Legge Ordinaria n. 440 del 29/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 31 ottobre 1987 n. 255)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti
urgenti per la finanza locale, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
  All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "3-bis.  Per i comuni individuati in applicazione dei decreti-legge
20  luglio  1987, n. 293, e 19 settembre 1987, n. 384, il termine per
l'adozione   della   deliberazione   relativa   al  conto  consuntivo
dell'esercizio finanziario 1986 e' prorogato al 31 marzo 1988".
  Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  1-bis (Esercizio provvisorio del bilancio). - 1. L'esercizio
provvisorio  del  bilancio  delle province, dei comuni e dei relativi
consorzi  e  delle  comunita'  montane  non puo' essere superiore a 4
mesi".
  All'articolo 2, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "1-bis.  Per  l'anno 1988 la facolta' di cui al comma 1 puo' essere
esercitata  dai comuni e dalle province, ove la comunicazione non sia
avvenuta entro il termine del 15 novembre 1987".
  All'articolo 3:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1. Lo Stato concorre per gli anni 1987 e 1988 al finanziamento dei
bilanci  dei  comuni,  delle province e delle comunita' montane con i
seguenti fondi:
    a)  fondo  ordinario  per  la finanza locale, in misura pari alle
erogazioni  autorizzate  ai sensi del comma 1 del successivo articolo
4;
    b)  fondo  perequativo per la finanza locale, determinato in lire
2.652  miliardi per il 1987 e lire 3.370 miliardi per il 1988, di cui
rispettivamente  lire  2.231  miliardi  e  lire  2.720 miliardi per i
comuni,  e  lire 421 miliardi e lire 650 miliardi per le province. La
quota  annua  del  fondo  perequativo  per le province e' comprensiva
degli  importi  corrispondenti alle riduzioni apportate ai contributi
ordinari  secondo  il criterio di cui al successivo articolo 4, comma
1,  lettera  a).  Per  il  solo anno 1987, il fondo perequativo per i
comuni e' maggiorato, in via straordinaria, di lire 840 miliardi.
    c)  fondo  per  lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle
province  pari,  per  l'anno 1987, ai contributi dello Stato concessi
per  l'ammortamento  dei mutui contratti a tutto il 31 dicembre 1986.
Detto fondo e' maggiorato per ciascuno degli anni 1988 e 1989 di lire
1.050  miliardi  annui,  di cui lire 935 miliardi per i comuni e lire
115 miliardi per le province;
    d)  fondo  ordinario per il finanziamento delle comunita' montane
per un ammontare di lire 40 miliardi per il 1987 e lire 31,2 miliardi
per il 1988;
    e)  fondo  per  lo  sviluppo  degli  investimenti delle comunita'
montane per un ammontare di lire 20 miliardi per l'anno 1988";
    il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  "2.  I  fondi  perequativi  per  i  comuni e le province e il fondo
ordinario  per  le  comunita' montane sono maggiorati del complessivo
importo  di  lire 623 miliardi per l'anno 1987 e di lire 745 miliardi
per  l'anno  1988,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), e
comma  2,  lettera  b),  del  decreto-legge  28  agosto 1987, n. 355,
concernente  il  finanziamento  integrativo della spesa per i rinnovi
contrattuali del pubblico impiego, del Fondo sanitario nazionale, del
fondo  comune  regionale e del fondo ordinario per la finanza locale,
nonche'   per   consentire  la  corresponsione  di  anticipazioni  al
personale";
    al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  "Per  l'anno  1988  il  riparto  del  fondo  di lire 745 miliardi a
comuni,  province  e  comunita'  montane  e' effettuato con la stessa
proporzione adottata con il citato decreto del 19 maggio 1987".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4 (Fondo ordinario per la finanza locale). - 1. A valere sul
fondo  ordinario  per la finanza locale di cui al precedente articolo
3,  comma  1,  lettera a), il Ministero dell'interno e' autorizzato a
corrispondere per gli anni 1987 e 1988:
    a)  a  ciascuna  provincia un contributo pari all'ammontare delle
somme  spettanti  per  l'anno 1986 ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
del   decreto-legge   1   luglio   1986,   n.  318,  convertito,  con
modificazioni,   dalla   legge   9   agosto  1986,  n.  488,  ridotto
progressivamente  del  5  per  cento  annuo  costante  calcolato  sul
contributo  ordinario  spettante  per  l'anno  1986.  L'importo della
detrazione confluisce annualmente al fondo perequativo;
    b)  a ciascun comune un contributo pari all'ammontare delle somme
spettanti  per  l'anno  1986,  ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del
decreto-legge  1  luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  agosto  1986,  n.  488,  al netto delle somme la cui
erogazione  e'  stata rinviata al 1987 ai sensi dello stesso articolo
4, comma 4.
  2.   Ferma  restando  l'erogazione  dei  contributi  stabiliti  con
l'articolo  1  del  decreto-legge  30  dicembre  1986,  n.  922,  con
l'articolo  4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 55, con l'articolo 4
del  decreto-legge  2  maggio  1987,  n.  167, e con l'articolo 4 del
decreto-legge 30 giugno 1987, n. 256, il residuo contributo spettante
a  ciascun  comune  e  a  ciascuna  provincia,  per  l'anno  1987, e'
corrisposto   entro  il  31  ottobre  1987.  Per  l'anno  1988,  alla
corresponsione  del  contributo  provvede  il  Ministero dell'interno
entro il primo mese di ciascun trimestre.
  3.  L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro al
Ministero  dell'interno, entro il 15 settembre 1987, per l'anno 1987,
ed entro il 30 giugno 1988, per l'anno 1988, della certificazione del
bilancio  di  previsione  e della certificazione del conto consuntivo
del  penultimo  anno  precedente.  Le certificazioni sono firmate dal
legale rappresentante dell'ente, dal segretario e dal ragioniere, ove
esista.  Copia  dei predetti certificati, relativi alle province e ai
comuni  con popolazione superiore ad 8.000 abitanti, e' trasmessa dal
Ministero dell'interno ai Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione  economica  e  alla  Corte  dei  conti  - sezione enti
locali.
  4.  Per  l'anno  1987, le modalita' delle certificazioni sono state
stabilite  dal  decreto  del  Ministro  dell'interno, di concerto coi
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
in  data  3  aprile  1987,  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  n.  93  del  22 aprile 1987. Per l'anno 1988, le
modalita'   delle  certificazioni  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  coi  Ministri del tesoro e del
bilancio  e  della  programmazione  economica, sentite l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani  e l'Unione delle province d'Italia,
entro il 15 novembre 1987.
  5.   Il  certificato  del  bilancio  e'  allegato  al  bilancio  di
previsione  e  trasmesso con questo al competente organo regionale di
controllo,  il quale e' tenuto ad attestare che il certificato stesso
e'  regolarmente  compilato  e  corrispondente  alle  previsioni  del
bilancio  divenuto  esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame
del  bilancio,  il  medesimo  organo  inoltra  il certificato, con le
modalita'  stabilite  nel  decreto ministeriale di cui al comma 4, al
Ministero dell'interno e ne restituisce un esemplare all'ente".
  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  5  (Fondo  perequativo per la finanza locale). - 1. A valere
sul  fondo  perequativo  di  lire 421 miliardi per il 1987 e lire 650
miliardi  per  il 1988 di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), il
Ministero  dell'interno  e'  autorizzato  a  corrispondere a ciascuna
provincia:
  a)  quote  pari a lire 261 miliardi per il 1987 e lire 229 miliardi
per il 1988, secondo i seguenti criteri:
    1)  per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente
al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione
secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT;
    2)  per  il  20 per cento in proporzione alla popolazione di eta'
compresa  tra  i  15  ed  i  19  anni residente alla data dell'ultima
rilevazione dell'ISTAT;
    3) per il 20 per cento in proporzione alla lunghezza delle strade
provinciali, quali risultano al Ministero dei lavori pubblici;
    4)   per   il   10  per  cento  in  proporzione  alle  dimensioni
territoriali della provincia, quali risultano all'ISTAT;
    5)  per il 30 per cento in proporzione alla popolazione residente
in  ciascuna  provincia,  come  sopra  indicata,  moltiplicata per il
reciproco  del reddito medio pro capite della provincia stessa, quale
risulta   dalle   stime   appositamente   effettuate  dall'ISTAT  per
l'applicazione  del  presente  articolo,  con riferimento agli ultimi
dati disponibili al momento della ripartizione;
  b) le quote di lire 160 miliardi e di lire 421 miliardi consolidate
per  ciascuno  degli  anni  1987 e 1988 nelle misure corrisposte, per
ciascun ente, negli esercizi precedenti.
  2. A valere sui fondi perequativi di lire 2.231 miliardi per l'anno
1987 e di lire 2.720 miliardi per l'anno 1988, di cui all'articolo 3,
comma  1,  lettera  b),  il  Ministero  dell'interno e' autorizzato a
corrispondere:
  a)  le  quote  pari  a  lire  591 miliardi e 459 miliardi relative,
rispettivamente, agli anni 1987 e 1988, secondo i seguenti criteri:
    1)  per  l'80 per cento in proporzione alla popolazione residente
al   31   dicembre   del   penultimo  anno  precedente  a  quello  di
ripartizione,  secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, ponderata con un
coefficiente moltiplicatore compreso tra il minimo di 1 ed il massimo
di  2,  in  corrispondenza  della  dimensione  demografica di ciascun
comune. Il coefficiente moltiplicatore e' ulteriormente ponderato con
il parametro 1,06 per i comuni parzialmente montani, con il parametro
1,12  per  i  comuni  interamente  montani,  purche'  il coefficiente
massimo  non  sia  nel  complesso superiore a 2. La caratteristica di
montanita'  e'  quella  fissata  per  legge.  A tal fine e' definita,
secondo la metodologia esposta nel rapporto redatto dalla commissione
di  ricerca  sulla  finanza  locale, la funzione di secondo grado nel
logaritmo della popolazione residente, i cui parametri sono calcolati
mediante   interpolazione  con  il  criterio  statistico  dei  minimi
quadrati delle medie pro capite delle spese correnti dei vari servizi
dei  comuni  appartenenti  alla  stessa  classe demografica. La spesa
corrente  e'  quella  risultante dal certificato del conto consuntivo
1983  dei  comuni  che,  nelle  varie  classi  demografiche, hanno un
comportamento  omogeneo  di produzione dei servizi, senza tener conto
delle  spese  per  ammortamento  dei beni patrimoniali, per interessi
passivi,  per  fitti  figurativi  e  per  altre  poste  correttive  e
compensative   delle  entrate.  Le  classi  demografiche  sono  cosi'
definite:  meno  di  500 abitanti, da 500 a 999, da 1.000 a 1.999, da
2.000  a  2.999,  da  3.000  a  4.999,  da 5.000 a 9.999, da 10.000 a
19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999,
da  250.000  a 499.999, da 500.000 a 1.499.999, da 1.500.000 e oltre.
Per  il 1988 si applica il coefficiente 2 per i comuni individuati in
applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987, n. 293, e 19 settembre
1987, n. 384;
    2)  per il 20 per cento in proporzione alla popolazione residente
in  ciascun  comune,  moltiplicata per il reciproco del reddito medio
pro capite della provincia di appartenenza, quale risulta dalle stime
appositamente  effettuate  dall'ISTAT per l'applicazione del presente
articolo,  con  riferimento  agli  ultimi dati disponibili al momento
della ripartizione;
  b)  una  quota  pari  a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e lire 30
miliardi  per  l'anno 1988 tra i comuni il cui contributo pro capite,
ordinario  e  perequativo,  spettante  per l'anno 1986 ai sensi degli
articoli  4,  comma 4, e 5, comma 2, del decreto-legge 1 luglio 1986,
n.  318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n.
488,  risulti pari o inferiore all'80 per cento della media nazionale
dei contributi ordinari e perequativi della classe di appartenenza. A
questo  fine  le  ultime  due  classi demografiche sono unificate. La
ripartizione  e'  effettuata secondo i criteri di cui alla precedente
lettera a), numeri 1) e 2);
  c)  le  quote di lire 1.440 miliardi e di lire 2.231 miliardi; tali
quote sono consolidate per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
  3. I contributi perequativi sono integralmente corrisposti entro il
31 maggio di ciascun anno.
  4.  L'importo  di lire 840 miliardi di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), e' attribuito dal Ministero dell'interno a ciascun comune
secondo  i  criteri  di  cui  al  comma  2,  lettera a), del presente
articolo.
  5.  L'ammontare  delle somme spettanti ai comuni e alle province ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, e' attribuito:
    a)  per le province, con i criteri di cui al comma 1, lettera a),
numeri  da  1)  a  4)  del  presente  articolo,  con  la  conseguente
rideterminazione proporzionale delle quote;
    b)  per  i  comuni,  con i criteri di cui al comma 2, lettera a),
numero 1) del presente articolo".
  All'articolo 6:
   al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
  "b)  per i mutui contratti dai comuni in ciascuno degli anni 1987 e
1988, entro il limite massimo di lire 14.327 per abitante, maggiorato
di  lire  13  milioni,  lire  15  milioni,  lire  18 milioni, lire 20
milioni,  lire  22  milioni  e lire 25 milioni, rispettivamente per i
comuni  con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999,
da  2.000  a  2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999 e da 10.000 a
19.999, secondo i dati al 31 dicembre del penultimo anno antecedente,
rilevati dall'ISTAT;
  c) per i mutui contratti dalle province in ciascuno degli anni 1987
e  1988,  in  misura  pari  a lire 2.048 per abitante. La popolazione
residente  e'  computata in base ai dati al 31 dicembre del penultimo
anno antecedente, rilevati dall'ISTAT".
  al  comma  3,  le  parole: "negli anni 1986 e 1987" sono sostituite
dalle seguenti: "negli anni 1986, 1987 e 1988".
  al  comma  4,  dopo  le parole: "28 febbraio 1988" sono aggiunte le
seguenti:  "e del 28 febbraio 1989 per i mutui contratti nel 1988"; e
le  parole:  "per  i  mutui contratti nell'anno 1987" sono sostituite
dalle seguenti: "per i mutui contratti negli anni 1987 e 1988";
    dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
  "4-bis.  All'articolo 7, comma 13, della legge 22 dicembre 1986, n.
910,  le parole da: "e' posto a carico del bilancio dello Stato" fino
a: "citata legge n. 887 del 1984" sono sostituite dalle seguenti: "e'
posto  a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 1987,
con  analoga  corrispondente riduzione del contributo erariale per lo
sviluppo  degli  investimenti  attribuito  ai  sensi dell'articolo 6,
quindicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887";
    al  comma  6,  le  parole: "per i mutui contratti nell'anno 1987"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "per i mutui contratti negli anni
1987 e 1988".
  Dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  6-bis  (Interpretazione  autentica). - 1. Le disposizioni di
cui  al  primo  comma  dell'articolo  3 del decreto-legge 29 dicembre
1977,  n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
1978, n. 43, devono intendersi applicabili alle annualita' dovute dal
comune di Napoli, ai sensi del terzo e del quarto comma dell'articolo
3 della legge 27 gennaio 4962, n. 7, a titolo di rimborso delle somme
anticipate dallo Stato a tutto il 31 dicembre 1980.
  2.  La  disposizione di cui al comma 1 ha valore di interpretazione
autentica".
  All'articolo 7:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  A  valere  sul  fondo  ordinario  per  il  finanziamento delle
comunita'  montane, di cui al precedente articolo 3, comma 1, lettera
d),  il Ministero dell'interno assegna una quota di lire 40 milioni a
ciascuna comunita' montana, al netto, per l'anno 1987, del contributo
stabilito  con  l'articolo  1  del decreto-legge 30 dicembre 1986, n.
922.  La  restante  disponibilita'  del  fondo viene ripartita tra le
comunita'  montane  in proporzione alla popolazione montana residente
al  31  dicembre  del  penultimo  anno  precedente,  secondo  i  dati
pubblicati dall'ISTAT";
    al  comma  2,  le  parole:  "L'erogazione  del  contributo"  sono
sostituite   dalle  seguenti:  "Per  l'anno  1987,  l'erogazione  del
contributo";  e  sono  aggiunti,  in  fine,  i seguenti periodi: "Per
l'anno  1988,  l'erogazione  del  contributo spettante e' subordinata
alla   presentazione,   entro   il   30  giugno  1988,  ai  Ministeri
dell'interno,  del  tesoro  e  del  bilancio  e  della programmazione
economica,  di  apposita  certificazione del bilancio di previsione e
del  conto consuntivo del penultimo anno precedente, le cui modalita'
sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto coi
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
sentita  l'Unione nazionale comuni, comunita', enti montani, entro il
15  novembre 1987. Alla erogazione del residuo contributo provvede il
Ministero dell'interno entro il 31 luglio 1988";
    al  comma  4,  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Tale
norma  esplica  efficacia anche nei confronti dei consorzi costituiti
tra comuni e province".
  All'articolo 8:
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  E' autorizzata la spesa di lire 157 miliardi per l'anno 1987 e
di  lire  168  miliardi  per l'anno 1988, da iscrivere nello stato di
previsione   del   Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione
economica, per le finalita' di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93";
  al  comma  9,  le  parole: "28 febbraio 1988" sono sostituite dalle
seguenti:   "28   febbraio   dell'anno   successivo  a  quello  della
contrazione del mutuo".
  All'articolo 9:
    al  comma  5,  le  parole da: "L'importo delle perizie" sino alla
fine  del  comma,  sono  sostituite  dalle seguenti: "L'importo delle
perizie  suppletive  e  di  variante  ai progetti esecutivi approvati
successivamente  al  1 gennaio 1983 non puo' superare il 30 per cento
dell'importo  dei  lavori previsti nel progetto originale deliberato.
Qualora  il  finanziamento dell'opera venga effettuato con il ricorso
al credito, l'importo del mutuo suppletivo potra' essere comprensivo,
oltre  che  delle variazioni di spesa dei lavori nella misura massima
di  cui  al  precedente  comma,  anche  delle  variazioni delle altre
componenti il quadro economico, compresa la revisione prezzi";
    al  comma  7, dopo le parole: "alla costruzione" sono aggiunte le
seguenti: "o ristrutturazione";
    al comma 9, dopo la parola: "relativi" sono aggiunte le seguenti:
"a domande gia' presentate alla data del 31 agosto 1987 ed".
  All'articolo 10:
    al  comma  2,  le parole: "Per l'anno 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "Per ciascuno degli anni 1987 e 1988"; dopo le parole: "600
miliardi"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "annui"; ed e' aggiunto, in
fine,  il seguente periodo: "I mutui di cui al presente comma possono
essere   concessi,   su   deliberazione   dei   comuni   beneficiari,
direttamente  ai  consorzi  regolarmente  costituiti  di cui i comuni
stessi  facciano  parte,  purche'  l'intervento  sia  realizzato  sul
proprio territorio";
    il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  "5.  Per  l'anno  1987  rimane  fermo il termine del 31 maggio 1987
stabilito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2 maggio 1987,
n. 167. Per l'anno 1988 tale termine e' fissato al 31 marzo. Gli enti
locali  devono  inoltrare  le  richieste  di finanziamento alla Cassa
depositi e prestiti sulla base di progetti esecutivi approvati, entro
i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "13-bis.  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere i
mutui  di  cui  all'articolo  11, comma 2, del decreto-legge 1 luglio
1986,  n.  318,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1986, n. 488, anche ai consorzi di comuni e di province".
  Dopo l'articolo 10, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  10-bis  (Indebitamento  delle  aziende locali). - 1. I mutui
contratti  dalle  aziende  speciali  degli  enti locali devono essere
garantiti   con   delegazioni  di  pagamento  sulle  proprie  entrate
effettiva   accertate  in  base  al  conto  aziendale  dell'esercizio
precedente,  reso  dalla commissione amministratrice e deliberato dal
consiglio comunale o provinciale ovvero dall'assemblea consortile, ai
sensi dell'articolo 16 del testo unico approvato con regio decreto 15
ottobre  1925, n. 2578. Il rilascio delle delegazioni di pagamento e'
effettuato secondo le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma,
della   legge   4   luglio   1967,   n.  537,  con  esclusione  della
sottoscrizione da parte del rappresentante legale dell'ente locale.
  2. Nessun mutuo puo' essere direttamente contratto dalle aziende se
l'importo  degli  interessi di ciascuna rata annuale di ammortamento,
gravante  sul  bilancio  della  azienda,  sommato all'ammontare degli
interessi dei mutui precedentemente contratti, supera il 25 per cento
delle  entrate di cui al comma 1. Nessun mutuo puo', comunque, essere
contratto  se  dal  conto  consuntivo  del  penultimo esercizio e dal
bilancio  preventivo dell'esercizio in cui e' deliberata l'assunzione
del mutuo risulti un disavanzo di gestione.
  3.  Si  applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 3, secondo,
terzo e quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843.
  4.  L'indebitamento per anticipazioni di tesoreria o di cassa delle
aziende   non  puo'  superare  complessivamente  il  limite  dei  tre
dodicesimi delle entrate ordinarie accertate nell'anno precedente.
  5.  Ai  fini del ricorso alle anticipazioni di tesoreria o di cassa
l'azienda  e'  tenuta,  nel caso in cui il servizio di tesoreria o di
cassa  sia  espletato  da  piu'  istituti  di  credito,  a comunicare
all'istituto  interessato  l'ammontare  dell'anticipazione al momento
disponibile  sulla  base  di  quanto  disposto  al  comma 4. E' fatto
comunque divieto all'istituto di credito di concedere l'anticipazione
in mancanza della predetta comunicazione.
  6.  Le  disposizioni  del  presente articolo sono estese, in quanto
applicabili,  alle  societa' per azioni a prevalente capitale di enti
locali territoriali che gestiscono pubblici servizi".
  Dopo l'articolo 11, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  11-bis  (Interpretazione  autentica). - 1. Alle disposizioni
recate  dall'articolo  12  della  legge  28 gennaio 1977, n. 10, come
sostituito  dall'articolo  16-bis del decreto-legge 1 luglio 1986, n.
318,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 9 agosto 1986, n.
488,  continuano  ad  applicarsi  le  norme  stabilite dalla legge 29
ottobre 1984, n. 720".
  All'articolo 12:
    al  comma  1, dopo le parole: "32 per cento per l'anno 1987" sono
aggiunte le seguenti: "ed al 36 per cento per l'anno 1988"; e dopo la
parola:  "danneggiati"  sono  aggiunte  le seguenti: ", nonche' per i
comuni  individuati in applicazione dei decreti-legge 20 luglio 1987,
n. 293 e 19 settembre 1987, n. 384,";
    al  comma  2,  le parole: "per l'anno 1987" sono sostituite dalle
seguenti:  "per  l'anno  1988"; e le parole: "entro il 31 marzo 1988"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1989";
    al  comma 3, le parole: "30 settembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1988";
    il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  "4.  La  cremazione di cui al titolo XVI del decreto del Presidente
della  Repubblica  21  ottobre  1975,  n.  803,  e' servizio pubblico
gratuito   al   pari   della  inumazione  in  campo  comune  indicata
all'articolo 68 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.
Il  costo  per  le  cremazioni  di  salme  di  persone  non  indicate
all'articolo 48 del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
803  del  1975,  eseguite  per conto di comuni sprovvisti di apposita
area,  e'  rimborsato dai comuni nei quali le persone avevano in vita
la  residenza  all'ente  gestore  dell'impianto  secondo  una tariffa
stabilita  entro  il  31  dicembre  1987  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, sentiti l'ANCI e la CISPEL".
  All'articolo  13,  al  comma  1,  le parole: "Per l'anno 1987" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 1987 e 1988".
  All'articolo 15, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "3-bis.  A  decorrere  dalle bollette e fatture emesse dall'impresa
distributrice   dell'energia   elettrica   dal   1  gennaio  1988,  e
comprendenti  tra  i mesi indicati quello di febbraio 1988, le misure
dell'addizionale di lire 14, lire 6 e lire 8, di cui al comma 1, sono
aumentate rispettivamente a lire 15, lire 6,5 e lire 8,5".
  All'articolo 16, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "8-bis.  Per il 1988 la copertura di cui al comma 2 non puo' essere
inferiore  al  60  per  cento. Il relativo aumento delle tariffe deve
essere   deliberato   entro  il  31  dicembre  1987.  Si  applica  la
disposizione di cui al comma 3.
  8-ter.  La  facolta'  di cui al comma 5 puo' essere esercitata, nei
limiti e secondo le modalita' ivi previsti, anche per l'anno 1988. Le
relative  deliberazioni  devono  essere adottate entro il 31 dicembre
1987.
  8-quater. Gli aumenti deliberati per l'anno 1988 ai sensi del comma
8-bis  e  la  maggiorazione  deliberata ai sensi del comma 8-ter sono
iscritti a ruolo e sono riscossi in due rate con scadenza nei mesi di
giugno e settembre 1988.
  8-quinquies. La quota del fondo perequativo spettante ai comuni per
l'anno  1988,  determinata in base al reciproco del reddito medio pro
capite provinciale, e' corrisposta a titolo provvisorio in attesa che
l'ente abbia dimostrato di aver iscritto a ruolo per l'anno stesso un
ammontare  della  tassa  non inferiore alla misura prevista dal comma
8-bis.  L'ente  e'  tenuto  a  trasmettere,  entro  il 31 marzo 1989,
apposita   certificazione  firmata  dal  legale  rappresentante,  dal
segretario   e   dal  ragioniere  ove  esista.  In  caso  di  mancata
osservanza, l'ente e' tenuto alla restituzione della quota.
  8-sexies. Le modalita' delle certificazioni sono stabilite entro il
30 settembre 1988, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro e delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani".
  Dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  16-bis (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
-  1.  A  decorrere dall'anno 1988, e' obbligatoria per i comuni e le
province l'istituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche  prevista dagli articoli 192 e seguenti del testo unico per
la  finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, e successive modificazioni ed integrazioni. Le relative tariffe
sono aumentate, con effetto dal 1 gennaio 1988, del 30 per cento.
  2.  In  deroga alla disposizione di cui all'articolo 273 del citato
testo  unico  per  la  finanza  locale,  le  tariffe  per l'anno 1988
dovranno essere deliberate entro il 31 dicembre 1987.
  3.  L'omologazione  del  Ministero delle finanze, richiesta a norma
del combinato disposto degli articoli 102 del testo unico della legge
comunale  e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.
383,  21  e  273  del  citato  testo unico per la finanza locale, non
condiziona   l'esecutivita'   dei  provvedimenti  che  sono  soggetti
all'omologazione".
  All'articolo 18:
    il comma 3 e' soppresso;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  "6-bis.  Con  effetto  dal  1 gennaio 1988 e' soppressa la facolta'
dell'ulteriore  aumento  del  30  per  cento  di  cui alla lettera b)
dell'articolo   25   del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.  55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.
  6-ter.  Con  effetto  dal  1  gennaio 1988 le tariffe in materia di
imposta   comunale   sulla  pubblicita'  e  diritti  sulle  pubbliche
affissioni  sono  aumentate del 50 per cento. L'aumento e' del 20 per
cento se e' stata esercitata entro il 31 dicembre 1987 la facolta' di
cui  alla  lettera  b)  dell'articolo  25 del decreto-legge citato al
comma 6-bis.
  6-quater. Con effetto dal 1 gennaio 1988 le tariffe di cui al comma
6-ter si applicano nella misura massima".
  All'articolo 19:
    il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  "1.  Le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali
devono,  nel secondo semestre dell'anno 1987, assicurare la copertura
di  almeno  il 60 per cento di tutti i costi di gestione, comprese le
spese di personale, per beni, servizi e trasferimenti e per gli oneri
di  ammortamento  dei mutui, esclusi quelli finanziati con contributo
statale  o  regionale,  che  per  gli stessi sono stati contratti sia
direttamente   dall'ente  gestore  o  dall'azienda,  sia  dagli  enti
proprietari  o consorziati. Il consiglio dell'ente delibera, entro il
30  settembre  1987,  per  l'anno 1987 e per gli anni seguenti, nella
stessa seduta in cui approva il bilancio annuale, l'adeguamento della
tariffa   in   relazione   alla   quantita'   di   acqua   erogata  o
convenzionalmente  determinata  nell'esercizio precedente. Per l'anno
1988  le  tariffe  degli  acquedotti  devono coprire almeno il 70 per
cento dei costi di gestione";
    al  comma  4,  le parole: "per l'anno 1987" sono sostituite dalle
seguenti:  "per  gli anni 1987 e 1988"; e dopo le parole "entro il 31
marzo 1988" sono aggiunte le seguenti: "ed entro il 31 marzo 1989";
    al  comma  5,  dopo  le parole: "entro il 30 settembre 1987" sono
aggiunte le seguenti: "ed entro il 30 settembre 1988".
  Dopo l'articolo 19, sono aggiunti i seguenti:
  "Art. 19-bis (Canone per la raccolta e la depurazione delle acque).
-  1. Il limite massimo previsto dal trentesimo comma dell'articolo 6
della  legge  22  dicembre  1984,  n.  887,  e' elevato a lire 400. I
conseguenti  aumenti possono essere deliberati dagli enti gestori del
servizio  per  l'anno 1987 entro il 30 ottobre 1987 e per l'anno 1988
entro il 31 dicembre 1987.
  "Art.  19-ter (Diritti di segreteria). - 1. I diritti di segreteria
di cui al numero 4 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962,
n.  604,  come  modificata  dall'articolo  27  del  decreto-legge  28
febbraio  1983,  n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
aprile 1983, n. 131, sono cosi' modificati:
    a) sulle prime lire 100.000, lire 12.000;
    b) sugli importi eccedenti lire 100.000 fino a lire 2 milioni, il
2,5 per cento;
    c) sugli importi eccedenti lire 2 milioni fino a lire 10 milioni,
l'1,3 per cento;
    d)  sugli  importi  eccedenti  lire  10  milioni  fino  a lire 60
milioni, lo 0,80 per cento;
    e)  sugli  importi  eccedenti  lire  60  milioni  fino a lire 300
milioni, lo 0,60 per cento;
    f)  sugli  importi  eccedenti  lire  300  milioni  fino a lire un
miliardo, lo 0,30 per cento;
    g) oltre lire un miliardo, lo 0,15 per cento".
  All'articolo  21,  al  comma  1, le parole: "non oltre il periodo 1
gennaio  1987-31  marzo  1988"  sono  sostituite dalle seguenti: "non
oltre il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988".
  All'articolo 22:
    al  comma  1,  le  parole: "1 gennaio 1988" sono sostituite dalle
seguenti:  "1 gennaio 1989"; e dopo le parole: "retribuzione soggetta
a   contributo"   sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  l'ammontare  dei
contributi indicati nei mandati";
    al comma 3, e' soppressa la parola: "direttamente";
    al  comma  4,  sono  soppresse  le  parole:  ",  gli  importi dei
versamenti effettuati, nonche' copia delle distinte relative all'anno
precedente";
    al  comma  6,  e'  aggiunto,  in  fine, il seguente periodo: "Con
effetto  dal 1 gennaio 1989, il disposto del comma 21 dell'articolo 2
del   decreto-legge  12  settembre  1983,  n.  463,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 11 novembre 1983, n. 638, e' esteso alle
variazioni  di  carattere  individuale  del  trattamento economico di
attivita' di servizio";
    al  comma  7, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1988".
  All'articolo 23, al comma 1, dopo la parola: "comuni" sono aggiunte
le seguenti: ", dai consorzi di comuni".
  Dopo l'articolo 24, e' aggiunto il seguente:
  "Art. 24-bis (Atti di pignoramento delle somme degli enti sui conti
di  tesoreria  unica).  - 1. Dopo l'articolo 1 della legge 29 ottobre
1984, n. 720, e' inserito il seguente:
  "Art.  1-bis.  -  1.  I pignoramenti ed i sequestri, a carico degli
enti  ed  organismi  pubblici  di cui al primo comma dell'articolo 1,
delle   somme  affluite  nelle  contabilita'  speciali  intestate  ai
predetti   enti   ed  organismi  pubblici  si  eseguono,  secondo  il
procedimento disciplinato al capo III del titolo II del libro III del
codice  di  procedura  civile,  con  atto  notificato  all'azienda  o
istituto  cassiere o tesoriere dell'ente od organismo contro il quale
si procede nonche' al medesimo ente od organismo debitore.
  2.  Il cassiere o tesoriere assume la veste del terzo ai fini della
dichiarazione  di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile
e  di  ogni  altro obbligo e responsabilita' ed e' tenuto a vincolare
l'ammontare  per  cui  si  procede  nelle  contabilita'  speciali con
annotazione nelle proprie scritture contabili.
  3.  In  caso  di  pignoramenti o sequestri di entrate proprie degli
enti  ed  organismi  pubblici  di  cui al primo comma dell'articolo 1
eseguiti  anteriormente  al  versamento  di  queste  in  contabilita'
speciale,  il  cassiere  o  tesoriere  provvede  ugualmente al dovuto
versamento  nella  contabilita' speciale con annotazione del relativo
vincolo.
  4.  Restano  ferme le cause di impignorabilita', insequestrabilita'
ed  incedibilita' previste dalla normativa vigente, nonche' i vincoli
di destinazione imposti, o derivanti dalla legge"".
  L'articolo 29 e' sostituito dal seguente:
  "Art.   29   (Copertura  finanziaria).  -  1.  All'onere  derivante
dall'applicazione  del  presente  decreto,  con  esclusione di quello
derivante  dagli articoli 3, comma 2, 10, comma 11, e 23, valutato in
lire  22.213.400 milioni per l'anno 1987, lire 23.126.200 milioni per
l'anno 1988 e lire 2.220.000 milioni per l'anno 1989, si provvede:
    a)  quanto  a  lire  21.105.000  milioni  per  l'anno 1987 e lire
21.738.200 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1987-1989,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del    tesoro   per   l'anno   1987,   utilizzando   l'accantonamento
"Disposizioni  finanziarie  per  i  comuni  e  le  province (comprese
comunita' montane)";
    b)  quanto  a  lire  850.000  milioni  per  l'anno 1987, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987,
utilizzando  l'accantonamento  "Contributo aggiuntivo in favore degli
enti locali";
    c)  quanto  a lire 157.000 milioni per l'anno 1987 e lire 168.000
milioni  per  l'anno  1988,  mediante  corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo  9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1987, utilizzando l'accantonamento "Contributi in favore delle
comunita' montane";
    d)  quanto  a  lire  1.100.000  milioni  per  l'anno  1988 e lire
2.200.000  milioni per l'anno 1989, utilizzando le proiezioni per gli
stessi  anni  1988  e  1989 dell'accantonamento "Concorso statale per
mutui  contratti  dagli  enti  locali  per finalita' di investimento"
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987;
    e)  quanto  a  lire  1.400  milioni per l'anno 1987 e lire 20.000
milioni  per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1987-1989,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1987, utilizzando parte dell'accantonamento
"Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino";
    f)  quanto  a  lire  100.000  milioni  per  l'anno 1987, mediante
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7232 dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno 1987, riduzione
conseguente  alle  economie  risultanti  per effetto della cessazione
nell'anno  1987  dei  contributi  erariali  di cui all'articolo 6 del
decreto-legge  1  luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9 agosto 1986, n. 488, sui mutui contratti dai comuni e
dalle province;
    g)  quanto  a  lire  100.000  milioni  per  l'anno 1988, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1987-1989,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1987,
all'uopo   parzialmente   utilizzando   l'accantonamento   "Somme  da
corrispondere  alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi
soppressi  nonche'  per  l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR -
Contributi straordinari alle camere di commercio".
    2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
  Dopo l'articolo 29, e' aggiunto il seguente:
  "Art.  29-bis  (Ulteriore  disposizione finanziaria). - 1. A valere
sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 1592, 1598 e 1599 dello stato
di  previsione  del  Ministero  dell'interno  per  l'anno  1987,  una
ulteriore  quota pari, rispettivamente, a lire 6 miliardi, a lire 889
miliardi  ed a lire 105 miliardi e' ripartita secondo le disposizioni
dell'articolo 5, comma 4, del presente decreto".
  L'articolo 30 e' soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  30  dicembre 1986, n. 922, 2 marzo 1987, n. 55, 2
maggio  1987,  n.  167,  e  30 giugno 1987, n. 256, non convertiti in
legge.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              AMATO, Ministro del tesoro
                              FANFANI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
                                  AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          203 del 1 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 14 novembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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