Legge Ordinaria n. 472 del 20/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 21 novembre 1987 n. 273)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, recante copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge  21 settembre 1987, n. 387, recante copertura
finanziaria  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 10 aprile
1987,  n.  150,  di  attuazione  dell'accordo  contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri
Corpi   di   polizia,   e'   convertito  in  legge  con  le  seguenti
modificazioni:

  All'articolo 1, al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente:
  "E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  765,3  miliardi  per  l'anno
finanziario 1987, di lire 663,40 miliardi per l'anno finanziario 1988
e di lire 663,45 miliardi per l'anno finanziario 1989 relativa:".
  All'articolo 2:
    il comma 7 e' sostituito dal seguente:
    "7.  Gli  scatti  suddetti non concorrono alla determinazione del
maturato   economico  dei  sovrintendenti  principali  promossi  alla
qualifica  di sovrintendente capo dopo il 25 giugno 1982; agli stessi
sono  attribuiti  due  scatti  del 2,50 per cento computati sul nuovo
stipendio a decorrere dalla data della promozione";
    al  comma  11  le  parole:  "di cui al comma 5 e" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui ai commi 5 e 7, nonche'";
    dopo il comma 16, sono inseriti i seguenti:
    "16-bis. I provvedimenti di cessazione dal servizio del personale
della  Polizia  di  Stato  e  del  Corpo  forestale  dello Stato sono
assoggettati  al  visto  di  legittimita'  da  parte  degli organi di
controllo in via successiva.
    16-ter.  Per  i  dirigenti  della  Polizia  di  Stato e del Corpo
forestale  dello Stato, destinatari dell'articolo 3 del decreto-legge
16 settembre 1987, n. 379, i provvedimenti di inquadramento economico
vengono  adottati  con  atto  ricognitivo  e non sono assoggettati al
visto di legittimita' da parte degli organi di controllo.
    16-quater.  Nell'attesa  del  perfezionamento  dei  provvedimenti
formali  di  riliquidazione  delle  pensioni  dei dirigenti, gli enti
amministrativi  della  Polizia  di  Stato e del Corpo forestale dello
Stato  sono  autorizzati  a  corrispondere sulle pensioni provvisorie
acconti  in  misura  pari  al  90  per  cento  delle nuove competenze
spettanti.
    16-quinquies.  Le direzioni provinciali del Tesoro sono parimenti
autorizzate  a  corrispondere  sulle  pensioni  definitive i medesimi
acconti  sulla base degli atti di inquadramento economico predisposti
dall'Amministrazione  della  Polizia  di  Stato e del Corpo forestale
dello Stato";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "22-bis.  A  tutto il personale della Polizia di Stato e a quello
di  cui  alla  tabella  I  allegata  al  decreto del Presidente della
Repubblica  24 aprile 1982, n. 340, senza distinzione per il ruolo di
appartenenza,   con   trattamento   stipendiale  inferiore  a  quello
spettante  al  pari  qualifica  avente  pari  o  minore anzianita' di
servizio,  ma  promosso  successivamente,  e' attribuito nel tempo lo
stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma si applica
al personale del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale
dello  Stato  autonomamente  e  nell'ambito  di  rispettivi  ruoli di
appartenenza".
  All'articolo 3:
    il comma 12 e' sostituito dal seguente:
    "12.  Nel  periodo  di  servizio  di  cui  al  comma 10 non vanno
computati  gli  anni  per  i quali il militare e' stato giudicato non
idoneo all'avanzamento, nonche' i periodi di detrazione di anzianita'
subiti  per  effetto di condanne penali o di sospensioni dal servizio
per motivi disciplinari";
    dopo il comma 18, sono inseriti i seguenti:
    "18-bis.  Al  personale  della  Guardia  di  finanza competono le
indennita'  di cui agli articoli 4 e 10 della legge 23 marzo 1983, n.
78,  secondo  misure  e modalita' che saranno fissate con decreto del
Presidente  della  Repubblica da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.  Dette  indennita' sono cumulabili, nella misura massima del
50 per cento per quella prevista dall'articolo 4 della legge 23 marzo
1983,  n. 78, e nella misura intera per quelle previste dall'articolo
10 della medesima legge, con l'indennita' mensile pensionabile di cui
alla legge 1 aprile 1981, n. 121.
    18-ter.  Ai  fini  dell'attribuzione  delle  indennita' di cui al
comma  18-bis  i vice brigadieri, gli appuntati scelti, gli appuntati
ed  i  finanzieri  sono  equiparati  al sergente maggiore con meno di
quattordici  anni  di  servizio,  di cui alla tabella I allegata alla
legge 23 marzo 1983, n. 78.
    18-quater.  Le indennita' di cui al comma 18-bis sono estese, con
le  stesse  misure  e modalita' fissate con il decreto del Presidente
della  Repubblica  previsto  dal  medesimo  comma, al personale della
Polizia  di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo degli agenti
di  custodia  che  si  trovi  nelle stesse condizioni di impiego e di
imbarco.
    18-quinquies.  La  legge  27  luglio  1967, n. 631, e' abrogata a
decorrere  dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 18-bis.
    18-sexies.  A  decorrere  dal  1  luglio 1987 e fino alla data di
entrata  in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui
al  comma  18-bis si applicano le disposizioni previste dai commi 19,
20, 21 e 22";
    al  comma  23,  dopo  le  parole: "si applicano" sono inserite le
seguenti: "a decorrere dal 1 luglio 1987";
    dopo il comma 23, e' inserito il seguente:
    "23-bis.  Nella  tabella II - Equiparazione del personale di volo
della  Polizia  di  Stato a quello delle Forze armate - allegata alla
legge  10 ottobre 1986, n. 668, sono soppresse le note contrassegnate
da asterisco ai quadri A, B, C e D";
    il comma 24 e' soppresso.
    All'articolo 5:
      al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
      "Le disposizioni si applicano, con le stesse modalita', a tutto
il   personale   in   possesso   dei   requisiti   comunque  ad  esse
corrispondenti  e  che  risulti in servizio presso il centro studi di
Fermo alla data di conclusione dell'anno scolastico 1985-1986";
      al  comma  4,  le  parole:  "ed  in  quelle  periferiche"  sono
sostituite dalle seguenti: "ed in ogni provincia".
    Dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
    "Art.  5-bis - 1. I giudizi collegiali adottati dalle commissioni
mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, nei riguardi del
personale  della  difesa e delle forze di polizia nonche' degli altri
dipendenti  statali,  ai fini del riconoscimento delle infermita' per
la  dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per
le  pensioni  privilegiate  ordinarie  di  cui  all'articolo  166 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in
sede   di   liquidazione  della  pensione  privilegiata  e  dell'equo
indennizzo.
    2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 163 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
    3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai
procedimenti in corso.
  Art.  5-ter.  -  1.  Ai fini del riconoscimento della dipendenza da
causa  di  servizio  delle  infermita',  lesioni  ovvero  decessi, si
prescinde  nei  confronti  del personale della Polizia di Stato e del
Corpo   forestale   dello   Stato   dal   parere   del  consiglio  di
amministrazione ovvero delle commissioni di cui agli articoli 68 e 69
del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
  2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano anche ai procedimenti
tuttora in corso".
  All'articolo 6:
    i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
    "1.  Al  personale  appartenente  al  ruolo  degli agenti e degli
assistenti  e  qualifiche  equiparate  della Polizia di Stato e gradi
corrispondenti  dei  Corpi  di  polizia  di cui all'articolo 16 della
legge  1  aprile  1981,  n.  121,  e'  attribuito,  al  compimento di
diciannove  anni  di  servizio comunque prestato senza demerito nelle
forze  di  polizia,  un assegno funzionale pensionabile di L. 800.000
annue lorde. Detto importo e' elevato a L. 1.100.000 al compimento di
ventinove  anni  di  servizio  comunque prestato senza demerito nelle
forze di polizia.
    2.  Al  personale  appartenente  ai  ruoli  dei sovrintendenti ed
ispettori  e  qualifiche  equiparate  della  Polizia di Stato e gradi
corrispondenti  dei  Corpi  di  polizia  di cui all'articolo 16 della
legge  1  aprile  1981,  n.  121, al compimento di diciannove anni di
servizio  comunque prestato senza demerito nelle forze di polizia, e'
attribuito  un  assegno funzionale pensionabile di L. 1.200.000 annue
lorde.  Detto  importo  e'  elevato  a  L. 1.800.000 al compimento di
ventinove  anni  di  servizio  comunque prestato senza demerito nelle
forze di polizia.
    3. Al personale appartenente al ruolo dei commissari e qualifiche
equiparate  dalla  Polizia  di  Stato e ai gradi corrispondenti delle
forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.
121,  compresi  i  sottotenenti  in  servizio  permanente  effettivo,
provenienti  da  carriera  e  ruoli  inferiori  delle stesse forze di
polizia,  al  compimento  del  diciannovesimo e ventinovesimo anno di
servizio  comunque  prestato senza demerito nelle forze di polizia e'
attribuito un assegno funzionale annuo lordo nelle seguenti misure:


=====================================================================
                                        |   19 anni    |   29 anni
=====================================================================
Sottotenenti s.p.e                      | L. 1.500.000 | L. 2.200.000

Vice commissario                        | L. 1.500.000 | L. 2.000.000

Commissario                             | L. 1.500.000 | L. 2.000.000

Commissario capo                        | L. 2.000.000 | L. 3.600.000

V. questore aggiunto                    | L. 2.400.000 | L. 3.600.000

    Dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
    "Art. 6-bis. - 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso
delle  qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente
capo  ed  al  personale  del  Corpo forestale dello Stato e del Corpo
degli  agenti  di  custodia  con  qualifiche equiparate che cessa dal
servizio  per  eta'  o  perche'  divenuto  permanentemente inabile al
servizio   o   perche'   deceduto,  sono  attribuiti,  ai  soli  fini
pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei
scatti   di   stipendio  in  aggiunta  a  qualsiasi  altro  beneficio
spettante.
    2.  Detto  beneficio  si  estende  al  personale  del  ruolo  dei
commissari e delle restanti qualifiche dei ruoli degli ispettori, dei
sovrintendenti  e  qualifiche  equiparate  del  Corpo forestale dello
Stato e del Corpo degli agenti di custodia che cessi dal servizio per
gli  stessi  motivi di cui al comma 1 a condizione che abbia compiuto
trenta anni di servizio effettivamente prestato.
    3.  Al  personale  dirigente  indicato  nel  diciannovesimo comma
dell'articolo  43  della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti
del  Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia
si  applica  il  beneficio  previsto  dall'articolo 13 della legge 10
dicembre  1973,  n. 804, a condizione che abbiano almeno quattro anni
di  anzianita'  nelle  qualifiche  dirigenziali  e  che  cessino  dal
servizio per gli stessi motivi di cui al comma 1.
    4.  Dei  benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per
il   calcolo   dell'indennita'   di   ausiliaria  nei  confronti  dei
destinatari  delle disposizioni di cui all'articolo 44 della legge 19
maggio 1986, n. 224.
    5.  Al  personale  della  Polizia  di Stato, nonche' a quello del
Corpo  forestale  dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia
giudiziaria  e  di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione
del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo
52  del  testo  unico  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
  L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
  "Art.  9.  -  1.  Le  disposizioni  dell'articolo  7  della legge 1
dicembre  1986,  n.  831,  si  applicano  altresi' al personale della
Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei carabinieri e del Corpo forestale
dello Stato, sostituendo al Ministro delle finanze rispettivamente il
Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa  di concerto con
quello dell'interno e il Ministro dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con  quello  dell'interno,  nonche' al Comando generale del
Corpo  della  guardia  di  finanza,  rispettivamente, il Dipartimento
della   pubblica   sicurezza,   il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri  e  la  Direzione  generale dell'economia montana e delle
foreste.
  2.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno per il personale della
Polizia  di  Stato, con decreto del Ministro della difesa di concerto
con  quello dell'interno per il personale dell'Arma dei carabinieri e
con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto
con  quello  dell'interno  per il personale del Corpo forestale dello
Stato,  da  emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, sono dettate
disposizioni  in  analogia  a  quanto  disposto dall'articolo 8 della
legge 1 dicembre 1986, n. 831, per il Corpo della guardia di finanza.
  3.  Per  la  formulazione  dei  provvedimenti  di cui al comma 2, i
pareri
  degli   organi   di   rappresentanza  del  personale  previsti  dai
rispettivi  ordinamenti  devono  essere comunicati rispettivamente al
Dipartimento  della pubblica sicurezza, al Comando generale dell'Arma
dei  carabinieri  e  alla  Direzione generale dell'economia montana e
delle  foreste  entro  il termine di quindici giorni dalla richiesta,
oltre il quale si intendono acquisiti.
  4.  I  canoni  stabiliti ai sensi del comma 2 sono trattenuti sulle
competenze  mensili  del concessionario e vengono versati in apposito
capitolo  dello  stato  di previsione dell'entrata del bilancio dello
Stato,  per  essere  riassegnati  in appositi capitoli dello stato di
previsione del Ministero competente per l'accasermamento nella misura
del  20  per  cento  dell'importo  rispettivamente trattenuto, per le
spese  di  manutenzione  straordinaria  degli  alloggi  e in apposito
capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno -
Rubrica  sicurezza pubblica - nella misura del restante 80 per cento,
per  la  realizzazione  di  nuovi  alloggi per il personale di cui al
comma 1.
  5.  Per gli appartenenti alle forze di polizia, di cui all'articolo
16  della  legge 1 aprile 1981, n. 121, l'utilizzazione degli alloggi
di servizio gratuiti connessi all'incarico non costituisce reddito ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  6.   Per   quanto   non  previsto,  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo 8 della legge 1 dicembre 1986, n. 831".
  Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
  "Art.  11-bis.  -  1.  All'articolo  5,  terzo comma, della legge 1
aprile  1981,  n.  121, e successive modificazioni e integrazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con le medesime modalita' si
provvede per il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il
comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,  per  il direttore
generale per gli istituti di prevenzione e di pena e per il direttore
generale per l'economia montana e per le foreste".
  Art. 11-ter. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dall'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente
decreto,  appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma
dei  carabinieri  e  della  Guardia di finanza al fine di adeguare la
posizione   dei   componenti   delle  citate  bande  a  quella  degli
appartenenti  alla  Polizia  di  Stato,  fissata  con  il decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240.
  2.   All'entrata   in  vigore  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica di cui al comma 1 sono abrogate: la legge 1 marzo 1965, n.
121,  e  successive  modificazioni e integrazioni; la legge 13 luglio
1965,  n. 882, e successive modificazioni; l'articolo 63 e la tabella
I/1  e  I/3 della legge 10 maggio 1983, n. 212, per quanto attiene ai
militari  musicanti  dell'Arma  dei  carabinieri  e  della Guardia di
finanza.
  Art.  11-quater.  -  1.  Per  un  periodo di sei anni dalla data di
entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
competenti   uffici   amministrativi   interni   sono  autorizzati  a
corrispondere  al  personale  delle  forze  di polizia ad ordinamento
civile,  all'atto  della  cessazione  dal  servizio,  un  trattamento
provvisorio   determinato  in  relazione  ai  servizi  accertati,  da
recuperare in sede di liquidazione della pensione definitiva.
  2.  Per  lo  stesso  periodo  i predetti uffici sono autorizzati ad
estendere  il trattamento provvisorio anche al coniuge ed agli orfani
minorenni  del  dipendente  deceduto  in  attivita' di servizio o del
pensionato   deceduto   durante  il  periodo  di  corresponsione  del
trattamento provvisorio".
  All'articolo 12:
    al  comma  1,  le  parole:  "lire 752,5 miliardi" sono sostituite
dalle  seguenti: "lire 765,3 miliardi"; dopo le parole: "del presente
decreto  per l'anno 1987, al netto" sono inserite le seguenti: "degli
oneri  di  cui  al comma 2-ter, nonche'"; ed e' aggiunto, in fine, il
seguente  periodo:  "Al  restante  onere  di lire 12,8 miliardi si fa
fronte mediante riduzione degli stanziamenti iscritti per l'anno 1987
ai seguenti capitoli: 2083 dello stato di previsione del Ministero di
grazia e giustizia per lire 1,5 miliardi; 4047, per lire 120 milioni,
e 4007, per lire 180 milioni, dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura  e delle foreste; 2520, per lire 4 miliardi, e 2581,
per  lire  3  miliardi,  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno;  4503, per lire 1 miliardo, 4594, per lire 500 milioni,
4618, per lire 400 milioni, e 4599, per lire 600 milioni, dello stato
di  previsione  del  Ministero  della  difesa;  3008  dello  stato di
previsione del Ministero delle finanze per lire 1,5 miliardi";
    al  comma  2,  le  parole:  "All'onere  di  lire  635,5  miliardi
derivante  dall'applicazione del presente decreto, per ciascuno degli
anni  1988 e 1989" sono sostituite dalle seguenti: "All'onere di lire
663,40  miliardi  per  il 1988 e di lire 663,45 miliardi per il 1989,
derivante  dall'applicazione  del  presente decreto"; dopo le parole:
"al  netto"  sono  inserite le seguenti: "degli oneri di cui al comma
2-ter,  nonche'";  ed  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al
restante  onere  di  lire  27,90 miliardi per il 1988 e di lire 27,95
miliardi   per   il  1989  si  fa  fronte  mediante  riduzione  degli
stanziamenti  iscritti per gli anni 1988 e 1989 ai seguenti capitoli:
2083  dello  stato  di previsione del Ministero di grazia e giustizia
per  lire  2,2  miliardi  annui;  4045  dello stato di previsione del
Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste per lire 800 milioni per
il 1988 e per lire 850 milioni per il 1989; 2520, per lire 3 miliardi
annui,  2581,  per  lire 3 miliardi annui, 2627, per lire 900 milioni
annui,  2632,  per lire 3 miliardi annui, 2633, per lire 2,5 miliardi
annui, 2644, per lire 1 miliardo annuo, dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno;  3008  per  lire 4 miliardi annui e 3115 per
lire 1,5 miliardi annui dello stato di previsione del Ministero delle
finanze;  4599,  per  lire  3,5  miliardi  annui,  4503, per lire 1,5
miliardi  annui,  4601,  per  lire  1  miliardo annuo, dello stato di
previsione del Ministero della difesa";
    dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
    "2-bis.  Per il triennio 1988-1990 la dotazione di competenza dei
capitoli  richiamati  dai  commi  1,  secondo  periodo,  e 2, secondo
periodo, non puo' essere incrementata in misura superiore al tasso di
inflazione   programmato,   in   sede  di  relazione  previsionale  e
programmatica, detratta la somma utilizzata come copertura.
    2-ter. Al maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo
2,  comma 7, e dell'articolo 11-bis del presente decreto, valutato in
lire   1.780  milioni  in  ragione  di  anno,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione del capitolo 2615 dello stato di previsione
del  Ministero dell'interno per il 1987 e dei corrispondenti capitoli
degli  anni  finanziari  successivi.  Per  il  triennio  1988-1990 la
dotazione  di  competenza  del  predetto  capitolo, detratta la somma
utilizzata  come  copertura, potra' essere incrementata in misura non
superiore  al  tasso  di  inflazione programmato in sede di relazione
previsionale e programmatica".
  Dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente:
  "Art. 12-bis. - 1. Con decorrenza 1 gennaio 1988, nei confronti del
personale dei ruoli della Polizia di Stato con qualifica dirigenziale
nonche'  di  quello  destinatario  della  norma di cui all'articolo 2
della  legge 17 aprile 1984, n. 79, la misura oraria dei compensi per
lavoro  straordinario  e'  determinata,  nell'ambito  degli  appositi
stanziamenti di bilancio, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150.
  2.  Con  la medesima decorrenza, in relazione alla elevazione della
misura oraria dei compensi per lavoro straordinario, i limiti massimi
di   prestazioni  straordinarie  autorizzati  per  l'anno  1987,  ivi
compresi  quelli  stabiliti  in  applicazione dell'articolo 19, terzo
comma,  della  legge  15  novembre  1973, n. 734, e da altre speciali
disposizioni,  sono  ridotti  in  misura  tale  da  evitare  che,  in
applicazione   dei   nuovi   importi   orari,  il  beneficio  massimo
individualmente  raggiungibile  per  ciascuna qualifica superi quello
precedentemente consentito.
  3.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 63, quarto comma,
della legge 1 aprile 1981, n. 121".
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei decreti-legge 21 marzo 1987, n. 101, 22 maggio 1987, n. 199, e 21
luglio 1987, n. 297.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 novembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              FANFANI, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  21  settembre  1987,  n. 387, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          220 del 21 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dei
          giorni 10 dicembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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