Legge Ordinaria n. 45 del 14/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 26 febbraio 1987 n. 47)
Ammissione di diritto alle quotazioni di borsa delle obbligazioni emesse dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM e dall'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC e aumento del fondo di dotazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema - EAGC.
     La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Dopo  il  secondo  comma dell'articolo 3 della legge 5 novembre
1964,  n. 1176, e dopo il secondo comma dell'articolo 7 della legge 2
dicembre 1961, n. 1330, e' aggiunto il seguente:
    "Le  obbligazioni  sono  ammesse  di  diritto  alle quotazioni di
borsa,  sono  comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione
e'  autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali
depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni".
 
          NOTE

          Note all'art. 1:
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  3  della legge n.
          1176/1964,   riguardante   l'attivita'   e   la  disciplina
          dell'EFIM,   come   risultante   a   seguito  dell'aggiunta
          apportata dalla legge qui pubblicata:
            "Art.   3.   -  L'E.F.I.M.  e'  autorizzato  ad  emettere
          obbligazioni  secondo  le  modalita'  approvate di volta in
          volta  con  decreto  dei  Ministri  per  il tesoro e per le
          partecipazioni     statali,     sentito     il     Comitato
          interministeriale per il credito e il risparmio.
            Alle   obbligazioni   stesse  puo'  essere  accordata  la
          garanzia  dello Stato per il pagamento del capitale e degli
          interessi  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro, su
          conforme  parere  del  Comitato  interministeriale  per  il
          credito ed il risparmio.
            Le  obbligazioni  sono ammesse di diritto alle quotazioni
          di  borsa,  sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto
          di  emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono
          essere   accettate  quali  depositi  cauzionali  presso  le
          pubbliche amministrazioni.
            Le  obbligazioni  sono  soggette  al  bollo  di L. 20 per
          ciascun  titolo  e  per  i  titoli  multipli  di  L. 10 per
          ciascuna delle unita' rappresentate dal titolo. Sono esenti
          da  qualsiasi  altra  tassa,  imposta  o tributo presenti o
          futuri, a favore dell'erario e degli enti locali".
            L'imposta    di   bollo   prevista   dal   quarto   comma
          dell'articolo  sopra trascritto non e' piu' dovuta ai sensi
          dell'art. 7 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26
          ottobre  1972, n. 642, recante "Disciplina della imposta di
          bollo", come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre
          1982, n. 955.
            -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  7  della legge n.
          1330/1961,   riguardante   l'attivita'   e   la  disciplina
          dell'EAGC,   come   risultante   a   seguito  dell'aggiunta
          apportata dalla legge qui pubblicata:
            "Art.  7.  - L'Ente autonomo di gestione per il cinema e'
          autorizzato  ad  emettere obbligazioni secondo le modalita'
          approvate di volta in volta con decreto dei Ministri per il
          tesoro e per le partecipazioni statali, sentito il Comitato
          interministeriale per il credito ed il risparmio.
            Alle   obbligazioni   stesse  puo'  essere  accordata  la
          garanzia  dello Stato per il pagamento del capitale e degli
          interessi  con  decreto  del  Ministro  per  il  tesoro, su
          conforme  parere  del  Comitato  interministeriale  per  il
          credito ed il risparmio.
            Le  obbligazioni  sono ammesse di diritto alle quotazioni
          di  borsa,  sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto
          di  emissione e' autorizzato a fare anticipazioni e possono
          essere   accettate  quali  depositi  cauzionali  presso  le
          pubbliche amministrazioni.
            Le  obbligazioni  sono  soggette  al bollo di L. 0,10 per
          ogni titolo.
            Sono  esenti  da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo
          presenti  o  futuri  a  favore  dell'erario  e  degli  enti
          locali".
            L'imposta    di   bollo   prevista   dal   quarto   comma
          dell'articolo  sopra trascritto non e' piu' dovuta ai sensi
          dell'art. 7 della tabella, allegato B, annessa al D.P.R. 26
          ottobre  1972, n. 642, recante "Disciplina della imposta di
          bollo", come modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre
          1982, n. 955.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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