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Legge Ordinaria n. 40 del 14/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 24 febbraio 1987 n. 45)
Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attivita' formative.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede agli
enti  privati,  che  svolgono  attivita' rientranti nell'ambito delle
competenze  statali  di  cui  all'articolo 18 della legge 21 dicembre
1978,  n.  845,  contributi  per le spese generali di amministrazione
relative  al  coordinamento  operativo a livello nazionale degli enti
medesimi, non coperte da contributo regionale.
  2.  Possono  usufruire  degli interventi di cui al comma 1 gli enti
privati  che  siano  emanazione o delle organizzazioni democratiche e
nazionali  dei  lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli
imprenditori,  o di associazioni con finalita' formative e sociali, o
di  imprese  e loro consorzi, o del movimento cooperativo; applichino
per  il  personale  il  contratto  nazionale  di lavoro di categoria,
rendano pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attivita';
non  perseguano  scopi di lucro; abbiano carattere nazionale; operino
in  piu'  di  una  regione;  siano  dotati  di  struttura  tecnica ed
organizzativa idonea allo svolgimento delle attivita' di cui al comma
1.
  3.  Gli  enti  di  cui  ai  commi  precedenti  aventi  personalita'
giuridica  provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  ad apportare ai propri statuti le necessarie
modifiche,  prevedendo,  qualora  mancante  tra  i  propri organi, la
costituzione  di  un  collegio  di  sindaci del quale fanno parte due
funzionari  in  rappresentanza,  rispettivamente,  del  Ministero del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  del  Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato.
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            Il   testo   dell'art.   18   della   legge  n.  845/1978
          (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e' il
          seguente:
            "Art. 18 (Competenze dello Stato). - Spettano al Ministro
          del lavoro e della previdenza sociale:
              a)   la  disciplina  dell'ordinamento  delle  fasce  di
          mansioni  e  di funzioni professionali omogenee ai fini dei
          rapporti  contrattuali  di lavoro. Il Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale  provvede con propri decreti, da
          emanarsi   entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della
          presente  legge, sentita la commissione di cui all'articolo
          precedente,  e  tenuto conto degli accordi internazionali e
          comunitari  in  vigore,  alla  definizione delle qualifiche
          professionali,  dei  loro  contenuti  tecnici, culturali ed
          operativi  e  delle  prove  di  accertamento  per  la  loro
          attribuzione.  Con  successivi  decreti  si  provvedera' ai
          necessari aggiornamenti;
              b)  il  collegamento  con  le  regioni sotto il profilo
          delle reciproche informazioni e documentazioni;
              c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa
          con  il  Ministero  degli affari esteri, con le autorita' e
          gli  organismi  esteri  operanti  in  materia di formazione
          professionale;
              d)  l'istituzione  ed il finanziamento delle iniziative
          di   formazione   professionale   dei  lavoratori  italiani
          all'estero,  alla  cui  vigilanza e gestione provvedono gli
          uffici del Ministero degli affari esteri;
              e)   la   predisposizione  ed  il  finanziamento  delle
          attivita'   formative   del   personale  da  utilizzare  in
          programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in
          via di sviluppo;
              f)   le   attivita'   di   studio,   di   ricerca,   di
          documentazione,   di  informazione  e  sperimentazione,  da
          definirsi mediante specifico programma annuale in relazione
          alle  esigenze della programmazione nazionale e a quelle di
          indirizzo  e  di  coordinamento nel settore, secondo quanto
          previsto  dall'art.  41,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
              g)  l'inoltro  alla  Comunita'  economica europea, o ad
          altri   organismi   internazionali,   ed  il  finanziamento
          integrativo  dei progetti formativi ammessi al concorso dei
          fondi comunitari o internazionali;
              h)   l'assistenza  tecnica  e  il  finanziamento  delle
          iniziative  di  formazione  professionale,  d'intesa con le
          regioni  e  tramite  esse, nei casi di rilevante squilibrio
          locale  tra  domanda  e  offerta  di  lavoro secondo quanto
          previsto  dall'art.  36,  secondo  comma,  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche'
          gli  interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12
          agosto 1977, n. 675;
              i)  l'organizzazione  ed il finanziamento, d'intesa con
          le  regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento
          del  personale  impiegato  nelle  iniziative  di formazione
          professionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, lettera
          h);
              l)  la definizione su parere conforme della commissione
          di   cui   all'art.   17,  dei  requisiti  tecnici  per  il
          riconoscimento   dell'idoneita'  delle  strutture  e  delle
          attrezzature adibite alla formazione professionale.
              Resta  fermo  quanto stabilito dall'art. 40 del decreto
          del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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