Legge Ordinaria n. 471 del 19/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 21 novembre 1987 n. 273)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, recante adattamento della capacita' di produzione della flotta peschereccia italiana alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del naviglio e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a traino, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria degli enti portuali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.   Il  decreto-legge  21  settembre  1987,  n.  386,  concernente
adattamento  della  capacita' di produzione della flotta peschereccia
italiana  alla possibilita' di cattura mediante ritiro definitivo del
naviglio  e fermo temporaneo delle navi adibite alla pesca con reti a
traino, nonche' interventi urgenti in materia di gestione finanziaria
degli   enti  portuali,  e'  convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1:
      dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
      "1-bis.  Dal  1  gennaio  1987  si  applicano  le  disposizioni
sull'arresto  definitivo di cui al titolo VII del regolamento CEE del
Consiglio n. 4028/86 del 18 dicembre 1986";
      il comma 2 e' sostituito dal seguente:
      "2.  Alla  luce  delle  previsioni  del vigente piano nazionale
della  pesca  marittima e dell'acquacoltura, adottato con decreto del
Ministro  della  marina  mercantile  14  agosto  1985, pubblicato nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio
1986,  piano  che mantiene la propria validita' fino all'approvazione
del   successivo,   sono   considerate   prioritarie   le  iniziative
riguardanti  la  demolizione,  l'affondamento a fini di ripopolamento
per   zone   marine  protette,  il  trasferimento  ed  il  cambio  di
destinazione  delle navi che esercitano nel Mediterraneo la pesca con
reti a strascico oppure adibite alla pesca oceanica".
    All'articolo 8:
      al  comma  1,  le  parole: "di 45 giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "al 31 dicembre 1987".
    L'articolo 10 e' soppresso.
  L'articolo 11 e' soppresso.
  L'articolo 12 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  12. - 1. I posti di primo dirigente nel ruolo amministrativo
del  Ministero della marina mercantile comunque vacanti alla data del
1  gennaio  1988 sono destinati, ai sensi dell'articolo 6 della legge
10 luglio 1984, n. 301, ad un unico concorso speciale per esami.
  2.  I  vincitori  del concorso saranno nominati primi dirigenti con
decorrenza 1 gennaio 1988".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 102, 22 maggio 1987, n. 200, e 21
luglio 1987, n. 296.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 novembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              PRANDINI,    Ministro    della   marina
                                mercantile

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  21  settembre  1987,  n. 386, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          220 del 21 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 7 dicembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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