Legge Ordinaria n. 546 del 29/12/1987 (Pubblicata nella G. U del 7 gennaio 1988 n. 4)
Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome.
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
           Indennita' giornaliera di gravidanza e puerperio
  1.  Dal  1›  gennaio 1988 e' corrisposta alle lavoratrici autonome,
coltivatrici dirette,  mezzadre  e  colone,  artigiane  ed  esercenti
attivita'  commerciali  di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4
luglio 1959, n. 463,  e  22  luglio  1966,  n.  613,  una  indennita'
giornaliera  per  i  periodi  di  gravidanza e puerperio calcolata ai
sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano inviariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Note all'art. 1:
             -    La    legge    n.    1047/1957    reca   estensione
          dell'assicurazione   per   invalidita'   e   vecchiaia   ai
          coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
             -    La    legge    n.    463/1959    reca    estensione
          dell'assicurazione  obbligatoria  per  la  invalidita',  la
          vecchiaia  ed  i  superstiti  agli  artigiani  ed  ai  loro
          familiari.
             -    La    legge    n.    613/1966    reca    estensione
          dell'assicurazione   obbligatoria   per   invalidita',   la
          vecchiaia   ed   i   superstiti  agli  esercenti  attivita'
          commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento
          degli  ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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