Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 436 del 27/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 ottobre 1987 n. 252)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione della giustizia, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, le parole: "108 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "200 unita'"; al comma 2, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "I reggenti i centri di servizio sociale per adulti, che alla data del 1 gennaio 1984 erano preposti alla direzione dei centri medesimi e che lo sono da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono inquadrati nella qualifica di direttore di sezione, con decorrenza giuridica dal 1 novembre 1986, ed economica dalla data del decreto di inquadramento"; al comma 3, le parole: "155 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "250 unita'". All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'organico del Corpo degli agenti di custodia, stabilito dalla legge 22 dicembre 1981, n. 773, modificato dalla legge 12 febbraio 1986, n. 27, e dalla legge 22 dicembre 1986, n. 905, e' aumentato di 100 unita' nel grado di maresciallo maggiore, di 96 unita' nel grado di maresciallo capo, di 96 unita' nel grado di maresciallo ordinario, di 97 unita' nei gradi di vice brigadiere e brigadiere e di 1611 unita' nel ruolo degli appuntati e delle guardie". All'articolo 3: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Alla copertura del 30 per cento dei posti di vigilatrice penitenziaria disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto si provvede mediante l'assunzione di coloro che abbiano prestato servizio per almeno centottanta giorni effettivi negli istituti di prevenzione e pena in qualita' di vigilatrici penitenziarie straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, anche se sono superati i limiti di eta' per l'assunzione". L'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4 (Provvidenze per il personale civile e per il personale militare degli istituti di prevenzione e pena). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto. 2. A decorrere dal 1 novembre 1987, la tabella allegata alla legge 3 marzo 1983, n. 65, relativa all'indennita' di servizio penitenziario per il personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, e' sostituita dalla annessa tabella B. Le misure dell'indennita' di servizio penitenziario indicate nella predetta tabella B sono interamente pensionabili e vanno corrisposte anche con la tredicesima mensilita'. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del settore, le misure dell'indennita' saranno correlate ai profili professionali individuati per il personale civile dell'Amministrazione penitenziaria. A decorrere dalla stessa data del 1 novembre 1987, e' abrogato il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 marzo 1983, n. 65". Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis (Trattamento economico per gli impiegati direttivi e per i primi dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria). - 1. In favore del personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, a decorrere dal 1 novembre 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, riguardanti rispettivamente: a) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva, i quali, abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 15 anni, del trattamento economico spettante al primo dirigente; b) l'attribuzione agli impiegati della carriera direttiva e ai primi dirigenti, che abbiano comunque prestato servizio senza demerito per 25 anni, del trattamento economico spettante al dirigente superiore. Art. 4-ter (Ufficiali distaccati al Corpo degli agenti di custodia. Istituzione del ruolo ad esaurimento). - 1. Gli ufficiali distaccati da almeno cinque anni al Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, come modificato dall'articolo 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, e dall'articolo unico della legge 25 giugno 1956, n. 703, sono iscritti, a domanda, con il grado rivestito, in un ruolo ad esaurimento degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia istituito ai sensi della legge di conversione del presente decreto con effetto dal 1 gennaio 1988. 2. Essi conseguono l'avanzamento a ruolo aperto fino al grado di tenente colonnello nell'osservanza dei criteri di cui alla legge 4 agosto 1971, n. 607. 3. Il servizio prestato nel Corpo dalla data del distacco fino alla data di iscrizione nel ruolo ad esaurimento e' computato a tutti gli effetti. 4. Agli ufficiali iscritti nel ruolo ad esaurimento si applicano tutte le norme previste per gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia". All'articolo 6: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto e' valutato in lire 49.117 milioni per l'anno finanziario 1987, in lire 109.828 milioni per l'anno finanziario 1988 e in lire 109.908 milioni per l'anno finanziario 1989. Ad esso si provvede: a) quanto a lire 12.660 milioni per l'anno 1987 ed a lire 21.775 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria, relativi ai reggenti dei centri di servizi sociali, al ruolo delle suore incaricate, dei medici incaricati provvisori, all'organico degli operai, al ruolo degli informatici, nonche' a quello dei conducenti di automezzi e del personale degli uffici UNEP dell'Amministrazione giudiziaria"; b) quanto a lire 32.950 milioni per l'anno 1987, a lire 69.435 milioni per l'anno 1988 e lire 69.515 milioni per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria"; c) quanto a lire 3.507 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Riordinamento del Ministero degli affari esteri"; quanto a lire 18.618 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche, di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, nonche' modifica di inquadramento di una marca estera e di denominazione di altra marca estera, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1987". La tabella allegata al decreto-legge e' sostituita da quelle annesse alla presente legge. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 aprile 1987, n. 164, e 30 giugno 1987, n. 252. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge; munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 27 ottobre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri VASSALLI, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA Il decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 11 novembre 1987.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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