Legge Ordinaria n. 19 del 06/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 9 febbraio 1987 n. 32)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme per le imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria, per il settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 835, recante norme  per  le
imprese in crisi sottoposte ad amministrazione straordinaria; per  il
settore siderurgico e per l'avvio dell'attivita' dell'Agenzia per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
    "3-bis. Al  comma  1  dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge  6
febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  2
aprile 1986, n. 88, le parole: "Alle imprese  per  la  produzione  di
tubi senza saldatura che presentino" sono sostituite dalle  seguenti:
"Alle imprese che, per  la  soluzione  di  situazioni  di  crisi  nel
settore dei tubi senza saldatura, ed impianti strettamente  connessi,
presentino". 
    3-ter. All'articolo 5, comma  4,  del  decreto-legge  6  febbraio
1986, n. 20, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  2  aprile
1986, n. 88, le parole: "al precedente articolo  2"  sono  sostituite
dalle seguenti: "ai precedenti articoli 2 e 2-bis"". 
  L'articolo 10 e' soppresso. 
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici  sorti  sulla  base
dei decreti-legge 24 maggio 1986, n. 218, 28 luglio 1986, n.  411,  e
27 settembre 1986, n. 593. 
  3. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 6 febbraio 1987 
 
                               COSSIGA 
 
                                  CRAXI, Presidente del Consiglio dei 
                                Ministri 
                                 ZANONE, Ministro dell'industria, del 
                                commercio e dell'artigianato 
 
Visto, il Guardasigilli: ROGNONI 
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  9  dicembre  1986,  n.  835,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          236 del 10 dicembre 1986.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 21 febbraio 1987.

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