Legge Ordinaria n. 531 del 29/12/1987 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1987 n. 303)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni
urgenti  in materia sanitaria, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
    "2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione
alla  spesa  per  le  cure  termali  i soggetti esenti dalle quote di
partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche".
  All'articolo 2:
    al  comma  5, le parole: "30 novembre 1987" sono sostituite dalle
seguenti:  "31  dicembre  1987";  e  le  parole:  "e  dei  fustellati
cartografici"  sono  soppresse:  al  comma  6,  dopo  le  parole: "in
confezione   ospedaliera",  sono  aggiunte  le  seguenti:  ",  previo
controllo  annuale  da  effettuarsi  dalla  unita'  sanitaria  locale
competente per territorio,";
    il comma 8 e' sostituito dai seguenti:
    "8.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimato
in  lire  389.5  miliardi per il 1987, 405 miliardi per il 1988 e 417
miliardi  per il 1989, si provvede, quanto a lire 385 miliardi per il
1987,  400  miliardi per il 1988 e 412 miliardi per il 1989, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto  ai fini del
bilancio   triennale  1987-1989  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1987,  all'uopo
utilizzando  lo specifico accantonamento "Revisione ticket in materia
sanitaria",  e  per la quota residua a carico del capitolo 5941 dello
stato  di  previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1987 e anni successivi.
    8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
stimato  in lire 650 miliardi per il 1987, 750 miliardi per il 1988 e
800  miliardi  per  il  1989,  si provvede a carico del capitolo 5941
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario 1987 e anni successivi".
  All'articolo 3:
    i commi 1, 2 e 3 sono soppressi;
    al  comma  4,  nell'alinea, le parole: "Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle
seguenti:  "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto";
    al  comma  4,  lettera  e),  le  parole: "in clinica medica" sono
sostituite dalle seguenti: "in discipline mediche e chirurgiche";
    i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.
  All'articolo  4,  al  comma 1, le parole: "con modalita' diverse da
quelle vigenti" sono sostituite dalle seguenti:
 "con modalita' diverse, escluso il metodo del pagamento a notula".
  All'articolo 5:
    al  comma  3, le parole: "dell'Istituto nazionale per lo studio e
la  cura dei tumori di Milano, sono sostituite dalle seguenti: "degli
Istituti  nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di
Napoli";
    il comma 8 e' soppresso;
    al  comma 10, dopo le parole: "per spese di parte corrente", sono
aggiunte le seguenti: ", con utilizzo prioritario per l'aggiornamento
e la riqualificazione del personale".
  All'articolo   6,   al   comma  3,  le  parole  da:  "del  medesimo
stanziamento"   fino  alla  fine  del  comma  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero
della sanita'".
  L'articolo 7 e' soppresso.
  L'articolo 8 e' soppresso.
  All'articolo 9:
    al comma 2, primo periodo, dopo la parola:
   "relazione" sono inserite le seguenti: "sulle prescrizioni e";
    dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
    "4-bis.  Le  unita'  sanitarie  locali  sono  tenute  a portare a
conoscenza  dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3
e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unita' sanitaria
locale  competente  per territorio gli effetti conseguenti o comunque
correlabili all'impiego di farmaci".
  L'articolo 10 e' soppresso.
  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi  gli  effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dei  decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53,
29  aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n.
360,  nonche' sulla base di disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1987,  n. 443, soppresse dalla presente legge. Per quanto concerne la
disposizione  dell'articolo  7,  comma 2, dei decreti-legge 30 giugno
1987,  n.  257,  e  31  agosto  1987,  n.  360, e dell'articolo 8 del
decreto-legge  30  ottobre  1987, n. 443, la salvezza degli effetti e
dei  rapporti  giuridici  sorti  concerne unicamente la permanenza in
servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3.  La  presente  legge  entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 dicembre 1987

                               COSSIGA

                                      GORIA, Presidente del Consiglio
                                                         dei Ministri

                                 DONAT CATTIN, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI


 
          AVVERTENZA:

            Il  decreto-legge  30  ottobre  1987,  n.  443,  e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          255 del 31 ottobre 1987.
            Il  testo  del  decreto-legge  coordinato con la legge di
          conversione  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          giorno 22 gennaio 1988.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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