Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 19 del 06/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 9 febbraio 1987 n. 32)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria; per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "3-bis. Al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "Alle imprese per la produzione di tubi senza saldatura che presentino" sono sostituite dalle seguenti: "Alle imprese che, per la soluzione di situazioni di crisi nel settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente connessi, presentino". 3-ter. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, le parole: "al precedente articolo 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai precedenti articoli 2 e 2-bis"". L'articolo 10 e' soppresso. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n. 411, e 27 settembre 1986, n. 593. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 6 febbraio 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 236 del 10 dicembre 1986. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 21 febbraio 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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