Legge Ordinaria n. 477 del 21/11/1987 (Pubblicata nella G. U del 24 novembre 1987 n. 275)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonche' istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.   Il  decreto-legge  24  settembre  1987,  n.  391,  concernente
modificazioni  dell'imposta  di  fabbricazione  sui  gas  di petrolio
liquefatti  e  di  talune  tasse  e  imposte  indirette sugli affari,
nonche' istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul
valore  aggiunto  e  variazione  della misura di taluni versamenti di
acconto ai fini delle imposte sui redditi, e' convertito in legge con
le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  comma  1,  le  parole:  "lire 32.384" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 28.500".
    All'articolo 2:
      al  comma  5,  le  parole: "sono quintuplicate" sono sostituite
dalle seguenti: "sono raddoppiate".
    All'articolo 3:
      dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
      "3-bis.  Le  disposizioni  del  presente  articolo e quelle del
precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di
entrata in vigore del presente decreto".
    All'articolo 5:
      dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
      "2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta
superiore  a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui
l'acconto  si  riferisce,  le aziende e gli istituti di credito hanno
diritto,  a  loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai
versamenti  di  acconto  del  periodo  di  imposta  successivo  o  di
chiederne  il  rimborso  in  sede  di  dichiarazione del sostituto di
imposta.
      La   somma   versata   in  eccedenza  e'  rimborsata  ai  sensi
dell'articolo  41  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con gli interessi
di cui all'articolo 44 dello stesso decreto".
    2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti  salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla
base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 21 novembre 1987

                               COSSIGA

                              GORIA,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              GAVA, Ministro delle finanze
                              AMATO, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  24  settembre  1987,  n. 391, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          223 del 24 settembre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 12 dicembre 1987.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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