Legge Ordinaria n. 460 del 04/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 9 novembre 1987 n. 262)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, recante nuove norme
in   materia   di   produzione  e  commercializzazione  dei  prodotti
vitivinicoli,  nonche'  sanzioni  per  l'inosservanza  di regolamenti
comunitari  in  materia  agricola,  e'  convertito  in  legge  con le
seguenti modificazioni:
    L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
    "Art.  1.  -  1.  Nelle  campagne  vitivinicole  per le quali, in
relazione a circostanze climatiche sfavorevoli, viene autorizzato, ai
sensi  dell'articolo  18  del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87
del  16  marzo  1987,  l'aumento  del  titolo alcolometrico delle uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in  fermentazione,  i  produttori  di mosto
concentrato  rettificato,  come  definito  nell'allegato I del citato
regolamento  CEE  n.  822/87,  ottenuto  da  uve  prodotte in Italia,
possono  beneficiare  di  un aiuto stabilito con decreto del Ministro
dell'agricoltura  e  delle  foreste all'inizio di ciascuna campagna e
riferito ad ogni grado volumico potenziale di alcole per ettolitro di
mosto  concentrato  rettificato  da  essi  prodotto.  Per la campagna
1987-1988  il predetto decreto ministeriale e' emanato entro quindici
giorni  dalla  data  di  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
legge di conversione del presente decreto.
    2.  Col  decreto  di  cui  al comma 1 e' determinato, sentiti gli
organismi  nazionali  di  settore,  il  prezzo massimo di vendita del
mosto  concentrato  rettificato  per la cui produzione viene concesso
l'aiuto.
    3.  Ferma  restando  la sottoposizione della produzione dei mosti
concentrati  rettificati all'autorizzazione sanitaria ed al regime di
controllo  fiscale  delle  imposte  di  fabbricazione  e all'apposita
licenza  annuale  di  esercizio,  la concessione dell'aiuto di cui al
comma  1  e'  subordinata,  a  decorrere  dal  1 settembre 1988, alla
preventiva  autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione
dei  mosti  concentrati  rettificati,  da  rilasciarsi  da  parte del
Ministro  dell'agricoltura  e delle foreste alle condizioni stabilite
con decreto da emanarsi da parte dello stesso Ministro, volte anche a
specificare  le modalita' relative alle fasi della produzione e della
commercializzazione,  nonche'  gli  adempimenti  posti  a  carico dei
produttori  e  degli  utilizzatori  ai  fini  dei  controlli da parte
dell'ispettorato  centrale  per la prevenzione e la repressione delle
frodi.
    4.  L'aiuto,  il  cui  ammontare include l'importo corrispondente
all'aiuto   fissato  dalla  CEE,  che  l'Azienda  di  Stato  per  gli
interventi  nel  mercato  agricolo (AIMA) e' tenuta ad anticipare, e'
corrisposto ai singoli produttori di mosto concentrato rettificato da
parte  dell'AIMA,  in  base  al programma di intervento approvato dal
CIPE  ai  sensi  dell'articolo  1, terzo comma, della legge 14 agosto
1982, n. 610.
    5. Per la campagna vitivinicola 1987-1988 l'aiuto di cui al comma
1 e' concesso direttamente ai produttori di vino da tavola, di vino a
denominazione  di  origine  controllata  e di vino a denominazione di
origine     controllata    e    garantita,    dietro    dimostrazione
dell'utilizzazione   del   mosto   concentrato  rettificato  ai  fini
dell'aumento  del  titolo  alcolometrico  di  cui  al comma 1. Con il
decreto   ministeriale  di  cui  al  comma  1  sono  determinati  gli
adempimenti da osservarsi ai fini dell'anzidetta dimostrazione".
  Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente:
  "Art. 1-bis. 1. Il termine di quarantotto ore, previsto dal comma 3
dell'articolo  74  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
febbraio   1965,   n.   162,  come  modificato  dall'articolo  9  del
decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, e' elevato a settantadue ore per i
trasporti  con  percorrenze  superiori  ai  mille  chilometri  o  che
comportino comunque il passaggio via mare".
  All'articolo 2:
    al comma 1, dopo le parole: "dei vini frizzanti" sono inserite le
seguenti:  "e  dei vini frizzanti gassificati" e le parole: "un anno"
sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi";
    il comma 2 e' soppresso;
    al comma 4, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"tre mesi";
    dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
    "4-bis. La trasgressione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3
comporta   l'applicazione   della  sanzione  amministrativa  da  lire
seicentomila a lire tre milioni".
  All'articolo 3:
    al  comma  1,  capoverso  2,  dopo le parole: "di concerto con il
Ministro  della  sanita'"  sono  inserite le seguenti: ", da emanarsi
entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto";
    e' soppresso il capoverso 4;
    dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    "2-bis. L'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  97.  -  1.  Chiunque  viola  le  disposizioni  di cui agli
articoli  53  e  61  e' punito con la sanzione amministrativa da lire
seicentomila a lire tre milioni.
    2.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, l'inosservanza delle
disposizioni  emanate  con  il decreto ministeriale di cui al primo e
secondo comma dell'articolo 56, nonche' l'esercizio dell'attivita' di
produzione  e di commercializzazione delle sostanze per uso enologico
senza  la  prescritta autorizzazione, comporta l'assoggettamento alla
sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire tre milioni"".
  All'articolo 4:
    al  comma  1,  le  parole:  "ad  un  anno"  sono sostituite dalle
seguenti: "a sei mesi";
    al  comma  7, sono soppresse le parole: "con l'arresto fino ad un
anno o";
    al comma 11, e' aggiunto, infine, il seguente periodo:
    "L'inosservanza   dell'obbligo   di   consegna   del   vino  alla
distillazione  previsto  dall'articolo  39  del  regolamento  CEE del
Consiglio  n.  822/87  del  16 marzo 1987 e dal regolamento CEE della
commissione  n. 854/86 del 24 marzo 1986, e successive modificazioni,
comporta,  a  partire  dalla campagna 1987-1988, l'applicazione della
sanzione di lire cinquantamila per quintale o frazione di quintale di
vino da avviare alla distillazione obbligatoria".
  All'articolo 5:
    dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
    "1-bis.  Il  termine  previsto  dall'articolo  1,  comma  1;  del
decreto-legge  26 gennaio 1987, n. 10, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 1987, n. 119, per la presentazione della domanda
di  autorizzazione allo smaltimento dei reflui sul suolo, e' riaperto
ed e' fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di conversione del presente decreto. Nel comma 5 dell'articolo
1  del  predetto decreto-legge n. 10 del 1987, convertito dalla legge
n.  119  del 1987, le parole: "sessanta giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "centoventi giorni"";
    dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
    "3-bis.  La  disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo
periodo,  della  legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' da intendersi nel
senso  che  la  sanzione  penale  si  applica  solo quando concorrono
congiuntamente  le  condizioni  ivi  previste,  ossia  che  la  somma
indebitamente  percepita  risulti  pari  o superiore ad un decimo del
beneficio  legittimamente spettante e che essa sia comunque superiore
a lire venti milioni.
    3-ter.  Il  comma 1 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1986,
n. 898, e' sostituito dal seguente:
      "1.  Indipendentemente  dalla  sanzione  penale,  per  il fatto
indicato  nei  commi 1 e 2 dell'articolo 2 il percettore e' tenuto in
ogni  caso  alla  restituzione  dell'indebito  e,  soltanto quando lo
stesso  indebito  sia superiore a lire centomila, al pagamento di una
sanzione  amministrativa  pecuniaria,  pari all'importo indebitamente
percepito".
    3-quater.  Chi  commette, anche in tempi diversi, piu' violazioni
della  stessa  disposizione  del  presente  decreto o del decreto del
Presidente  della  Repubblica  12 febbraio 1965, n. 162, per le quali
sia   prevista   sanzione   amministrativa,  soggiace  alla  sanzione
amministrativa prevista per la sanzione piu' grave, aumentata sino al
triplo".
  All'articolo 6:
    al  comma  1,  dopo  le  parole: "14 gennaio 1986, n. 211,", sono
inserite le seguenti: "e dall'articolo 113 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269,";
    dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
      2-bis.   Le   disposizioni   contenute   nell'articolo  12  del
decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  agosto  1986,  n.  462,  si  applicano  anche per la
copertura  dei  posti  disponibili  nelle  qualifiche  iniziali delle
carriere  del personale dell'AIMA di cui alla tabella B allegata alla
legge 14 agosto 1982, n. 610";
    il comma 3 e' sostituito dal seguente:
      "3.  Alla  spesa  conseguente alla applicazione dei benefici di
cui  al  comma 1, calcolata in lire 500 milioni, si provvede mediante
riduzione  del capitolo 263 e contestuale incremento del capitolo 107
del bilancio di funzionamento dell'AIMA per il 1987".
    Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
    "Art.  6-bis. - 1. Il fondo di incentivazione di cui all'articolo
50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
e' incrementato, per l'anno 1988, per il Ministero dell'agricoltura e
delle  foreste, di lire 2.800 milioni da utilizzare, limitatamente al
personale   dell'Ispettorato   centrale   per  la  prevenzione  e  la
repressione   delle   frodi  agro-alimentari,  con  la  procedura  di
contrattazione  decentrata  e  con  le  modalita'  di cui al predetto
decreto.
    2.  Per  il personale dirigente e delle qualifiche ad esaurimento
in  servizio  presso l'Ispettorato centrale, il compenso incentivante
la  produttivita',  previsto  dall'articolo  4  della legge 17 aprile
1984, n. 79, e' maggiorato per l'anno 1988 del 130 per cento, secondo
le condizioni e le modalita' previste dalla predetta legge.
    3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato,
per l'anno 1988, rispettivamente in lire 2.800 milioni ed in lire 190
milioni,  si  provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura
e  delle  foreste  al capitolo 5002 per lire 280 milioni, al capitolo
5051  per  lire 60 milioni, al capitolo 5053 per lire 400 milioni, al
capitolo  5054  per  lire  50  milioni, al capitolo 5055 per lire 650
milioni,  al capitolo 5058 per lire 400 milioni, al capitolo 5059 per
lire 1.150 milioni, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  11,  comma 5, del
decreto-legge  18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1986, n. 462".
    2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base  dei  decreti-legge  8 maggio 1987, n. 179, e 10 luglio 1987, n.
273.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 4 novembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              PANDOLFI,  Ministro  dell'agricoltura e
                                delle foreste

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  7  settembre  1987,  n.  370, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          211 del 10 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 25 novembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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