Novità: Scacchi - una partita tra campioni scelta a caso



Legge Ordinaria n. 468 del 14/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 16 novembre 1987 n. 268)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  16  settembre  1987,  n. 379, recante misure
urgenti  per  la  concessione di miglioramenti economici al personale
militare  e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili
e  militari  dello  Stato  e  del  personale  ad  essi  collegato  ed
equiparato, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
      "2-bis.    Al    maresciallo    maggiore   aiutante   e   gradi
corrispondenti,   e'   attribuito   il   sesto  livello-bis  all'atto
dell'assegnazione della qualifica";
      al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
      "Per  i  sottufficiali  delle  Forze armate che alla data del 1
gennaio  1983  si trovavano nel 1° livello retributivo della carriera
di   appartenenza,   l'inquadramento   nel   suddetto  livello  viene
effettuato  sulla  base  degli  anni  di  servizio  militare comunque
prestato antecedentemente alla predetta data";
      al  comma  7, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "A
tutto  il  personale  militare  senza  distinzione  per  il  ruolo di
appartenenza,  compreso  quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della  guardia  di  finanza,  con trattamento stipendiale inferiore a
quello  spettante  al  pari grado, avente pari o minore anzianita' di
servizio,  ma  promosso  successivamente,  e' attribuito nel tempo lo
stesso  trattamento  stipendiale  di  quest'ultimo; tale norma non si
applica  tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze
militari di polizia";
      i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
      "8.  A  decorrere  dal  1  giugno  1987, in attesa di una legge
organica   di   riordino  sia  per  quanto  riguarda  il  trattamento
retributivo  che  le  norme  di  avanzamento  per  tutto il personale
militare,  quale  parziale  omogeneizzazione stipendiale con le Forze
militari  di  polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano
prestato  15  o  25  anni  di  servizio  dalla nomina a tenente, sono
corrisposti  gli  importi  annui  lordi  a  fianco  di  ciascun grado
indicati:


=====================================================================
                        | Con 15 anni lire     | Con 25 anni lire
=====================================================================
a) capitano             | 1.500.000            | 3.600.000
b) maggiore             | 2.000.000            | 3.600.000
c) tenente colonnello   | 2.400.000            | 3.600.000
d) colonnello           | -                    | 3.600.000
      Le  norme  del presente comma si applicano anche ai maggiori ed
ai  tenenti  colonnelli  provenienti  da  carriere e ruoli diversi al
compimento  del  diciannovesimo  e del ventinovesimo anno di servizio
militare  comunque  prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da
carriere   e  ruoli  diversi,  al  compimento  del  diciannovesimo  e
ventinovesimo   anno   di  servizio  militare  comunque  prestato  e'
attribuito  un  importo  annuo  lordo  rispettivamente di 1.500.000 e
2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro
cumulabili   e   si   aggiungono  alla  retribuzione  individuale  di
anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per
gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito
in   caso  di  promozione  al  grado  superiore;  per  gli  ufficiali
colonnelli   il   rispettivo   importo   non   costituisce  base  per
l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e'
riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
      9.  A  decorrere dal 1 giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano
compiuto  19  anni  di  servizio  e' attribuito un assegno funzionale
annuo  lordo  pari  a lire 1.200.000; detto importo e' elevato a lire
1.800.000  annue  lorde  al  compimento  di  29  anni  di servizio. I
predetti  importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di
cui  al  comma  8,  e  si aggiungono alla retribuzione individuale di
anzianita'";
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "15-bis.  Ai  sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli
dell'Arma  dei  carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino
al  grado  di  maresciallo  capo  e gradi corrispondenti, promossi ai
sensi  della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori
e  marescialli  maggiori  aiutanti  ed  appuntati,  che  cessano  dal
servizio  per  eta'  o  perche'  divenuti  permanentemente inabili al
servizio  incondizionato o perche' deceduti, sono attribuiti, ai soli
fini   pensionistici   e   della   liquidazione   dell'indennita'  di
buonuscita,  sei  scatti  di  stipendio in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio   spettante.   Detto   beneficio   si   estende   anche  ai
sottufficiali  provenienti  dagli  appuntati che cessano dal servizio
per  gli  stessi  motivi  sopra  specificati a condizione che abbiano
compiuto  trent'anni  di  servizio  effettivamente prestato. Di detto
beneficio  non  si  tiene  conto  per  il  calcolo dell'indennita' di
ausiliaria di cui all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
      15-ter.  I marescialli maggiori "carica speciale" sono nominati
mediante  concorso  da  bandire con decreto del Ministro della difesa
nel  limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato dalla
legge 24 luglio 1985, n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati
dal   comando   generale   dell'Arma  dei  carabinieri  in  incarichi
corrispondenti  alla  loro qualifica secondo le esigenze di servizio.
Sono  abrogati  l'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come
sostituito  dalla  legge  14  dicembre  1942, n. 1717, e l'articolo 2
della legge 29 marzo 1951, n. 210.
      15-quater.  Al  personale militare trattenuto o richiamato che,
alla data del 1 gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva
di  servizio  senza soluzione di continuita', si applicano i benefici
previsti  dal comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n.
224".
    All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "2-bis.  Con  decorrenza  1  dicembre  1987 al personale militare
delle  Capitanerie  di porto e al personale militare destinato presso
gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'articolo
1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in
servizio   militare   obbligatorio   di  leva,  compete  l'indennita'
pensionabile  prevista dal terzo comma dell'articolo 43 della legge 1
aprile  1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25
per cento. La citata indennita' e' cumulabile con le altre indennita'
previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78".
    All'articolo 3:
      il comma 1 e' sostituito dal seguente:
      "1.  Le  pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e
del  personale  ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio
con decorrenze successive al 1 gennaio 1979, sono riliquidate in base
agli   stipendi  derivanti  dall'applicazione  del  decreto-legge  27
settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre  1982,  n.  869;  della  legge  17  aprile  1984, n. 79; del
decreto-legge  11  gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 marzo 1985, n. 72, nonche' del decreto-legge 10 maggio
1986,  n.  154,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
1986,  n.  341.  Per  i dirigenti militari si applica la norma di cui
all'articolo  156  del  regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come
modificato  dall'articolo  1  della legge 26 ottobre 1949, n. 915. Le
disposizioni previste per i dirigenti civili dello stato dal presente
comma  si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985";
      sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
      "6-bis.  Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei
segretari  generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa
pensioni   dipendenti   enti  locali"  amministrata  dalla  Direzione
generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.
      6-ter.   I  provvedimenti  di  cessazione  dal  servizio  degli
ufficiali   e   dei  sottufficiali  sono  assoggettati  al  visto  di
legittimita' da parte degli organi di controllo in via successiva.
      6-quater.  La  direzione  provinciale  del  Tesoro  e  gli enti
amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati
a   corrispondere,   in   attesa   del  perfezionamento  dei  decreti
attributivi  della  riliquidazione  delle pensioni, acconti in misura
del 90 per cento delle competenze spettanti".
    Dopo l'articolo 3, e' aggiunto il seguente:
    "Art.  3-bis.  -  1. Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili
esigenze  che  comportano  eccezionali prestazioni di lavoro da parte
del  personale  civile  della  Difesa,  correlate  con  i processi di
ammodernamento  e  ristrutturazione dell'amministrazione, il Ministro
della  difesa  e'  autorizzato ad attivare il fondo di incentivazione
previsto  dal  combinato  disposto  dell'articolo  14 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e dell'articolo
50 del decreto del presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
attraverso   l'utilizzazione   dei  fondi  per  compenso  per  lavoro
straordinario per la somma di lire 13 miliardi per il 1987.
    2. Tale fondo sara' incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.
    3.  Sul  fondo  di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da
corrispondere  al  personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per
le esigenze di cui ai commi medesimi.
    4.  Le  modalita' di attribuzione e ripartizione del fondo di cui
al comma 1 sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali
maggiormente  rappresentative  in  sede  nazionale,  con  decreto del
Ministro  della  difesa, tenendo conto delle professionalita' e delle
particolari  condizioni  di  impiego,  di  disagio  e  di rischio del
personale.
    5.  All'onere  di  lire  13  miliardi  per  il  1987 e di lire 53
miliardi  per  il  1988,  derivante  dall'applicazione  del  presente
articolo,  si  provvede,  per  l'anno  1987,  mediante corrispondente
riduzione  degli  stanziamenti iscritti nel capitolo 1602 dello stato
di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e, per
l'anno  1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno
degli   stanziamenti   iscritti  al  capitolo  4001  dello  stato  di
previsione del Ministero della difesa".
    L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
    "Art. 5. - 1. All'onere di lire 276,909 miliardi - esclusi quello
di  lire  40  miliardi  di  cui  all'articolo 3, e quello di lire 291
milioni  di  cui  al  comma  3 del presente articolo limitatamente al
personale   militare   delle   Capitanerie   di   porto  -  derivante
dall'applicazione  del  presente  decreto  per  l'anno 1987, al netto
delle  somme  dovute  a  titolo di anzianita' ed ivi compreso l'onere
relativo  all'anno  1986,  si  provvede, quanto a lire 15 miliardi, a
lire  112  miliardi  ed  a  lire 16 miliardi, mediante corrispondente
riduzione  degli  stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli
5957,  6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per   l'anno   1987;   quanto   a   lire  73,909  miliardi,  mediante
corrispondente  riduzione  di  lire  22.009 miliardi, 4 miliardi, 4,9
miliardi,  2  miliardi,  34  miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti
iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e
4600  dello  stato  di  previsione  del Ministero della difesa per lo
stesso  anno;  e, quanto a lire 60 miliardi, mediante riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno   1987,   utilizzando  la  quota  per  il  1987  dei  seguenti
accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie
delle  commissioni  tributarie"  per  lire  23 miliardi; "Nuove norme
sull'ordinamento  penitenziario  militare  e  sulla  esecuzione delle
misure  privative  e  limitative della liberta' derivante dalla legge
penale di pace" per lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio
geofisico  di  Trieste" per lire 4 miliardi; "Aumento delle dotazioni
organiche  del  personale operaio del Corpo della guardia di finanza"
per  lire  4 miliardi; "Amministratori giudiziari di beni sequestrati
in  applicazione  della  normativa  antimafia"  per  lire 4 miliardi;
"Incentivi   per  il  lavoro  penitenziario"  per  lire  8  miliardi;
"Abrogazione   della  ritenuta  dei  tre  decimi  della  mercede  dei
detenuti.  Riordinamento  delle  competenze  dei  consigli  di  aiuto
sociale  e  della  cassa  delle  ammende"  per  lire  11  miliardi  e
"Rivalutazione  delle  indennita'  di imbarco e di navigazione di cui
alla  legge  27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia"
per lire 2 miliardi.
    2.  All'onere  di  lire 394 miliardi - esclusi quello di lire 100
miliardi  di  cui all'articolo 3 e quello di lire 3,7 miliardi di cui
al  comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare
delle Capitanerie di porto - derivante dall'applicazione del presente
decreto  per  ciascuno  degli  anni 1988 e 1989, al netto delle somme
dovute a titolo di anzianita', si provvede, quanto a lire 53 miliardi
ed  a  lire  17  miliardi,  mediante  utilizzo  di  quota parte delle
proiezioni   per   i   medesimi  anni  degli  stanziamenti  iscritti,
rispettivamente,  ai  capitoli  6868 e 6869 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi,
mediante   utilizzo  delle  proiezioni  per  i  medesimi  anni  degli
stanziamenti  iscritti  al  capitolo 1168, per lire 47,1 miliardi, ai
capitoli  2104  e  2107,  per  lire 20 miliardi ciascuno, al capitolo
2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi,
dello  stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987
e,  quanto  a  lire  192  miliardi, mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1987-1989,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1987, utilizzando le quote per il 1988 e il
1989  dei  seguenti  accantonamenti:  "Onere per prepensionamenti nel
settore  dei  pubblici  trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37
miliardi;  "Interventi  finalizzati alla ristrutturazione del mercato
dell'autotrasporto  (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)" per lire
40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di
competenza  statale" per lire 25 miliardi e "Misure di sostegno delle
associazioni  ed enti con finalita' di interesse collettivo" per lire
90 miliardi.
    3.   All'onere   di  lire  300  milioni  per  il  1987  derivante
dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 2 si provvede, quanto
a  lire  291  milioni  e  quanto a lire 9 milioni, mediante riduzione
degli  stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 2001 dello
stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il 1987
ed  al  capitolo  1168  dello stato di previsione del Ministero della
difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno degli
anni  1988  e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e quanto a
lire  100  milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni   degli   stanziamenti   rispettivamente  iscritti  agli  stessi
capitoli.
    4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
    L'articolo 6 e' soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge 18 marzo 1987, n. 92, 18 maggio 1987, n. 189, e 18
luglio 1987, n. 282.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 novembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  16  settembre  1987,  n. 379, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          217 del 17 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 26 novembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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