Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 531 del 29/12/1987 (Pubblicata nella G. U del 30 dicembre 1987 n. 303)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: "2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa per le cure termali i soggetti esenti dalle quote di partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche". All'articolo 2: al comma 5, le parole: "30 novembre 1987" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1987"; e le parole: "e dei fustellati cartografici" sono soppresse: al comma 6, dopo le parole: "in confezione ospedaliera", sono aggiunte le seguenti: ", previo controllo annuale da effettuarsi dalla unita' sanitaria locale competente per territorio,"; il comma 8 e' sostituito dai seguenti: "8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, stimato in lire 389.5 miliardi per il 1987, 405 miliardi per il 1988 e 417 miliardi per il 1989, si provvede, quanto a lire 385 miliardi per il 1987, 400 miliardi per il 1988 e 412 miliardi per il 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Revisione ticket in materia sanitaria", e per la quota residua a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni successivi. 8-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, stimato in lire 650 miliardi per il 1987, 750 miliardi per il 1988 e 800 miliardi per il 1989, si provvede a carico del capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987 e anni successivi". All'articolo 3: i commi 1, 2 e 3 sono soppressi; al comma 4, nell'alinea, le parole: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"; al comma 4, lettera e), le parole: "in clinica medica" sono sostituite dalle seguenti: "in discipline mediche e chirurgiche"; i commi 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi. All'articolo 4, al comma 1, le parole: "con modalita' diverse da quelle vigenti" sono sostituite dalle seguenti: "con modalita' diverse, escluso il metodo del pagamento a notula". All'articolo 5: al comma 3, le parole: "dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano, sono sostituite dalle seguenti: "degli Istituti nazionali per lo studio e la cura dei tumori di Milano e di Napoli"; il comma 8 e' soppresso; al comma 10, dopo le parole: "per spese di parte corrente", sono aggiunte le seguenti: ", con utilizzo prioritario per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale". All'articolo 6, al comma 3, le parole da: "del medesimo stanziamento" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "del capitolo 4201 dello stato di previsione del Ministero della sanita'". L'articolo 7 e' soppresso. L'articolo 8 e' soppresso. All'articolo 9: al comma 2, primo periodo, dopo la parola: "relazione" sono inserite le seguenti: "sulle prescrizioni e"; dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le unita' sanitarie locali sono tenute a portare a conoscenza dei cittadini assistiti le norme contenute nei commi 2, 3 e 4. I cittadini possono segnalare direttamente alla unita' sanitaria locale competente per territorio gli effetti conseguenti o comunque correlabili all'impiego di farmaci". L'articolo 10 e' soppresso. 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1986, n. 921, 28 febbraio 1987, n. 53, 29 aprile 1987, n. 166, 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, nonche' sulla base di disposizioni del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, soppresse dalla presente legge. Per quanto concerne la disposizione dell'articolo 7, comma 2, dei decreti-legge 30 giugno 1987, n. 257, e 31 agosto 1987, n. 360, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, la salvezza degli effetti e dei rapporti giuridici sorti concerne unicamente la permanenza in servizio fino alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 dicembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri DONAT CATTIN, Ministro della sanita' Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
AVVERTENZA: Il decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 22 gennaio 1988.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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