Legge Ordinaria n. 49 del 26/02/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 febbraio 1987 n. 49 suppl. ord. n. 1)
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                             (Finalita') 
 
  1. La cooperazione allo sviluppo e' parte integrante della politica
estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarieta' tra i  popoli
e  di  piena  realizzazione  dei  diritti   fondamentali   dell'uomo,
ispirandosi  ai  principi  sanciti  dalle  Nazioni  Unite   e   dalle
convenzioni CEE-ACP. 
  2. Essa e' finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e  in
primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla  autosufficienza
alimentare,   alla   valorizzazione   delle   risorse   umane,   alla
conservazione  del  patrimonio  ambientale,   all'attuazione   e   al
consolidamento dei processi di  sviluppo  endogeno  e  alla  crescita
economica, sociale e culturale dei  paesi  in  via  di  sviluppo.  La
cooperazione  allo  sviluppo  deve  essere  altresi'  finalizzata  al
miglioramento  della  condizione  femminile  e  dell'infanzia  ed  al
sostegno della promozione della donna. 
  3. Essa comprende le iniziative pubbliche e  private,  impostate  e
attuate  nei  modi  previsti  dalla  presente   legge   e   collocate
prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali  concordati
in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base
pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica. 
  4.  Rientrano  nella  cooperazione  allo  sviluppo  gli  interventi
straordinari destinati a fronteggiare casi di calamita' e  situazioni
di denutrizione e di carenze  igienico-sanitarie  che  minacciano  la
sopravvivenza di popolazioni. 
  5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo  non  possono
essere utilizzati,  direttamente  o  indirettamente,  per  finanziare
attivita' di carattere militare. 
 

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