Legge Ordinaria n. 400 del 03/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 ottobre 1987 n. 231)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti per la regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e forestale, il trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento antisismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e in Sardegna.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 319, recante misure urgenti
per  la  regione Calabria riguardanti la sistemazione idrogeologica e
forestale,  il  trasferimento di taluni centri abitati, l'adeguamento
anti sismico di edifici pubblici e le Universita', nonche' interventi
a   favore  delle  aziende  agricole  danneggiate  dalle  eccezionali
avversita'  atmosferiche verificatesi nella stessa regione Calabria e
in Sardegna, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
  All'articolo 3:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  A  favore  dell'Universita'  degli studi della Calabria sono
stanziate  lire  quaranta  miliardi  per  interventi infrastrutturali
urgenti   necessari   a   garantire   l'agibilita'   delle  strutture
universitarie  gia'  realizzate, per le spese di arredamento e per le
attrezzature  necessarie  all'espletamento dell'attivita' didattica e
scientifica";
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
    "2.  Viene  altresi'  stanziata  la  somma  complessiva  di  lire
quaranta  miliardi  a  favore  dell'Universita' degli studi di Reggio
Calabria  e  della  sede  decentrata  di  Catanzaro  per le spese per
arredamenti     ed     attrezzature    necessarie    all'espletamento
dell'attivita'  didattica e scientifica, nonche' per la realizzazione
e il completamento delle opere urgenti di primo impianto".
  All'articolo 4, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    "1-bis.  Ai  fini  della  individuazione degli interventi e della
definizione  del  programma  di  cui  al  comma 1, il Ministro per il
coordinamento  della  protezione  civile  deve  acquisire  il  parere
preventivo della regione Calabria. Detto parere deve essere espresso,
a  pena  di  decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione degli
atti".
  All'articolo 5:
    al  comma  3,  dopo  le  parole:  "sentite  le  associazioni  dei
produttori  ortofrutticoli  e agrumari" sono aggiunte le seguenti: "e
le    organizzazioni    professionali   di   categoria   maggiormente
rappresentative";
  il comma 6 e' sostituito dal seguente:
    "6.  A  favore  dei  lavoratori  agricoli  iscritti negli elenchi
anagrafici  di  rilevamento  dei comuni siti nelle aree colpite dagli
eventi  di  cui al comma 1 e' riconosciuto per l'anno 1987 il diritto
alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero
di  giornate  lavorative  non  inferiore  a  quelle  attribuite negli
elenchi anagrafici per l'anno 1986".
  All'articolo 7, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Gli  oneri  derivanti  dall'attuazione dei commi 5, 6, 7 e 8
dell'articolo   5   e   del   comma   6   dell'articolo  6,  valutati
complessivamente  in  lire  24 miliardi per l'anno 1987, sono posti a
carico  delle  disponibilita'  del Fondo di solidarieta' nazionale di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590".
  L'articolo 8 e' soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 1° aprile 1987, n. 127, e 2 giugno 1987, n. 213.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  319,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          179 del 3 agosto 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 17 ottobre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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