Legge Ordinaria n. 34 del 18/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 21 febbraio 1987 n. 43)
Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                      Condotte di dissociazione

  1.  Agli  effetti  della  presente  legge  si considera condotta di
dissociazione  dal  terrorismo  il  comportamento  di chi, imputato o
condannato  per  reati  aventi finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento   costituzionale,   ha  definitivamente  abbandonato
l'organizzazione  o  il  movimento  terroristico  o  eversivo  cui ha
appartenuto,  tenendo congiuntamente le seguenti condotte: ammissione
delle  attivita'  effettivamente svolte, comportamenti oggettivamente
ed   univocamente   incompatibili   con   il  permanere  del  vincolo
associativo, ripudio della violenza come metodo di lotta politica.
 

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