Legge Ordinaria n. 449 del 29/10/1987 (Pubblicata nella G. U del 3 novembre 1987 n. 257)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 371, recante interventi urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati a musei, archivi e biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno delle attivita' culturali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  7 settembre 1987, n. 371, recante interventi
urgenti di adeguamento strutturale e funzionale di immobili destinati
a  musei,  archivi  e  biblioteche e provvedimenti urgenti a sostegno
delle  attivita'  culturali,  e'  convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    "1.  E' autorizzata la spesa di lire 620 miliardi nell'anno 1987,
di  cui non meno del 50 per cento da localizzare nel Mezzogiorno, per
la  realizzazione  di  un  programma  di  interventi  urgenti volto a
garantire:
      a)   l'adeguamento  strutturale  e  funzionale  degli  immobili
statali  e di enti pubblici destinati a musei, archivi e biblioteche,
delle  aree archeologiche e delle altre sedi del Ministero per i beni
culturali   e  ambientali,  che  puo'  comprendere,  ove  necessario,
l'installazione   e   l'adeguamento  di  impianti  tecnologici  e  di
sicurezza;
      b)  il  restauro conservativo e il consolidamento degli edifici
in  particolari  condizioni  di  precarieta'  statica e funzionale di
interesse artistico e storico dello Stato e di enti pubblici, nonche'
il  restauro dei beni mobili connessi e del patrimonio archivistico e
librario;
      c)  il  restauro conservativo e il consolidamento di edifici in
particolari  condizioni  di  precarieta'  statica  e  funzionale e il
restauro  dei beni mobili connessi, di interesse artistico e storico,
di  proprieta'  di  privati,  fondazioni  ed  associazioni legalmente
riconosciute;
      d) l'acquisto di beni mobili ed immobili di interesse artistico
e  storico,  anche  mediante l'esproprio e l'esercizio del diritto di
prelazione;
      e)  la  modernizzazione  delle  strutture  e  dei servizi degli
organi  centrali,  degli  istituti centrali e degli organi periferici
del  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  ivi  compresa
l'attivazione del Sistema bibliotecario nazionale".
    All'articolo 2:
      al  comma  1,  le  parole: "250 miliardi" sono sostituite dalle
seguenti: "400 miliardi";
      dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
      "1-bis.  Il  programma,  nei  quindici  giorni  successivi,  e'
trasmesso alla competente commissione della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni, il Ministro per i
      beni  culturali  e  ambientali  adotta il programma con proprio
    decreto".
All'articolo 3, al comma 1, le parole: "puo' richiedere" sono
sostituite dalla seguente: "richiede".
  L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4.  -  1.  Per  le  attivita'  e le iniziative connesse alla
celebrazione del XXX anniversario della costituzione del Festival dei
Due  Mondi,  il Ministero per i beni culturali e ambientali partecipa
con  iniziative  proprie  e  con  contributi al comune di Spoleto per
quelle  promosse  dal comune medesimo o dall'apposito comitato per la
costituzione della fondazione "Festival dei Due Mondi".
  E'  autorizzata a tal fine, per l'anno 1987, la spesa di lire 2.500
milioni.
  2.  Per  le attivita' e le iniziative connesse alle celebrazioni di
anniversari  di  eventi  culturali  per  le  quali,  alla data del 30
ottobre  1987,  risulti  istituito  con  decreto del Presidente della
Repubblica  apposito  comitato  nazionale, e' autorizzata la spesa di
lire 5.000 milioni.
  3.  Il  Ministro  per i beni culturali e ambientali ripartisce, con
proprio  decreto,  la  somma  di  cui  al  comma  2  tra  le  diverse
manifestazioni   celebrative.   I  contributi  destinati  a  ciascuna
manifestazione sono assegnati ai rispettivi comitati nazionali.
  4.  Per  il  sostegno  di  attivita'  ed  iniziative di particolare
prestigio  culturale  promosse,  nell'anno  1987,  da amministrazioni
comunali e provinciali ovvero da enti o fondazioni, con il patrocinio
del Presidente della Repubblica e con il contributo finanziario delle
regioni,  e'  autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni. Il Ministro
per i beni culturali e ambientali, entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
assegna tali contributi agli enti promotori.
  5.  Le  attivita'  e  le  iniziative  di  cui  ai  precedenti commi
riguardano  il  restauro  di  beni  culturali pubblici e privati e la
realizzazione di manifestazioni culturali, artistiche, congressuali e
scientifiche, a carattere anche internazionale.
  6.   In  occasione  del  duecentocinquantesimo  anniversario  della
fondazione  del Teatro San Carlo di Napoli, e' autorizzata, nel 1987,
la   spesa   di  lire  3.000  milioni  da  destinare  al  "Centro  di
documentazione  e  cultura musicale e teatrale" del Teatro San Carlo.
Il predetto contributo e' assegnato all'Ente lirico Teatro San Carlo.
  7.  All'onere  di lire 3.000 milioni, derivante dall'attuazione del
comma   6,   nell'anno  1987,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  il  medesimo  esercizio
finanziario, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Iniziative per il
duecentocinquantesimo anniversario del Teatro San Carlo di Napoli"".
  Dopo l'articolo 4, sono aggiunti i seguenti:
  "Art.  4-bis.  -  1.  Per  interventi  volti al consolidamento e al
restauro conservativo del patrimonio artistico, monumentale e storico
caratterizzato  dal  "barocco  leccese",  e'  autorizzata, per l'anno
1987,  la  spesa  di  lire  10.000  milioni.  Il  Ministro per i beni
culturali e ambientali promuove, in accordo con la regione Puglia, il
comune,  la  provincia  e  l'Universita'  di  Lecce,  un programma di
interventi in cui convergano anche altri finanziamenti.
  Qualora entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto il predetto accordo non sia
intervenuto, il Ministro per i beni culturali e ambientali approva il
programma  degli  interventi  statali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali.
  2. Sulla base di un programma predisposto dalla regione Sicilia per
interventi  volti  alla  conservazione  ed al recupero del patrimonio
artistico,  monumentale  e  storico  dei  centri  della  Sicilia  sud
orientale   caratterizzati   dal   "barocco  siciliano",  sentito  il
Consiglio  nazionale  per  i beni culturali e ambientali, e' concesso
alla  regione  Sicilia,  nell'anno 1987, un contributo di lire 10.000
milioni.
  3.  All'onere  di  lire  20.000 milioni derivante, per l'anno 1987,
dall'attuazione   del   presente   articolo   si   provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001
dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
esercizio    finanziario,   all'uopo   utilizzando   l'accantonamento
"Conservazione  e  recupero  del  patrimonio artistico, monumentale e
storico  dei  centri  della  Sicilia sud orientale caratterizzati dal
"barocco  coloniale"  (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa e Ibla) e
dei centri caratterizzati dal 'barocco leccese'".
  Art.  4-ter. - 1. E' concesso all'Accademia nazionale dei Lincei un
contributo, per l'anno 1987, di lire 2.800 milioni.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno   1987  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento "Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei"".
  All'articolo 5, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.  All'onere  di  lire  620  miliardi derivante dall'applicazione
dell'articolo  1  si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero  del tesoro per l'anno 1987, utilizzando, quanto a lire 550
miliardi,  parte  dell'accantonamento  "Iniziative  per la tutela, la
valorizzazione   e  il  restauro  dei  beni  culturali,  compreso  il
rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41"
e,   quanto   a  lire  70  miliardi,  l'accantonamento  "Manutenzione
straordinaria del patrimonio di interesse storico e artistico".
  2.  All'onere  derivante  dall'applicazione  dei  commi  1,  2  e 4
dell'articolo  4,  pari  a  lire  10.000  milioni per l'anno 1987, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per  l'anno  finanziario  medesimo,  all'uopo utilizzando gli
accantonamenti  "Provvedimenti organici per il sostegno e lo sviluppo
delle  attivita' culturali" e "Rifinanziamento della legge n. 123 del
1980 concernente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti
culturali"".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge  11 marzo 1987, n. 76, 8 maggio 1987, n. 180, e 10
luglio 1987, n. 274.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 ottobre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              VIZZINI,  Ministro per i beni culturali
                                e ambientali

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  7  settembre  1987,  n.  371, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          211 del 10 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 21 novembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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