura  dei  cittadini
diabetici;
    c) alla prevenzione delle complicanze;
    d)  ad  agevolare  l'inserimento  dei  diabetici  nelle attivita'
scolastiche, sportive e lavorative;
    e) ad agevolare il reinserimento sociale dei cittadini colpiti da
gravi complicanze post-diabetiche;
    f)  a migliorare l'educazione e la coscienza sociale generale per
la profilassi della malattia diabetica;
    g)  a  favorire  l'educazione sanitaria del cittadino diabetico e
della sua famiglia;
    h)   a   provvedere   alla   preparazione   ed  all'aggiornamento
professionale del personale sanitario addetto ai servizi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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