Legge Ordinaria n. 452 del 03/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 4 novembre 1987 n. 258)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacita' produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, recante proroga del
trattamento  straordinario  di  integrazione salariale dei lavoratori
dipendenti   dalla  GEPI,  disciplina  del  reimpiego  di  dipendenti
licenziati  da  imprese  meridionali,  misure  per la soppressione di
capacita'  produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il
finanziamento  di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per
la  manutenzione  e  salvaguardia  del  territorio  e  del patrimonio
artistico e monumentale della citta' di Palermo, nonche' interventi a
favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti
nelle  province  di  Sondrio  e  di  Bolzano interessate dagli eventi
alluvionali  del  luglio 1987, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 2:
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.   La   GEPI  provvede,  altresi',  nel  caso  ricorrano  le
condizioni  definite  dal  CIPI  con  la  delibera di cui al comma 1,
all'acquisizione,   dalle   societa'   o  imprese  che  procedono  ai
licenziamenti,  dei  mezzi  produttivi  e  degli immobili pertinenti,
utilizzabili  ai  fini  delle iniziative di reimpiego di cui al comma
1";
      al comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole:
      ",  dell'azienda  metalmeccanica  del  gruppo SIMA di Iesi e di
aziende  tessili  (anche  iuta), di media dimensione, ubicate in zone
dell'Italia  centrale,  segnate  da  una  forte caduta dei livelli di
occupazione".
    All'articolo 8:
      al comma 1, le parole: "31 dicembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 1988";
      il comma 4 e' sostituito dal seguente:
      "4.  Le  domande  di  contributo  di  cui  al presente articolo
debbono  pervenire  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Sulle domande
di   contributo   delibera   il   CIPI,   su  proposta  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria
eseguita  dal  comitato tecnico di cui all'articolo 20 della legge 17
febbraio  1982,  n. 46. Il contributo e' erogato previo accertamento,
da parte delle commissioni tecniche di cui all'articolo 2 della legge
31   maggio  1984,  n.  193,  dell'avvenuta  riduzione  di  capacita'
produttiva  mediante rottamazione e dell'effettuata realizzazione dei
programmi di investimento annessi alla domanda di contributo";
      al  comma  6, le parole: "del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "della legge di conversione del presente decreto";
      al  comma  7,  dopo  la  parola:  "acciaio"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nonche' all'intero settore dei tubi";
      dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
      "7-bis.  La  realizzazione  di  nuovi  impianti di macinazione,
l'ampliamento,   la  riattivazione  o  la  trasformazione  di  quelli
esistenti,  nonche'  le operazioni di trasferimento o concentrazione,
sono  sottoposte  ad  autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
      L'autorizzazione   e'   rilasciata  previo  accertamento  della
oggettiva  necessita'  dei  fabbisogni  in  relazione alla situazione
generale   dell'industria  molitoria.  L'autorizzazione  deve  essere
conseguita  dai  richiedenti anteriormente ad ogni iniziativa e prima
di  dar  corso agli adempimenti previsti dalla legge 7 novembre 1949,
n. 857".
    2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base  dei  decreti-legge 3 gennaio 1987, n. 3, 6 marzo 1987, n. 66, 7
maggio 1987, n. 174, e 3 luglio 1987, n. 262.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 novembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  4  settembre  1987,  n.  366, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta ufficiale - serie generale - n.
          207 del 5 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 19 novembre 1987.

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