Legge Ordinaria n. 525 del 24/12/1987 (Pubblicata nella G. U del 28 dicembre 1987 n. 301)
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1988.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  sia  approvato  per legge e non oltre il 29 febbraio 1988, il
bilancio  delle  Amministrazioni  dello  Stato per l'anno finanziario
1988, secondo gli stati di previsione presentati alle camere e con le
disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
  2. Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del
ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5
agosto  1978,  n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini
di competenza in L. 211.779.311.204.000.
  3.  Ai  soli  fini  dell'applicazione  dell'articolo  2 del decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 544, modificato dalla legge 13 dicembre
1964,  n.  1333,  si fa riferimento al totale complessivo delle spese
correnti  e  in  conto  capitale  risultanti  dal disegno di legge di
bilancio integrato dalla successiva prima nota di variazioni.
 
          NOTE

          AVVERTENZA:

            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10, commi 2 e 3 del testo unico approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio.
            Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia degli atti
          legislativi qui trascritti.

            Note all'art. 1:
              -  Il ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio e'
          previsto  dall'art.  16 della legge n. 468/1978 (Riforma di
          alcune  norme  di  contabilita'  generale  dello  Stato  in
          materia  di  bilancio)  di  cui  si trascrive, ad ogni buon
          fine, l'intero testo:
              "Art.   16   (Esercizio   provvisorio).  -  L'esercizio
          provvisorio  del  bilancio  non puo' essere concesso se non
          per  legge  e  per periodi non superiori complessivamente a
          quattro mesi.
              Durante   l'esercizio   provvisorio   la  gestione  del
          bilancio  e'  consentita  per  tanti dodicesimi della spesa
          prevista   da   ciascun   capitolo   quanti   sono  i  mesi
          dell'esercizio   provvisorio,   ovvero   nei  limiti  della
          maggiore  spesa  necessaria,  qualora  si  tratti  di spesa
          obbligatoria  e  non suscettibile di impegni o di pagamenti
          frazionati in dodicesimi.
              Le  limitazioni di cui al comma precedente si intendono
          riferite sia alle autorizzazioni di impegno che a quelle di
          pagamento".
            - L'art. 11 della medesima legge prevede quanto segue:
            "Art.  11  (Legge  funzionaria). - Al Fine di adeguare le
          entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende
          autonome  e  degli  enti  pubblici  che si ricollegano alla
          finanza  statale,  agli obiettivi di politica economica cui
          si  ispirano il bilancio pluriennale e il bilancio annuale,
          il  Ministro  del  tesoro,  di concerto con il Ministro del
          bilancio e della programmazione economica e con il Ministro
          delle  finanze,  presenta al Parlamento, contemporaneamente
          al  disegno  di  legge  di  approvazione  del  bilancio  di
          previsione  dello  Stato, un disegno di "legge finanziaria"
          con  la  quale possono operarsi modifiche ed integrazioni a
          disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello
          Stato,  su  quelli delle aziende autonome e su quelli degli
          enti che si ricollegano alla finanza statale.
            La  legge  finanziaria  indica  il  livello  massimo  del
          ricorso  al  mercato  Finanziario. Tale ammontare concorre,
          con  le  entrate,  a  determinare  le disponibilita' per la
          copertura  di  tutte  le  spese  da  iscrivere nel bilancio
          annuale.
            La  legge  finanziaria  provvede  a  tradurre  in atto la
          manovra  di  bilancio  per  le  entrate  e  le spese che si
          intende  perseguire,  in  coerenza  con quanto previsto dal
          precedente art. 4".
            -  Il  testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 544/1948 (Norme in
          materia  di  anticipazioni  al  Tesoro da parte della Banca
          d'Italia) e' il seguente:
            "Art.  2. - Ogni qualvolta dalla situazione mensile della
          Banca  d'Italia  risulti  che  il  conto corrente aperto al
          Tesoro  per  il  servizio  di  Tesoreria  provinciale abbia
          raggiunto  uno  sbilancio  a  debito  del  Tesoro  pari  al
          quindici  per cento del complessivo importo degli originari
          stati  di previsione della spesa effettiva e dei successivi
          stati  di  variazione,  la Banca d'Italia e' tenuta a darne
          immediata  comunicazione  al  Ministro  per il tesoro per i
          provvedimenti del caso.
            Trascorsi venti giorni dalla comunicazione suddetta senza
          che lo sbilancio a debito sia sceso al disotto del quindici
          per  cento  indicato al precedente comma, la Banca d'Italia
          non  dara'  corso  a ulteriori prelevamenti sul detto conto
          fino  a quando, a seguito di incassi di somme di pertinenza
          del  Tesoro  o  di  versamenti dal medesimo fatti sul conto
          stesso,  lo  sbilancio  sia  ritornato al disotto del detto
          quindici per cento".
            L'articolo  unico  della  legge  n.  1333/1964  ha  cosi'
          disposto:   "A  decorrere  dall'anno  finanziario  1965  la
          percentuale  di cui all'art. 2 del D.Lgs. 7 maggio 1948, n.
          544,  e'  ridotta  dal  15  per  cento al 14 per cento e va
          riferita  all'ammontare delle spese correnti e di quelle in
          conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle
          successive variazioni".

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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