Legge Ordinaria n. 43 del 16/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 25 febbraio 1987 n. 46)
Adeguamento dei compensi al personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  1986  il  compenso  previsto,  per  i
medici incaricati, dal secondo comma dell'articolo 38 della  legge  9
ottobre 1970, n. 740, modificato dall'articolo 2 della legge 7 giugno
1975, n. 199, e dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 246, e'
aumentato di L. 280.000 mensili lorde. 
  2. Per i medici incaricati in servizio presso le case di reclusione
di Asinara, Capraia, Favignana, Gorgona e Pianosa, a decorrere  dalla
stessa data, il suddetto compenso e' ulteriormente  aumentato  di  L.
130.000 mensili lorde. 
 
          NOTE

          Nota all'art. 1:
            La   legge   n.  740/1970  concerne  l'ordinamento  delle
          categorie  di  personale  sanitario  del quale si occupa la
          presente   legge.  Il  secondo  comma  dell'art.  38  della
          predetta legge fissa il compenso lordo mensile spettante ai
          medici   incaricati   del   servizio   ordinario,  i  quali
          disimpegnano  l'incarico  negli istituti situati nelle sedi
          indicate nella tabella B allegata alla legge stessa.

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