Legge Ordinaria n. 13 del 29/01/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 febbraio 1987 n. 27)
Adeguamento e aggancio automatico degli assegni accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati e ai Corpi militarmente ordinati dello Stato nonche' alle categorie dei dipendenti civili dello Stato, ai corrispondenti assegni annessi alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Sono  destinatari  delle  norme  di cui alla presente legge gli
invalidi per servizio di 1ª categoria appartenenti alle categorie dei
militari  in  servizio  di  leva o richiamati nelle Forze armate, nei
Corpi   armati   e  nei  Corpi  militarmente  ordinati,  gli  allievi
carabinieri,  gli  allievi  della Guardia di finanza, gli allievi del
Corpo  delle  ex  guardie  di  pubblica sicurezza e gli allievi della
Polizia  di  Stato,  gli allievi del Corpo degli agenti di custodia e
del  Corpo  forestale  dello  Stato,  gli  allievi  della  1ª  classe
dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i
militari  volontari  o  trattenuti  nonche'  quelli appartenenti alle
altre categorie di dipendenti dello Stato.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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