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Legge Ordinaria n. 44 del 16/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 25 febbraio 1987 n. 46)
Utilizzo del Fondo contributi istituito presso il Mediocredito centrale ai sensi dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Le  disponibilita'  attribuite  al  Fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito
centrale per la corresponsione di contributi sugli interessi, possono
essere  utilizzate  per  le operazioni previste dall'articolo 2 della
legge 30 aprile 1962, n. 265, ivi incluse quelle a valere sulla legge
28  novembre  1965,  n. 1329, con i limiti e le modalita' che saranno
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  del tesoro, sentito lo stesso
Mediocredito centrale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 febbraio 1987

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GORIA, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI
 
          NOTE

          Nota al titolo:
            L'art. 3 della legge n. 295/1973, concernente aumento del
          fondo  di  dotazione del Mediocredito centrale, sostituisce
          il  secondo comma dell'art. 37 del D.L. 26 ottobre 1970, n.
          745,  convertito  nella  legge  18  dicembre  1970, n. 1034
          (Provvedimenti  straordinari per la ripresa economica), con
          i seguenti commi:
            "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a
          medio  termine  (Mediocredito  centrale)  un  fondo  per la
          concessione,   in  sostituzione  o  a  completamento  delle
          operazioni  indicate  alle lettere a), b), c), d), e) ed f)
          del  secondo  comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
          n.  265,  o  anche  abbinati  con  le operazioni stesse, di
          contributi  nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
          che  gli  istituti  ed  aziende  ammessi  ad operare con il
          Mediocredito   centrale  concedono  senza  o  con  parziale
          ricorso al Mediocredito stesso.
            A  partire  dall'anno  1971  e'  attribuito allo Stato il
          dividendo  sui  suoi  apporti  al  fondo  di  dotazione del
          Mediocredito   centrale.   Gli  otto  decimi  del  relativo
          ammontare  sono  destinati  al  fondo  di cui al precedente
          comma.   I   residui   due  decimi  del  dividendo  saranno
          utilizzati   per   incrementare  la  riserva  straordinaria
          dell'Istituto,  nonche' per iniziative per studi e ricerche
          attinenti  alle  finalita'  istituzionali  del Mediocredito
          centrale.
            I   limiti   e  le  modalita':  per  la  concessione  del
          contributo  nel pagamento degli interessi verranno indicati
          annualmente   nel   piano   generale   di   utilizzo  delle
          disponibilita'  finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
          24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".


          Note all'art. 1:
            -  Per  il  testo  dell'art. 3 della legge n. 295/1973 si
          veda la nota precedente.
            -  Si  riporta  qui di seguito il testo dell'art. 2 della
          legge   n.   265/1962  concernente  norme  modificative  ed
          integrative  sull'attivita'  dell'Istituto  centrale per il
          credito  a  medio  termine, con l'avvertenza che il termine
          "istituto",   piu'   volte  citato  nell'articolo,  designa
          l'istituto   centrale   per  il  credito  a  medio  termine
          (Mediocredito centrale):
            "Art.  2.  -  L'Istituto  provvede al finanziamento degli
          istituti  e  delle  aziende  autorizzati  all'esercizio del
          credito  a  medio  termine  indicati  dalla legge 25 luglio
          1952,  n.  949 (capo V), dalla legge 5 luglio 1961, n. 635,
          dalla  legge  30  luglio 1959, n. 623, dalla legge 1 agosto
          1959,  n.  703 e dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016, al
          Fine   di  integrarne  le  disponibilita'  finanziarie  per
          operazioni  di  credito  da  essi effettuate ai sensi delle
          menzionate leggi.
            L'istituto   e'   autorizzato   a  compiere  le  seguenti
          operazioni  con  gli  istituti e le aziende di cui al comma
          precedente:
              a)  riscontrare effetti cambiari relativi ad operazioni
          di finanziamento a medio termine compiute dagli istituti ed
          aziende  di  credito  predetti  a favore di medie e piccole
          imprese;
              b)   effettuare   finanziamenti   contro   cessione  in
          garanzia,  totale o parziale, di crediti concessi come alla
          lettera  a) in forme non comportanti il rilascio di effetti
          cambiari;
              c)   assumere,   da   solo   od  in  consorzio,  titoli
          obbligazionari  e  buoni pluriennali, emessi anche in serie
          speciali  dai  suddetti  istituti  ed aziende di credito in
          corrispondenza  delle  operazioni  di finanziamento a medio
          termine   a   medie  e  piccole  imprese  con  facolta'  di
          successive alienazioni;
              d)  riscontrare  effetti  relativi  a  crediti  a medio
          termine  nascenti da esportazioni di merci e servizi, dalla
          esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;
              e)   concedere  anticipazioni  contro  costituzione  in
          pegno,  ai  sensi  dell'articolo  23 della legge cambiaria;
          degli effetti di cui alla precedente lettera d);
              f)  concedere anticipazioni e riporti sui titoli di cui
          agli articoli 20 e 21 della legge 5 luglio 1961, n. 635.
            In  sostituzione  od  a  completamento  delle  operazioni
          indicate  alle  lettere  a), b), e), d), e) ed f) del comma
          precedente,  od  anche  abbinati  con le stesse, l'Istituto
          corrisponde,  nei limiti annualmente stabiliti dal Comitato
          interministeriale   per   il   credito   ed  il  risparmio,
          contributi  a titolo definitivo, aventi a tutti gli effetti
          il  carattere di spesa a carico dell'Istituto medesimo, sui
          finanziamenti che gli istituti ed aziende indicati al primo
          comma  del presente articolo concedono senza o con parziale
          ricorso  al  Mediocredito  centrale  ed in conformita' alle
          leggi indicate dal medesimo primo comma".
            -   La   legge  n.  1329/1965  reca:  "Provvedimenti  per
          l'acquisto di nuove macchine utensili".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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