Legge Ordinaria n. 120 del 27/03/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 marzo 1987 n. 73)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversita' atmosferiche del gennaio 1987, nonche' provvedimenti relativi a pubbliche calamita'.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante  misure  urgenti
per fronteggiare la emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni
interessati da dissesto del territorio e  nelle  zone  colpite  dalle
avversita'  atmosferiche  del  gennaio  1987,  nonche'  provvedimenti
relativi a  pubbliche  calamita',  e'  convertito  in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
    All'articolo 2: 
      il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
      "1. Per provvedere agli interventi  relativi  ai  comuni  della
regione Basilicata interessati  da  movimenti  franosi  in  atto,  la
regione Basilicata elabora, entro il termine  perentorio  di  novanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  un
programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze: 
        a) determinazione dei criteri di concessione  del  contributo
alle famiglie  delle  vittime  della  frana  nel  comune  di  Senise,
dell'indennizzo per la  perdita  di  arredi  e  suppellettili  e  del
contributo a favore dei liberi professionisti e  lavoratori  autonomi
che abbiano perso attrezzature per effetto della frana; 
        b)  erogazione  di  contributi  ai  proprietari  di  immobili
distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi
previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge  2  maggio
1983, n. 156, nonche' sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con
propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile; 
        c) realizzazione delle necessarie  opere  di  consolidamento,
comprese le sistemazioni  idraulico-forestali  ed  il  consolidamento
degli abitati, della zona del comune di  Senise  colpita  dall'evento
franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle  quali  sia
accertato incombente pericolo per la pubblica incolumita'; 
        d) determinazione, su proposta dei  comuni  interessati,  dei
perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi
necessari per le opere di consolidamento e per la  realizzazione  dei
nuovi insediamenti; 
        e)  adozione  di  ogni  opportuna  misura,  ivi  compresa  la
demolizione e la rimozione  delle  opere,  diretta  al  ripristino  e
successiva utilizzazione delle zone interessate da frane; 
        f) realizzazione delle  opere  di  ripristino  degli  edifici
pubblici,  esclusi  quelli  di  conto  dello  Stato,  danneggiati   o
distrutti dai movimenti franosi. 
        1-bis. Gli  interventi  resi  necessari  in  conseguenza  dei
movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in localita' Timponi
del comune di Senise, nonche' la realizzazione delle necessarie opere
di consolidamento del territorio dello stesso comune di  Senise  sono
immediatamente esecutivi"; 
        al comma 2, le parole: "comprese le spese necessarie  per  il
completamento delle opere nel territorio del comune di  Senise"  sono
sostituite dalle seguenti: "fatta salva la quota spese necessaria per
il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise". 
      All'articolo 3: 
        al comma 3, le parole:  "ed  un  ingegnere"  sono  sostituite
dalle seguenti:  ",  un  ingegnere,  un  geometra  ed  un  assistente
tecnico"; 
        al comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        "Le spese  per  il  completamento  della  infrastrutturazione
dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3  della
legge 14 maggio 1981, n. 219". 
      All'articolo 4: 
        al comma 4, il primo periodo e' sostituito dal seguente: 
        "Tutte le operazioni effettuate nelle  regioni  Basilicata  e
Campania e in tutta l'area industriale di Calaggio, ivi  compreso  il
versante pugliese,  in  relazione  alla  realizzazione  delle  opere,
comprese quelle di infrastrutturazione di cui all'articolo  32  della
legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e
prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione"; 
        dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
        "4-bis. Il beneficio di cui al comma 3 del presente  articolo
e', altresi', esteso alle cessioni di beni  ed  alle  prestazioni  di
servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui agli articoli
1, 2, 6 - limitatamente ai commi 7 e 11 - 10, 11 e  12  del  presente
decreto". 
      All'articolo 5: 
        al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 
        "Per l'attuazione delle finalita' di cui al  predetto  comma,
la percentuale del 40 per cento fissata dall'articolo 65 della  legge
30 aprile 1969, n. 153, e' elevata per gli anni dal 1986 al  1990  al
50 per cento"; 
        dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
        "2-bis. Al comma 10 dell'articolo 6 della  legge  28  ottobre
1986,  n.  730,  le  parole:  "Per  la   realizzazione   del   centro
universitario per la previsione e la prevenzione  dei  grandi  rischi
presso la facolta' di ingegneria dell'Universita'  di  Salerno"  sono
sostituite dalle seguenti: 
        "Per la realizzazione del centro  interuniversitario  tra  le
Universita' di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi con  sede  amministrativa  presso  la  facolta'  di
ingegneria dell'Universita' di Salerno""; 
        il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Il CIPE,  in  sede  di  ripartizione  dei  fondi  di  cui
all'articolo 3 della  legge  14  maggio  1981,  n.  219,  assegna  al
Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione
degli insediamenti di cui all'articolo 32  della  medesima  legge  14
maggio 1981, n. 219"; 
        dopo il comma 5, e' inserito il seguente: 
        "5-bis. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  o),
della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel  senso  che  il
contributo speciale ivi previsto puo' essere utilizzato dalla regione
Umbria, entro i limiti dell'ammontare del  contributo  stesso,  anche
per interventi  di  riattazione  degli  edifici  pubblici  e  privati
danneggiati dai movimenti franosi"; 
        il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        "6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo
il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. La proprieta' dei prefabbricati  e  delle  roulottes,
gia' acquistati dal Ministero dell'interno e  destinati  al  soccorso
delle  popolazioni  colpite  da  calamita',  viene  trasferita   alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri.  Tali  beni  vengono  gestiti
secondo  la  disciplina  del  quinto  comma   dell'articolo   2   del
decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 aprile 1982, n. 187"; 
        il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre  1986,
n. 730, le  parole:  "Per  assicurare  il  funzionamento  dei  centri
operativi regionali e provinciali della protezione civile,  ai  quali
sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti:  "Per  assicurare  il
collegamento con i comitati regionali della  protezione  civile,  che
continuano ad  esercitare  esclusivamente  le  attribuzioni  previste
dall'articolo  9  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di  protezione
civile delle prefetture cui sono assegnati""; 
        al comma 11, sono soppresse le parole: "nel decreto-legge  28
febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla  legge  18
aprile 1986, n. 119, e"; 
        dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti: 
        "15-bis.  L'immissione  nei  ruoli  speciali  ad  esaurimento
prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre  1986,  n.  730,  e'
disposta anche in favore del personale,  in  servizio  alla  data  di
entrata in vigore della legge medesima, convenzionato con  il  comune
di Benevento e con la sovrintendenza archivistica per l'Umbria  e  di
quello convenzionato o comunque  in  servizio,  alla  medesima  data,
presso il comune di Salerno e i comuni della  Valnerina  colpiti  dal
sisma del  19  settembre  1979  per  necessita'  connesse  ad  eventi
sismici, nonche' in favore  del  personale  impegnato  nell'opera  di
ricostruzione nel comune di  Pozzuoli  ai  sensi  dell'ordinanza  del
Ministro per il coordinamento della protezione civile n.  140  dell'8
marzo 1984 e da utilizzare prioritariamente per le esigenze  connesse
alla gestione e manutenzione del patrimonio  edilizio  statale  nello
stesso comune di Pozzuoli. Il  termine  per  la  presentazione  delle
domande previsto dal comma 3  dell'articolo  2  del  decreto-legge  3
gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n.  64,  per
il personale di cui al presente comma, e' fissato al 30 aprile  1987.
All'onere derivante dal presente comma, valutato in 8 miliardi annui,
si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  6856
dello stato di previsione del  Ministero  del  tesoro  per  il  1987,
utilizzando per il 1987 la corrispondente  quota  dell'accantonamento
"Modifiche ed integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n.  392,  (Equo
canone)"  e  per  gli  anni  1988  e  1989  le  corrispondenti  quote
dell'accantonamento "Misure di sostegno delle  associazioni  ed  enti
con finalita' di interesse collettivo". 
        15-ter. Alla lettera g) dell'articolo 1, comma 1, della legge
28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "previste nel piano  di  recupero
della citta'" sono sostituite  dalle  seguenti:  "da  realizzare  nel
centro storico della citta'"". 
      All'articolo 6: 
        il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
        "5.  La  norma  di  cui  all'articolo   1,   comma   2,   del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e' integrata nel senso che,  nelle
comunita' montane disastrate e nei  comuni  disastrati  e  gravemente
danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, e'  autorizzato  fino
al 31 dicembre 1987 il collocamento  in  aspettativa  del  presidente
della comunita' montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato,
di un assessore e di un rappresentante della minoranza"; 
        al comma 8, le parole da: "al capitolo 6856" fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti:  "al  capitolo  9001  dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1987
utilizzando per il 1988  la  voce  "Risoluzione  convenzione  per  la
costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli" e per il  1989
la quota corrispondente dell'accantonamento  "Opere  infrastrutturali
nelle aree metropolitane e recupero delle aree interne degradate""; 
        dopo il comma 11, e' inserito il seguente: 
        "11-bis. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui  al
comma 11 devono essere diretti al settore turistico,  anche  mediante
la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro  per  il
coordinamento della  protezione  civile,  sulla  base  dei  programmi
presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze,  le
norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma)"; 
        al comma 12, primo capoverso, sono soppresse le parole:  "Ove
idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo  il  pari  grado
che segue nel ruolo"; 
        il comma 13 e' soppresso, 
        dopo il comma 14, sono aggiunti i seguenti: 
        "14-bis.  E'  soppressa  la  commissione   tecnica   speciale
istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n.  552,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. I
compiti attribuiti a tale commissione verranno  svolti  dagli  organi
ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha  effetto
con decorrenza  dal  novantesimo  giorno  successivo  all'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
        14-ter.   Alle   piccole   e   medie   imprese   industriali,
commerciali, turistiche e di servizi  ed  alle  imprese  agricole  ed
artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei
nuclei ed aree industriali e nelle aree  dei  piani  di  investimento
produttivi  ubicati  nel  territorio  di  comunita'  montane  di  cui
facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli  anni  dal
1980  al  1986  nelle  regioni  dell'Italia  meridionale   o   comuni
gravemente danneggiati dagli stessi  eventi  sismici  nelle  medesime
regioni, il contributo di cui alla legge 1  marzo  1986,  n.  64,  e'
elevato al 75 per cento della  spesa  necessaria  per  l'insediamento
produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di  cui
alla suddetta legge. 
        14-quater. Nell'ambito  dei  programmi  di  sviluppo  di  cui
all'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n.  64,  e'  data  priorita'
assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-ter. 
        14-quinquies. Per gli interventi  previsti  dall'articolo  64
della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'articolo  15,  primo  comma,
del  decreto-legge  27  febbraio  1982,  n.   57,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n.  187,  e  dall'articolo
20,  primo  comma,  della  legge  11  novembre  1982,   n.   828,   e
dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge  3  aprile  1985,  n.
114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  maggio  1985,  n.
211,  l'INAIL  e'  autorizzato,  in  deroga   all'articolo   17   del
regolamento approvato con il decreto del Presidente della  Repubblica
18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre  1987  i
fondi ancora disponibili. 
        14-sexies. Per l'assistenza ai cittadini  di  Ancona  colpiti
dal movimento franoso del 1982 e' autorizzata  la  spesa  di  lire  5
miliardi.  Al  relativo  onere   si   provvede   mediante   riduzione
dell'importo iscritto al comma  2  dell'articolo  29  della  legge  1
dicembre 1986, n. 879". 
      All'articolo 7: 
    al comma 6, le parole: "31  marzo  1987"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 1987"; 
    il comma 10 e' soppresso. 
  All'articolo 8: 
    al comma 2, le parole: "31  marzo  1987"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 1987"; 
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 
    "2-bis. Il limite di investimento di cui  all'articolo  32  della
legge  14  maggio  1981,  n.  219,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, e' elevato, per gli insediamenti di cui al comma  1,  a
lire 50 miliardi. 
    2-ter.  Il  limite  di  investimento  di  cui  al  quarto   comma
dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981,  n.  219,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni  puo'   essere   superato   per   gli
insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore
del presente decreto entro il limite massimo del 75 per  cento  delle
spese  effettivamente   occorrenti   per   la   realizzazione   degli
insediamenti medesimi  e,  comunque,  entro  il  limite  di  lire  50
miliardi di investimento"; 
    al comma 3, le parole: "31  marzo  1987"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "30 giugno 1987"; 
    dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti: 
    "7-bis. Il contributo previsto dall'articolo 21  della  legge  14
maggio  1981,  n.  219,  deve  intendersi  commisurato   alla   spesa
effettivamente   sostenuta   per   l'attivita'   di   riparazione   o
ricostruzione  degli  stabilimenti  nonche'   al   miglioramento   ed
adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi. 
    7-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto  nei  suddetti  termini  le  imprese
beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge  14
maggio 1981, n. 219, ricorrono ai contratti di  formazione  e  lavoro
per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano. 
    7-quater. Esse sono tenute ad effettuare con  richiesta  numerica
il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro
relative a qualifiche  per  le  quali  e'  prevista  dalla  legge  la
richiesta numerica. 
    7-quinquies. Le predette imprese sono escluse  dal  saldo  finale
dei contributi dei quali sono  beneficiarie  ai  sensi  della  citata
legge n. 219 del 1981 nel caso in cui  violino  la  disposizione  del
precedente comma". 
  All'articolo 10: 
    al comma  3,  le  parole:  "su  richiesta  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile,  a  concedere  mutui   alle
regioni, province e  comuni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "su
parere del Ministro per il  coordinamento  della  protezione  civile,
sentita la regione interessata, la quale  puo'  esprimersi  entro  il
termine perentorio di trenta  giorni  dalla  richiesta,  a  concedere
mutui alle regioni, province, comuni e comunita' montane"; 
    al comma 5,  le  parole:  "200  milioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "100  milioni";  ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Limitatamente  alle  richieste  di  risarcimento  di  danni
compresi tra 100 e 200 milioni di lire,  le  domande  possono  essere
presentate entro il termine perentorio del 15 aprile 1987"; 
    dopo il comma 6, e' inserito il seguente: 
    "6-bis.  Agli  interventi  di  cui  al  comma  3,  di  competenza
regionale e comunale, si  applica  l'articolo  34  del  codice  della
navigazione". 
  All'articolo 12: 
    dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: 
    "5-bis. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo
di  certificazione  della  capitaneria  di   porto   territorialmente
competente, di aver subito  il  fermo  dell'attivita'  lavorativa  in
conseguenza  delle  avversita'  atmosferiche  del  gennaio   1987   e
dell'ultimo trimestre del  1986  e'  concessa,  per  un  periodo  non
superiore  a  sei  mesi,   una   indennita'   giornaliera   di   lire
venticinquemila  che  viene  erogata  dal  Ministero   della   marina
mercantile. Le  relative  istanze  vengono  presentate  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto  alla   capitaneria   di   porto   territorialmente
competente, che, curatane l'istruttoria, le  trasmette  al  Ministero
della marina mercantile. 
    5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma
5-bis, determinato in lire 12  miliardi  per  il  1987,  si  provvede
mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro  per
l'anno   finanziario   1987,   all'uopo   parzialmente    utilizzando
l'accantonamento: "Adattamento delle capacita'  di  produzione  della
flotta peschereccia italiana alle possibilita'  di  cattura  mediante
ritiro definitivo di naviglio". 
    5-quater. Il Ministro  del  tesoro  e'  autorizzato,  con  propri
decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio". 
  L'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 13. - 1. All'onere derivante dall'attuazione  degli  articoli
da 1 a 7 e  13-ter  e  per  l'ammortamento  dei  mutui  previsto  dal
presente articolo, valutato, oltre a quanto  specificamente  previsto
dal comma 15-bis dell'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 8, in  lire
80 miliardi per l'anno 1986, in lire 406 miliardi per l'anno  1987  e
in lire 153  miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1988  e  1989,  si
provvede, quanto a lire 80 miliardi  per  l'anno  1986,  a  lire  210
miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli  anni
1988 e 1989, mediante il  ricavo  di  mutui  da  contrarre  ai  sensi
dell'articolo  5  del  decreto-legge  7  novembre   1983,   n.   623,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n.  748,
il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in  lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989,  e'  iscritto  nello
stato di previsione del Ministero  del  tesoro;  quanto  a  lire  100
miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni
1988 e 1989, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1987,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento  "Disposizioni  in
materia di calamita' naturali", e, quanto  a  lire  96  miliardi  per
l'anno 1987, mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  1987,  all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
"Reintegro fondo per la protezione civile" 
  2. All'onere derivante dall'attuazione  degli  articoli  10  e  12,
commi 1 e 4, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95
miliardi per l'anno 1988 e in lire 128 miliardi a decorrere dall'anno
1989, si provvede, quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5935
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno
e, quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e a  lire  128  miliardi
per l'anno 1989, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo  9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per  l'anno  1987,
all'uopo parzialmente  utilizzando,  rispettivamente,  le  proiezioni
degli accantonamenti "Risoluzione convenzione per  la  costruzione  e
l'esercizio della tangenziale di Napoli"  e  "Opere  infrastrutturali
nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate". 
  3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". 
  Dopo l'articolo 13, sono inseriti i seguenti: 
  "Art. 13-bis. - 1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione
del progetto, le commissioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
agosto 1978, n. 464, esprimono, con la  presenza  del  numero  legale
computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere  vincolante
sulla determinazione del contributo di cui al successivo  comma  6  e
sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7  marzo
1981, n. 64, ferme restando le rimanenti loro competenze. 
  2. Ai membri di tali commissioni, ancorche' pubblici dipendenti, e'
corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso  nella  misura  di
lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16  del
presente articolo. 
  3.  Nei  trenta  giorni  successivi,  il  sindaco   provvede   agli
adempimenti, di cui ai  commi  3,  4  e  4-bis  dell'articolo  3  del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80. 
  4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla
documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda. 
  5. Nei  limiti  massimi  del  contributo  spettante  ai  sensi  del
successivo  comma   6,   l'accertamento   della   regolarita'   della
documentazione amministrativa  contabile  e'  effettuato  secondo  le
disposizioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del  decreto-legge
28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
18 aprile 1984, n. 80. 
  6. Gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978,  n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1978,  n.
464, sono sostituiti dal seguente: 
  "Art. 4-bis. - 1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della  legge
5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo  11  della  legge  29  aprile
1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della  prima  unita'
immobiliare destinata ad  uso  di  abitazione,  ivi  comprese  quelle
rurali, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie
complessiva  dell'unita'  immobiliare  da  ricostruire,  sino  ad  un
massimo di 110 metri quadrati utili abitabili. 
  2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata
alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo  familiare,
il  contributo  e'  commisurato  alla  superficie   utile   abitabile
occorrente per  la  costruzione  di  un  alloggio  adeguato  a  dette
esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della  legge  29  aprile
1976, n. 178. Per le  unita'  immobiliari  appartenenti  allo  stesso
proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad  uso  diverso  da
quello abitativo, il contributo e' commisurato alla superficie  utile
abitabile dell'unita' immobiliare distrutta o da demolire fino ad  un
massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili. 
  3. Il  contributo  massimo  per  la  riparazione  anche  di  unita'
immobiliari diverse dalle abitazioni e' pari a quello determinato  ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  28  febbraio  1984,  n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80. 
  4. All'erogazione dei  contributi  si  provvede  con  le  modalita'
dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219.  Fermi  restando
gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6  della  legge
29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo
1981, n. 64,  il  costo  di  intervento  per  la  determinazione  del
contributo e' fissato semestralmente con  decreto  del  Ministro  dei
lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile  1976,
n.  178,  e  successive  modificazioni,  e  si  applica  a  tutte  le
assegnazioni disposte nel periodo di riferimento. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare  alla
data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a
tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e  7  della  legge  7  marzo
1981, n. 64. 
  6. Ai contributi  di  cui  ai  precedenti  commi  si  applicano  le
maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del
decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 aprile 1984, n. 80". 
  7. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 7 marzo 1981,
n. 64, i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione
dei  piani  particolareggiati  previsti  dalla  legge  della  regione
siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalita' e le  procedure  di
cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le  quali
provvedono, altresi', all'attuazione degli  interventi  di  cui  agli
articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n.  64,  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  8. E' abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio  1981,  n.
397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 
536. 
  9. Le disposizioni previste  dal  secondo  comma  dell'articolo  18
della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate  sino  al  31  dicembre
1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64  e  sino  al  31
dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto  1984,  n.  462,
sono ulteriormente  prorogate  sino  al  31  dicembre  1990.  Per  la
manutenzione e l'esecuzione di tutte le  opere,  comprese  quelle  di
sistemazione  degli  scarichi   occorrenti   per   l'agibilita',   la
funzionalita' e  la  demolizione  dei  ricoveri  provvisori  lasciati
liberi dagli assegnatari  e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  4.000
milioni, in ragione di lire 2.000 milioni  per  ciascuno  degli  anni
1987 e 1988, a carico dei fondi  all'uopo  previsti  dall'articolo  6
della legge 22 dicembre 1986, n. 910. 
  10.  Agli  effetti  del  secondo   comma   dell'articolo   14   del
decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15  della
legge 7 marzo 1981, n. 64, le aree e gli immobili gia' di  proprieta'
degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento  nelle  zone
di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio  dei  comuni
senza  alcun  vincolo   di   destinazione   d'uso   e   nella   piena
disponibilita' degli stessi. 
  11. I sindaci possono richiedere di utilizzare  per  l'espletamento
delle  attivita'  connesse  all'opera  di  ricostruzione,   personale
tecnico e amministrativo in servizio  presso  l'Ispettorato  generale
per le zone terremotate con sede in Palermo, o  le  sezioni  autonome
del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. 
  L'utilizzazione del personale e' subordinata all'autorizzazione del
capo  dell'Ispettorato  suddetto,  tenuto  conto  delle  esigenze  di
servizio e previo consenso degli interessati. 
  12. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976; n.
178, sugli stanziamenti di cui al presente articolo,  sono  riservate
somme non superiori a lire 5 miliardi  per  ciascuno  degli  esercizi
finanziari 1987, 1988 e 1989. 
  13.  Con  ordinanza  del  Ministro  per  il   coordinamento   della
protezione civile,  emanata  d'intesa  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate  per
la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice. 
  14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si
provvede, nei limiti dei  fondi  all'uopo  previsti  dall'articolo  6
della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione di lire 70  miliardi
per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988  e
1989. 
  15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il  31  gennaio  di  ogni
anno sottopone alla commissione di cui all'articolo 12 della legge 29
aprile 1976, n. 178, il piano di riparto predisposto dall'ispettorato
generale per le zone colpite  dai  terremoti  del  gennaio  1968,  di
intesa con i comuni interessati, relativo alle somme  occorrenti  per
la concessione dei contributi e  per  l'attuazione  degli  interventi
previsti nei piani particolareggiati  di  cui  all'articolo  2  della
legge  della  Regione  siciliana  18  luglio  1968,  n.  20,  e   per
l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33  della
legge  7  marzo  1981,  n.  64,   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni. Ove la commissione non si pronunci entro il termine  di
45 giorni dalla data di  ricevimento  della  proposta  di  piano,  lo
stesso  si   intende   esecutivo.   Nei   venti   giorni   successivi
all'approvazione del programma o alla scadenza del  termine  previsto
dal precedente periodo, il Ministro del  tesoro  accredita  le  somme
corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la
quale assegna a ciascun comune le quote di  relativa  competenza  nei
dieci giorni successivi. Nelle more della definizione  del  programma
1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate
dal Ministero del tesoro, assegna a  ciascun  comune  una  quota  non
superiore al 50 per cento  dell'ammontare  dei  contributi  decretati
nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a  richiesta  del  comune,
possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo
ricostruttivo". 
  Art. 13-ter. - 1. L'autorizzazione di spesa  di  cui  al  comma  15
dell'articolo 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e' aumentata  di
lire 10 miliardi per  l'anno  1987  da  destinare  ad  interventi  di
ricostruzione e risanamento, con  particolare  riferimento  al  rione
Valle. 
  Art. 13-quater. - 1. All'articolo 3 del  decreto-legge  29  ottobre
1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23  dicembre
1986, n. 899, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  "5-ter. Nei comuni terremotati della Campania e  della  Basilicata,
nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del  31  dicembre
1987, di cui al comma 5-bis, e' prorogato al 31 dicembre 1988. 
  5-quater. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-bis
si  applicano  anche  nei  confronti  dei  soggetti  che  si  trovino
utilmente  collocati  nelle  graduatorie  definitive  dei  bandi   di
concorso per l'assegnazione  di  alloggi  di  edilizia  pubblica  ove
l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione  provvisoria
o definitiva, avverra' o potra' avvenire  entro  il  termine  del  31
dicembre 1987". 
  2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.
708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986,  n.
899, le parole: "ai precedenti articoli 1,  2  e  3  sono  sostituite
dalle seguenti: "al precedente articolo 1. 
  3. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 29  ottobre  1986,  n.  708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  899,
sono aggiunti i seguenti articoli: 
  "Art. 4-bis. - 1. Nei comuni terremotati  della  Campania  e  della
Basilicata, nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le  disposizioni
degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano ai  provvedimenti  eseguibili
ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-ter,
del  decreto-legge  30  dicembre  1985,  n.  791,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  febbraio  1986,  n.  46,  e  integrato
dall'articolo 1-quater del decreto-legge  30  giugno  1986,  n.  309,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. 
  2. Nei  comuni  terremotati  della  Campania  e  della  Basilicata,
nonche' in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui  agli
articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione  dei  provvedimenti
di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione  dei  casi  fondati
sulla morosita' del conduttore  o  del  sub-conduttore,  nonche'  per
morosita' sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo  o  da  altro
titolo esecutivo. 
  Art. 4-ter. - 1. Al comma 5-ter dell'articolo 2  del  decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla  legge
28 febbraio 1986, n. 46, come integrato  dall'articolo  1-quater  del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dopo la lettera f) e' aggiunta  la
seguente: 
    g) dal 1 luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro
il 31 gennaio 1987". 
    4.  Ai  fini  dell'applicazione   delle   disposizioni   di   cui
all'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre  1985,  n.
791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
46, come integrato dall'articolo 1-quater del decreto-legge 30 giugno
1986, n. 309, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
1986, n. 472, le parole: 
    "divenuti  esecutivi"  devono  intendersi  con  riferimento  alla
effettiva eseguibilita' dei provvedimenti di rilascio. 
    5. Decade dal beneficio  delle  sospensioni  previste  dal  comma
5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.  791,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.  46,
come integrato dall'articolo 1-quater  del  decreto-legge  30  giugno
1986, n. 309, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
1986,  n.  472,  e  dal  decreto-legge  29  ottobre  1986,  n.   708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  899,
il conduttore che abbia  volontariamente  e  stabilmente  abbandonato
l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o  a  qualunque  altro
titolo, disponibilita' non precaria di altro alloggio.  La  decadenza
sara' dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione  competente  che
provvedera', su istanza del locatore e  previo  rapporto  informativo
dell'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  6  del  decreto-legge  15  dicembre   1979,   n.   629,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25. 
  Art. 13-quinquies. - 1. Il  termine  del  31  marzo  1987  previsto
dall'articolo  1  del  decreto-legge  29  ottobre   1986,   n.   708,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.  899,
e' prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella  delibera
del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o  gravemente
danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni  Campania  e
Basilicata". 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla  base
del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 27 marzo 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                         ZAMBERLETTI, Ministro per il 
                                coordinamento della protezione civile 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          AVVERTENZA:

            Il   decreto-legge  26  gennaio  1987,  n.  8,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          20 del 26 gennaio 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 15 aprile 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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