Legge Ordinaria n. 431 del 23/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 26 ottobre 1987 n. 250)
Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  E' convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349,
recante  proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1
aprile     1981,    n.    121,    concernente    nuovo    ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono stati
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              FANFANI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            L'art.  114  della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato
          della  quale  e'  stato  pubblicato  nel  suppl.  ord. alla
          Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 3 del 10 gennaio
          1987) prevede che "Fino a che non intervenga una disciplina
          piu'   generale   della  materia  di  cui  al  terzo  comma
          dell'articolo  98  della Costituzione, e comunque non oltre
          un  anno  dall'entrata  in vigore della presente legge, gli
          appartenenti  alle  forze di polizia di cui all'articolo 16
          della  presente  legge  non  possono  iscriversi ai partiti
          politici".
            Scaduto  il  termine  di  un  anno dall'entrata in vigore
          della  legge  (avvenuta il 25 aprile 1981) si e' provveduto
          al  mantenimento  in  vigore  della  disposizione di cui al
          presente articolo mediante proroghe annuali:
            l'ultimo  differimento (fino al 25 aprile 1987), prima di
          quello  previsto  nel  decreto  convertito  dalla  presente
          legge,  e'  stato  disposto con la legge 17 giugno 1986, n.
          284.


          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  27  agosto  1987,  n.  349,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          199 del 27 agosto 1987.

          Note all'art. 1:
            -  Per il contenuto dell'art. 114 della legge n. 121/1981
          si veda la nota al titolo.
            -  I  DD.LL. n. 153/1987 e n. 241/1987, non convertiti in
          legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi
          comunicati  sono  stati  pubblicati, rispettivamente, nella
          Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno
          1987 e n. 199 del 27 agosto 1987) recavano lo stesso titolo
          del decreto convertito dalla presente legge.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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