Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 31 del 14/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 19 febbraio 1987 n. 41)
Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica.
Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo a termini dell'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, il Presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. 2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. 3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla giunta delle elezioni.
NOTE Nota all'art. 1, comma 1: L'art. 17 della legge n. 29/1948 (Norme per la elezione del Senato della Repubblica), stabilisce: "L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai termini dell'art. 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti: 1) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni; 2) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformita' dei risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 65 per cento dei votanti. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale invia attestato al senatore proclamato e ne da' immediata notizia alla segreteria del Senato, nonche' alla prefettura o alle prefetture nelle cui circoscrizioni si trova il collegio, perche', a mezzo dei sindaci, sia portata a conoscenza degli elettori. L'ufficio elettorale circoscrizionale da' immediata notizia della proclamazione del senatore eletto all'ufficio elettorale regionale".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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