Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 431 del 23/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 26 ottobre 1987 n. 250)
Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. E' convertito in legge il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, recante proroga del termine previsto dall'articolo 114 della legge 1 aprile 1981, n. 121, concernente nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono stati salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 aprile 1987, n. 153, e 27 giugno 1987, n. 241. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri FANFANI, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
NOTE Nota al titolo: L'art. 114 della legge n. 121/1981 (il testo aggiornato della quale e' stato pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 10 gennaio 1987) prevede che "Fino a che non intervenga una disciplina piu' generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 della presente legge non possono iscriversi ai partiti politici". Scaduto il termine di un anno dall'entrata in vigore della legge (avvenuta il 25 aprile 1981) si e' provveduto al mantenimento in vigore della disposizione di cui al presente articolo mediante proroghe annuali: l'ultimo differimento (fino al 25 aprile 1987), prima di quello previsto nel decreto convertito dalla presente legge, e' stato disposto con la legge 17 giugno 1986, n. 284. AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 agosto 1987, n. 349, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 199 del 27 agosto 1987. Note all'art. 1: - Per il contenuto dell'art. 114 della legge n. 121/1981 si veda la nota al titolo. - I DD.LL. n. 153/1987 e n. 241/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1987 e n. 199 del 27 agosto 1987) recavano lo stesso titolo del decreto convertito dalla presente legge.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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