Legge Ordinaria n. 18 del 06/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 9 febbraio 1987 n. 32)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti per il settore dei trasporti locali.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, recante misure urgenti
per il settore dei trasporti locali, e' convertito in  legge  con  le
seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al comma 1, le parole: "relativi agli esercizi 1982, 1983, 1984
e 1985" sono sostituite dalle seguenti: "relativi agli esercizi 1982,
1983, 1984, 1985 e 1986"; e le parole: "in  misura  pari  al  70  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "in  misura  pari  all'80  per
cento"; 
      al comma 2, il secondo periodo e' soppresso. 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: "Gli enti locali possono provvedere alla
copertura della residua quota del  30  per  cento  dei  disavanzi  di
esercizio  delle  aziende  o  delle  gestioni  dirette  di  trasporto
relativi agli anni 1982, 1983, 1984 e 1985 e della eventuale  perdita
di esercizio dell'anno 1986" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Gli
enti locali possono provvedere alla copertura della residua quota del
20 per cento  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  o  delle
gestioni dirette di trasporto relativi agli anni  1982,  1983,  1984,
1985 e  1986";  e  le  parole:  "secondo  modalita'  stabilite  dalle
disposizioni per la finanza locale per il 1987" sono soppresse; 
      dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      "1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche  per  il
finanziamento, entro i limiti ivi previsti,  delle  somme  occorrenti
per la ricapitalizzazione delle aziende di  trasporto  costituite  in
forma di  societa'  per  azioni,  quando  l'ente  locale  riveste  la
posizione di unico azionista o di azionista di maggioranza". 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, dopo  le  parole:  "di  pubblico  trasporto,"  sono
aggiunte le seguenti: "ancorche' riferite ad esercizi  precedenti  al
1982,"; 
      il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        "3. Le disposizioni di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo nonche' quella di cui al nono comma  dell'articolo  8  della
legge 22 dicembre 1984,  n.  887,  hanno  valore  di  interpretazione
autentica". 
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
      "Art.  5.  -  1.  All'onere  derivante  dall'applicazione   del
presente decreto, valutato in lire 200 miliardi  per  ciascuno  degli
anni 1988 e 1989, si provvede a carico dello  stanziamento  iscritto,
ai fini del bilancio triennale  1987-1989,  al  capitolo  5935  dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987". 
  2. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 6 febbraio 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                              GORIA, Ministro del tesoro 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.  833,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          236 del 10 dicembre 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 20 febbraio 1987.

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